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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10735/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli arti:. 337 cod. pen. e altro è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Correttamente la Corte di appello ha denegato l'applicazione della continuazione fra reati escludendo che la violazione dell'ordine di espulsione e il delitto di resistenza potessero ritenersi affasciati da un medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli arti:. 337 cod. pen. e altro è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Correttamente la Corte di appello ha denegato l'applicazione della continuazione fra reati escludendo che la violazione dell'ordine di espulsione e il delitto di resistenza potessero ritenersi affasciati da un medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10735/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris