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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33702/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/4/2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta dal Tribunale di Messina il 17/7/2014 a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati in contestazione.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione in punto di trattamento sanzionatorio; mentre il Pistone lamenta che la sentenza non conterrebbe adeguata motivazione quanto all'aumento di pena a titolo di continuazione, il Bellamacina contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi risultano inammissibili.

4. La prima sentenza di appello era stata annullata - nei confronti dei ricorrenti - unicamente per l'illegalità della pena, rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione (n. 15322/2020, pagg. 18 e 19) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di sei anni.

5. Tanto premesso, la Corte di appello ha innanzitutto individuato come più grave la fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quantificando la pena nel minimo di legge, pari a 6 anni di reclusione (oltre la multa); su questa, ha poi disposto l'aumento a titolo di continuazione con il delitto di estorsione aggravata, nella misura di 9 mesi di reclusione (oltre la multa), così pervenendo alla sanzione finale di 6 anni, 9 mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa.

Ebbene, questo aumento - oggetto di impugnazione - è stato congruamente calcolato, peraltro in misura non elevata, pur a fronte di una grave contestazione sub D), diffusamente riportata nella sentenza e descritta nei suoi elementi costitutivi (pagg. 4-5), così da apparire sufficiente - in motivazione - il richiamo alla congruità del trattamento sanzionatorio tutto, compreso l'aumento ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. 6.

Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche invocate dal Bellamacina, si osserva che il relativo diniego è ormai coperto da giudicato, in forza della citata sentenza di legittimità n. 15322/2020 (pag. 20).

5. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 30 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/4/2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta dal Tribunale di Messina il 17/7/2014 a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati in contestazione. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione in punto di trattamento sanzionatorio; mentre il Pistone lamenta che la sentenza non conterrebbe adeguata motivazione quanto all'aumento di pena a titolo di continuazione, il Bellamacina contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi risultano inammissibili. 4. La prima sentenza di appello era stata annullata - nei confronti dei ricorrenti - unicamente per l'illegalità della pena, rilevata d'ufficio dalla Corte di Cassazione (n. 15322/2020, pagg. 18 e 19) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di sei anni. 5. Tanto premesso, la Corte di appello ha innanzitutto individuato come più grave la fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quantificando la pena nel minimo di legge, pari a 6 anni di reclusione (oltre la multa); su questa, ha poi disposto l'aumento a titolo di continuazione con il delitto di estorsione aggravata, nella misura di 9 mesi di reclusione (oltre la multa), così pervenendo alla sanzione finale di 6 anni, 9 mesi di reclusione e 2.500,00 euro di multa. Ebbene, questo aumento - oggetto di impugnazione - è stato congruamente calcolato, peraltro in misura non elevata, pur a fronte di una grave contestazione sub D), diffusamente riportata nella sentenza e descritta nei suoi elementi costitutivi (pagg. 4-5), così da apparire sufficiente - in motivazione - il richiamo alla congruità del trattamento sanzionatorio tutto, compreso l'aumento ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. 6. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche invocate dal Bellamacina, si osserva che il relativo diniego è ormai coperto da giudicato, in forza della citata sentenza di legittimità n. 15322/2020 (pag. 20). 5. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 giugno 202
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