CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26809/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’erroneaqualificazione del fatto, è inammissibile in quanto reiterativo delle censure giàproposte e non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenutanelle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, nelle quali viene efficacementeargomentato sul perché il fatto sia stato qualificato come rapina e non comefurto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]