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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13076/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di LODItdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di L.Ddi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73 cor ima 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di mesi sei di reclusione e € 4.000,00 di multa.

2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motiva2ione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostan?:c di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimein e, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'ad.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su li hiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, E I iifetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del 'atto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricors ,:n alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione 3./verso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato cu astioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'll ,agalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentem a della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono e1,2menti per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpo nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma del rt.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Casso delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del r corso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di LODItdato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di L.Ddi ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73 cor ima 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di mesi sei di reclusione e € 4.000,00 di multa. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motiva2ione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostan?:c di cui all'art. 62 bis cod.pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimein e, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'ad.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su li hiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, E I iifetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del 'atto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In definitiva, quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricors ,:n alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione 3./verso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato cu astioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'll ,agalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la cor danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentem a della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono e1,2menti per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpo nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma del rt.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Casso delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del r corso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa
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