CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] – c . f . 80078750587– in persona del [OSCURATO:PERSONA], dottor [OSCURATO:PERSONA], in virtù di determinazione n. 183 del 3.11.2022 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso, disgiuntamente e congiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d ’Aloisio, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via C. Beccaria , n. 2 9 , presso l a sede della propria Avvocatura centrale. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / p.i.v.a. 0 1719281006 - in persona de i legalirappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , alla via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente l a rappresentanoe difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della procedura di concordato preventivo della Askanewss.p.a., in persona dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso ildecreto n. 15 / 20 23 della Corte d’Appello di Roma , udita la relazione nella camera di consiglio del 22 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. la [OSCURATO:SOCIETA]. domandava al Tribunale di Roma l’ammissione “con riserva” a lla procedura di concordato preventivo. 2.In data 6.4.2020 la [OSCURATO:SOCIETA] attende va al deposito del piano, oltre che della proposta, contemplante, peraltro,la degradazione al chirografo dei crediti tributari e previdenziali –questi ultimi, nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I. –con collocazione in un’unica classe, la classe n. 1, e con una percentuale di pagamento del 18,10%. Nel pianosi puntualizzava, ino ltre , che la percentuale di soddisfazione assicurata ai crediti tributari e previdenziali era superiore sia alla percentuale, pari al 16,53%, assicurata ai crediti ab origine chirografari, collocati nella classe n. 3, sia alla percentuale, pari al 15,71%, assicurata ai crediti bancari chirografari, collocati nella classe n. 2. 3.Il tribunale ammetteva la [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di concordato .4.Nel corso dell ’ a dunanza si registrava il voto f avorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna delle tre class i all’uopo fo r m ate ; segnatamente nella classe n. 1 il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, titolare di un credito pari ad euro 1.922.154,14, ed il voto contrario dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I., titolari, rispettivamente, di un credito di euro 78.816,00 e di un credito di euro 1.083.996,00. 5.All’esito dell’adunanza i l tribunale fissava l’udienza in camera di consiglio; l’I.N.P.S. e l’I.N.P.G.I., creditori dissenzient i , si costituiva no e si op po neva no all’omologazione. 6. Con decreto del 2 8 . 6 .2021 il tribunale rigettava l e opposizion i ed omologavail concordato . 7.L’I.N.P.S. e l’I.N.P.G.I. proponeva no reclamo. Resisteva la Askanewss.p.a. 8. L a Corte d’Appello di Roma con decreto n. 15 del 2 .1.2023 rigetta va i reclamie condannava i reclamanti alle spese. 9.Avverso tale decreto ha proposto ricor so l ’I.N.P.S. ; ne ha chiesto , in base adue motiv i , la cassazione con ogni co nseguente statuizione . [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; in via preliminare, ha chiesto dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell’I.N.P.S. in relazione ai crediti dell’I.N.P.G.I. maturati in epoca antecedente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; altresì, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ; infine, in ipotesi di accoglimento del ricorso , ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale ; in ogni caso,con il favore delle spese. 10.La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE11.Con il primo motivo il ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 160, 1° co., lett. c), 180, 4° co., e 182 ter, 1° co., l.fall. Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere legittima la collocazione nella stessaclasse d e i crediti previdenziali e tributari . Deduce invero che la necessità di collocazione dei crediti previdenziali in un’appositaclasse, distinta dalla classe in cui sono colloca ti i crediti tributari, trarrebbe origine dalla previsione del secondo periodo del 4° co. dell’art. 180 l.fall., a tenor della quale, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta di concordato,il tribunale può nondimeno omologarla, qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili. Deduce inoltreche “la previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 182 terintende rafforzare la tutela dei soggetti pubblici e, a tale fine, impone la costituzione di un’apposita classe per ciascuno di loro”. 12.Il primo motivo d el ricorso principale è inammissibile . 13.Va premesso che la Corte di Roma, allorché ha respinto il primo motivo del reclamo dell’I.N.P.S., che lamentava l’illegittima collocazione in un’unica classe dei crediti tributari e dei crediti previdenziali, ha puntualizzato che l’istituto reclamante non aveva “ sufficiente mente c ontrastato quanto correttamente rilevato dal Tribunale”. Ovveronon aveva contestato, in primo luogo, il rilievo per cui il limite era costituitodal divieto – non violato nella specie – di cui all’ultima parte del 2° co. dell’art. 160 l.fall.,per cui “la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferioreo a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” ( c osì decreto impugnato, pag. 8, ove si legge ulteriormente: “così come affermato dal Tribunale per i debiti previdenziali come per quelli fiscali/tributari il parametro di riferimento della falcidia non è dato dal divieto di modificare l’ordine delle cause di prelazione ma dal divieto di offrire un trattamento inferiore a quello dei crediti di rango inferiore”). Ovvero non aveva contestato , in secondo luogo, il rilievo per cui, “anche ipotizzando una classe dissenziente formata soltanto dagli enti previdenziali, non si supererebbe la prova di resistenza rispetto all’esito della votazione, essendo stata la proposta votata favorevolmente sia dall’Agenzia delle Entrate sia dai creditori inclusi nelle altre classi”. Ossia- a tal ultimo riguardo – che, pur in ipotesi di collocazione dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I. in una classa distinta ed autonoma, aggiuntiva rispetto alle tre classi all’uopo formate, la maggioranza sarebbe stata, in ogni caso,registrata in tre classi su quattro. 14.Ebbene, con il mezzo di impugnazione in disamina, il ricorrente non ha censurato i surriferiti rilievi della corte d’appello, ciascuno dei quali integrante – pur evidentemente il secondo - un’autonoma “ ratio deciden di ” a i fini della reiezione del primo motivo del reclamo. Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989 ; Cass. (ord .) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). Più esattamente, il ricorrente si è limitato a ribadire che la necessità della collocazione dei crediti previdenziali e dei crediti tributari in classi diverse discende dalla loro sostanziale differenza, di cui è riverbero la diversità di grado dei privilegi che li assistono. Più esattamente, il ricorrente si è limitato a prospettare che la collocazione dei crediti previdenziali in un’apposita classe è volta a non pregiudicare la possibilità di contestare autonomamente la convenienza del concordato “senza dover a tal fine contare sul sostegno di altri creditori della medesima classe”. 15.Ben vero, tal ultima prospettazione –integrante in verità un profilo nuovo in questa sede, siccome per nulla riflesso dai motivi di reclamo che l’I.N.P.S. ha in precedenza esperito - è viepiù vana , siccome la Corte di Roma ha altresì respinto il quarto motivo del reclamo dell’I.N.P.S., con il quale il medesimo istituto previdenziale aveva sostenuto “la non convenienza della proposta [concordataria]”. Atal riguardo la corte di merito ha condiviso i rilievi del tribunale, tra i quali il rilievo per cui, “non risultando in concreto classi dissenzienti (…), è preclusa ai deducenti [I.N.P.S. e I.N.P.G.I.] ogni contestazione sulla convenienza ai sensi dell’art. 180 co. 4 L.F.” ed il rilievo per cui, in ogni caso, la “convenienza della proposta concordataria per i creditori rispetto ai possibili scenari alternativi (…) è stata ritenuta sussistente sia dall’attestatore che dall’esperto (…) sia dal [OSCURATO:PERSONA] relazione ex art. 172 L.F. e nel parere emesso ex art.180 co. 2 L.F.” (cfr. decreto impugnato, pag g. 10 - 11) .16.Da ultimo, non può non rimarcarsi che l’I.N.P.S. è titolare di un credito di ammontare –euro 78.816,00 – di certo non significativo . Né, d’altro canto, I.N.P.S. si è costituita anche in nome e per conto dell’I.N.P.G.I. (che non ha proposto ricorso per cassazione) o ha dichiarato di essere su cceduto nella gestione dei creditia detto istituto. 17.Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia , ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione de ll’ art. 180, 4° co., ultima parte, l.fall., come dapprima modificato con il d.l. n. 125/2020,convertito nella legge n. 159/2020 e come poi modificato con il d.l. n. 118/2021,convertito nella legge n. 147/2021, in relazione agli artt. 10 e 11 della direttiva U.E. 2019/1023. Deduce - acclarata la necessità , alla stregua dei rilievi veicolati dal primo motivo,della collocazione dei creditori previdenziali in un’unica autonoma classe -che si applica senz’altro nella specie la novella previsione del 4° co. dell’art.180 l.fall.(“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”), sicché rileva la corretta interpretazione della medesima disposizione. Indi deduce che è maggiormente compatibile con le disposizioni costituzionali e comunitarie un’interpretazione della surriferita disposizione “ nel senso della neutralizzazione del voto contrario espresso dall’amministrazione (nel caso di specie l’Inps), per mancata adesione, (…) piuttostoche della sua conversione in voto favorevole (…), nell’ottica di garantire una autentica tutela dei creditori maggioritari dissenzienti”. 18.Il secondo motivo d el ricorso principale del pari è inammissibile. 19.Pur a prescindere dalla controdeduzione di scarsa intellegibilità del motivo in disamina, l a quaestio dell’interpretazione dell’art. 180, 4° co., l.fall . non rinviene alcun riflesso nelle motivazioni dell’impugnato dictum. Va perciòrecepita la controdeduzione di novità formulata a tal proposito dalla controricorrente. Ovviamente nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319 ; Cass.13.8.2018, n. 20712). 20.In ogni caso, il mezzo di impugnazione in disamina non si confronta , a doppio titolo, con la “ratio decidendi”. Si è anticipato che la Corte di Romaha puntualizzato – in sede di rigetto del primo motivo del reclamo dell’I.N.P.S. – che l’istituto reclamante non aveva adeguatamente censurato, fra l’altro, il rilievo del tribunale per cui, “anche ipotizzando una classe dissenziente formata soltanto dagli enti previdenziali, non si supererebbe la prova di resistenza rispetto all’esito della votazione, essendo stata la proposta votata favorevolmente sia dall’Agenzia delle Entrate sia dai creditori inclusi nelle altre classi”. In questi termini, il tribunale non aveva avuto alcuna necessità, onde dar corso alla soluzione concordataria, di neutralizzare attraverso il “meccanismo” di cui all’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. la mancata adesione degli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie [nella specie dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I.] quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze (…)”. Propriamente, il tribunale aveva atteso all’omologazione del concordato, siccome la maggioranza si era espressa in tutte le classia favore della soluzione pattizia, sicché non si era in alcun modo imposta la necessità di applicazione del “meccanismo” di cui all’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. Si è anticipato, inoltre, che la Corte di Roma, in sede di disamina del quarto motivo di reclamo,ha condiviso i rilievi del tribunale , che aveva , a sua volta, riscontrato ad ampio spettro laconvenienza della soluzione concordataria. La valutazione di convenienza della soluzione pattizia postulata dalla neutralizzazione della mancata adesione, nella specie, dell’I.N.P.S. e dell’I.N.P.G.I. avrebbe dunque segnato , in ogni caso, in senso contrario alla prospettazione dell’istituto ricorrente l’esito del “meccanismo surrogatorio” di cui all’ultima parte del 4° co. dell’art. 180 l.fall. 21. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbe la disamina del motivo di ricorso incidentale condizionato esperito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 22.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente principale va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 23.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, I.N.P.S. , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e c ondanna il ricorrente principale , I.N.P.S., a rimborsare alla controricorrente,[OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de l ricorrente principale, I.N.P.S. , d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se dovuto. Così deciso