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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 17652/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,--' v /7 ,zr N. 2820/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in punto di mancata verifica da parte del giudice della comprensione del prestato consenso.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è astrattamente inammissibile in quanto il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato".

Tuttavia, in concreto, lo stesso si palesa inammissibile in quanto il ricorrente, dopo aver ricordato che "rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza; quanto, piuttosto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata" (il richiamo è a Sez. 5, n. 40498/2019), si limita ad affermare, apoditticamente, che "con riferimento al caso di specie, occorre rilevare che tale verifica non è stata realizzata dal giudicante, nonostante l'imputato, al momento della prestazione del consenso al patteggia- mento, non avesse compreso la portata di tale iniziativa in quanto ridotte le sue abilità cognitive".

Dei dati da cui ricavare tale mancata comprensione, tuttavia, il ricorrente nulla dice.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C 9sigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] idente cenzo P a Donatdl1a Ferrafiti [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,--' v /7 ,zr N. 2820/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge in punto di mancata verifica da parte del giudice della comprensione del prestato consenso. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è astrattamente inammissibile in quanto il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applica- zione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "per motivi attinenti all'espres- sione della volontà dell'imputato". Tuttavia, in concreto, lo stesso si palesa inammissibile in quanto il ricorrente, dopo aver ricordato che "rientra tra i compiti del giudice di merito la valutazione del contesto entro il quale è maturata la richiesta dell'imputato, non per contestare l'atto di attribuzione dei poteri di rappresentanza; quanto, piuttosto, per verificare che, in presenza di obiettive e palesi situazioni, la volontà dell'imputato possa essersi formata o espressa in maniera viziata" (il richiamo è a Sez. 5, n. 40498/2019), si limita ad affermare, apoditticamente, che "con riferimento al caso di specie, occorre rilevare che tale verifica non è stata realizzata dal giudicante, nonostante l'imputato, al momento della prestazione del consenso al patteggia- mento, non avesse compreso la portata di tale iniziativa in quanto ridotte le sue abilità cognitive". Dei dati da cui ricavare tale mancata comprensione, tuttavia, il ricorrente nulla dice. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022 Il C 9sigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] idente cenzo P a Donatdl1a Ferrafiti [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris