Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 44907/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.589 cod.pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale ha osservato che l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in forza di sentenza emessa il 22/04/2010 e che, dalla stessa, era decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici, sulla base del regime sanzionatorio previsto ratione temporis in forza del testo dell'art.589 cod.pen. previsto dal d.l. 23/05/2008, n.92, senza che fosse intervenuto il decreto di citazione per il giudizio di appello; ha osservato che non sussistevano altresì le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen., concludendo quindi nel senso suddetto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - il vizio di erronea applicazione della legge penale; ha dedotto che la sentenza impugnata era stata emessa in fase predibattimentale e in assenza di qualsiasi contraddittorio tra le parti, con conseguente violazione del disposto della sentenza n.111/2022 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen., qualora interpretato nel senso che non vi sia interesse ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza che abbia pronunciato in fase predibattimentale l'intervenuta prescrizione del reato senza alcuna forma di previo contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Sul tema di diritto relativo alla conformità alle disposizioni processuali di riferimento della sentenza di proscioglimento per effetto di intervenuta prescrizione emessa de plano dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti, è intervenuto l'arresto espresso da Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 e 269810; la quale ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale in base al quale nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862); ciò in quanto la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.; e nemmeno la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez.

U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529; Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez.

U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555).

Le Sezioni Unite hanno quindi ribadito il concetto in forza del quale la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499).

3. Peraltro le Sezioni Unite - richiamando i precedenti espressi da Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 e da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - hanno contestualmente espresso il principio in forza del quale nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti e che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen..

4. Il predetto arresto delle Sezioni Unite è stato quindi assunto a parametro - in quanto espressione del diritto vivente - del sindacato di legittimità costituzionale dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen., in base al cui testo «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse», nella sentenza della Corte Costituzionale 05/04/2022, n.111, emessa a seguito della questione sollevata dalla Prima Sezione di questa Corte e avente a oggetto la predetta disposizione nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse e non prevede, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.

5. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha quindi osservato (punto 7 del "considerato in diritto") che il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità espressa dal predetto arresto delle Sezioni Unite, non appare rispettoso dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111, secondo comma, Cost., in considerazione dell'elaborazione della giurisprudenza costituzionale sull'estensione del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ha difatti osservato che «il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito.

Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale)» e che «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito»; giungendo, in coerenza con tali premessa, alla conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen. qualora interpretato nel senso suddetto.

6. Ne consegue, sulla base dei predetti principi e del testo dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen. risultante per effetto di tale pronuncia di accoglimento, che la sentenza impugnata - in quanto emessa in assenza di qualsiasi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti - deve ritenersi affetta da nullità assoluta e insanabile.

Deve quindi pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia affinché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.589 cod.pen., per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale ha osservato che l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in forza di sentenza emessa il 22/04/2010 e che, dalla stessa, era decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni dodici, sulla base del regime sanzionatorio previsto ratione temporis in forza del testo dell'art.589 cod.pen. previsto dal d.l. 23/05/2008, n.92, senza che fosse intervenuto il decreto di citazione per il giudizio di appello; ha osservato che non sussistevano altresì le condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen., concludendo quindi nel senso suddetto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - il vizio di erronea applicazione della legge penale; ha dedotto che la sentenza impugnata era stata emessa in fase predibattimentale e in assenza di qualsiasi contraddittorio tra le parti, con conseguente violazione del disposto della sentenza n.111/2022 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen., qualora interpretato nel senso che non vi sia interesse ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza che abbia pronunciato in fase predibattimentale l'intervenuta prescrizione del reato senza alcuna forma di previo contraddittorio. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Sul tema di diritto relativo alla conformità alle disposizioni processuali di riferimento della sentenza di proscioglimento per effetto di intervenuta prescrizione emessa de plano dalla Corte d'appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti, è intervenuto l'arresto espresso da Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 e 269810; la quale ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale in base al quale nel giudizio d'appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattinnentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 ovvero dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33741 del 04/05/2016, Ventrella, Rv. 267498; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862); ciò in quanto la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.; e nemmeno la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest'ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555). Le Sezioni Unite hanno quindi ribadito il concetto in forza del quale la sentenza predibattimentale di appello, di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, è viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700-01; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250499). 3. Peraltro le Sezioni Unite - richiamando i precedenti espressi da Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 e da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - hanno contestualmente espresso il principio in forza del quale nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata de plano in violazione del contradditorio tra le parti e che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.. 4. Il predetto arresto delle Sezioni Unite è stato quindi assunto a parametro - in quanto espressione del diritto vivente - del sindacato di legittimità costituzionale dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen., in base al cui testo «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse», nella sentenza della Corte Costituzionale 05/04/2022, n.111, emessa a seguito della questione sollevata dalla Prima Sezione di questa Corte e avente a oggetto la predetta disposizione nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità dello stesso per carenza d'interesse e non prevede, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti. 5. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha quindi osservato (punto 7 del "considerato in diritto") che il bilanciamento tra l'interesse dell'imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza predibattimentale d'appello, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità espressa dal predetto arresto delle Sezioni Unite, non appare rispettoso dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 111, secondo comma, Cost., in considerazione dell'elaborazione della giurisprudenza costituzionale sull'estensione del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] ha difatti osservato che «il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. Invero, questa Corte ha già da tempo sottolineato l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, relativa alla disciplina del previgente codice di procedura penale)» e che «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito»; giungendo, in coerenza con tali premessa, alla conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen. qualora interpretato nel senso suddetto. 6. Ne consegue, sulla base dei predetti principi e del testo dell'art.568, comma 4, cod.proc.pen. risultante per effetto di tale pronuncia di accoglimento, che la sentenza impugnata - in quanto emessa in assenza di qualsiasi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti - deve ritenersi affetta da nullità assoluta e insanabile. Deve quindi pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Venezia affinché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di app
Decreto Cassazione n. 44907/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris