CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3085/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , rappresentat a e difesa, in virtù di procura speciale in calce alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma in Largo di [OSCURATO:PERSONA]. 11, presso lo studio Rinaldi e Associati ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1 16 8 /201 9 della C T R dell ’Emilia - Romagna,depositata in data 11 / 6 /201 9 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 25 gennaio 2023ed in sede di riconvocazione in data 7 febbraio 2023 daldott. [OSCURATO:PERSONA] ; Udite le conclusioni del Sostituto procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando anche requisitoria scritta; Uditoper l’Agenzia delle Entrate l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: con attoconosciuto dal Collegio solo in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha informato la Corte di aver presentato domanda per la definizione della presente controversia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, corrispondendo l’importo liquidato ai sensi di legge e documentando l’avvenuto pagamento; rilevato che, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 40 comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 e 5, commi 11 e 12, della legge n. 130 del 2022, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo in attesa dell’esito del procedimento amministrativo di definizione della controversia; P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Roma, 25/1/202