CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29043/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione all'esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (primo motivo), e violazione di legge con riguardo al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha espressamente precisato che, anche dalle affermazioni rese dall'imputato, non emerge quale sarebbe stato il concreto elemento che avrebbe indotto in errore il ricorrente, con riguardo alla sua sottoposizione a misura cautelare, nella compilazione della richiesta di aggiornamento ricevuta dall'INPS, richiesta ben chiara nell'indicare presupposti per poter continuare a godere del sussidio (cfr., per la puntuale disamina delle circostanze di fatto e delle dichiarazioni dell'imputato, pag. 4 della sentenza impugnata); Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza ha escluso il riconoscimento della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto valorizzando sia l'abitualità della condotta, per la pluralità di condanne per reati contro il patrimonio a carico dell'imputato, ossia per illeciti penali della stessa indole di quello per cui si procede, sia l'entità del profitto indebitamente percepito dall'imputato, pari ad un ammontare complessivo di euro 5.392,28; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 lu