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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 11992/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIP Tribunale di Modena.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Modena il 3.11.2025 ha pronunciato sentenza dipatteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, perquanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, in relazione al reato di cuiagli artt. 589 bis e ter cod. pen.2.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo – in sintesi -che la sentenza sarebbe viziata in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. e in ordine alla quantificazione dellaapplicata sospensione della patente di guida.3.

Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizioneconcernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida.4.

Il primo motivo è inammissibile.Trattasi di censura indeducibile in quanto non rientrante fra quelle consentitedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della penao della misura di sicurezza.

Infatti, è agevole rilevare che, al di là della meraenunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazionedell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve, nel caso di specie, nellapretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto,finalizzata ad ottenere l’invocata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589-tercod. pen., sulla base di rilievi meramente avversativi rispetto alla ricostruzione delgiudice di merito.

Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché èinammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e nonautosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenoredei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 13749del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).5.

Il secondo motivo è fondato nella parte in cui rileva che il giudicante nonha specificato in sentenza l’entità della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, stabilita fino a un terzo in caso di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.Invero, la sentenza impugnata ha puramente e semplicemente stabilito chela sospensione della patente di guida sia applicata nella misura di un anno e seimesi, senza specificare se tale determinazione sia derivata dalla citata diminuente,come è imposto dalla citata disposizione di legge; per contro, il giudice deve darconto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis,cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De, Rv. 283490 - 01).6.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente allastatuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvioper nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, per cui rimane in piedi il pattointercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estraneal’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente ladurata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Modena.

Dichiarainammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIP Tribunale di Modena.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Modena il 3.11.2025 ha pronunciato sentenza dipatteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, perquanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, in relazione al reato di cuiagli artt. 589 bis e ter cod. pen.2. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo – in sintesi -che la sentenza sarebbe viziata in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. e in ordine alla quantificazione dellaapplicata sospensione della patente di guida.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizioneconcernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida.4. Il primo motivo è inammissibile.Trattasi di censura indeducibile in quanto non rientrante fra quelle consentitedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della penao della misura di sicurezza. Infatti, è agevole rilevare che, al di là della meraenunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazionedell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve, nel caso di specie, nellapretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto,finalizzata ad ottenere l’invocata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589-tercod. pen., sulla base di rilievi meramente avversativi rispetto alla ricostruzione delgiudice di merito. Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché èinammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e nonautosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenoredei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 13749del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).5. Il secondo motivo è fondato nella parte in cui rileva che il giudicante nonha specificato in sentenza l’entità della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, stabilita fino a un terzo in caso di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.Invero, la sentenza impugnata ha puramente e semplicemente stabilito chela sospensione della patente di guida sia applicata nella misura di un anno e seimesi, senza specificare se tale determinazione sia derivata dalla citata diminuente,come è imposto dalla citata disposizione di legge; per contro, il giudice deve darconto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis,cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De, Rv. 283490 - 01).6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente allastatuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvioper nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, per cui rimane in piedi il pattointercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estraneal’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente ladurata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Modena. Dichiarainammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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