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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32452/2026

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Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso con cui si censura violazione dilegge in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento aicapi 9) e 10) della rubrica, e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta lamancata concessione della circostanza della lieve entità del fatto, sonoindeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, pagine 5 e 6 della sentenzaimpugnata);ritenuto, inoltre, che il secondo motivo è manifestamente infondato,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfuggeal sindacato di legittimità quando la motivazione sia esente da evidenti illogicità,come nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata) ove vieneindicato, a giustificazione, il grado di pericolosità di una banda criminale,operante sul territorio ed impegnata nella commissione di un elevato numero direati in breve arco temporale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso con cui si censura violazione dilegge in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto in riferimento aicapi 9) e 10) della rubrica, e il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta lamancata concessione della circostanza della lieve entità del fatto, sonoindeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte dimerito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, inquanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentataavverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, pagine 5 e 6 della sentenzaimpugnata);ritenuto, inoltre, che il secondo motivo è manifestamente infondato,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfuggeal sindacato di legittimità quando la motivazione sia esente da evidenti illogicità,come nel caso di specie (si veda pagina 6 della sentenza impugnata) ove vieneindicato, a giustificazione, il grado di pericolosità di una banda criminale,operante sul territorio ed impegnata nella commissione di un elevato numero direati in breve arco temporale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32452/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris