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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 06214/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6253/2023 R.G. per regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di Napoli: contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 22597/2022 depositata il27/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] instauravano un giudizio cautelare nei confronti della Regione Campania per l'esecuzione di lavori che compromettevano la stabilità delle proprie proprietà, ricorrendo al Tribunale di Benevento di "fare ordine alle parti resistenti in solido ovvero chi di ragione di effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle sponde del! 'alveo con ripristino dello stato originario dei luoghi ...

".

Emessa l'invocata pronuncia, in considerazione del mancato adempimento da parte del debitore Regione Campania, chiedevano, ai sensi dell'mi. 669-duodecies c.p.c., l'attuazione del provvedimento cautelare, per cui veniva designato l'ufficiale giudiziario competente, con facoltà alla nomina di una ditta per la realizzazione delle opere.

L 'Ufficiale giudiziario nominava quale ausiliario l'ing. [OSCURATO:PERSONA], nella veste direttore dei lavori e la ditta [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione delle opere.

Eseguiti i lavori, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva e otteneva dal Tribunale di Benevento ingiunzione di pagamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 151.479,12, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori realizzati.

Si opponevano gli ingiunti, i quali contestavano la pretesa monitoria e chiedevano chiamarsi in causa la Regione Campania e il Ministero della Giustizia.

Quest'ultima si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Benevento, a favore del Tribunale di Napoli, ex art. 25 c.p.c., per le domande svolte contro l'Amministrazione statale.

Rigettata la richiesta di chiamata in causa del D.L., il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1342/2022, così si pronunciava: "L 'eccezione di incompetenza sollevata dal Ministero della Giustizia è fondata.

Il giudizio veniva riassunto davanti il Tribunale di Napoli dagli originari debitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA],i quali reiteravano le conclusioni già proposte dinanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo.

Ugualmente, le altre parti si riportavano di fatto alle contestazioni già sollevate dinanzi al Tribunale di Benevento.

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice monocratico riteneva che il Tribunale di Benevento avrebbe dovuto, diversamente da quanto espressamente indicato ("Non è necessario procedere né alla separazione delle cause, interconnesse, .. . stante l 'accertata incompetenza"), separare i giudizi, trattenere il giudizio di opposizione, e dichiararsi incompetente, ex art. 25 c.p.c., soltanto in ordine alla chiamata in manleva del Ministero di Giustizia.

Conseguentemente ai sensi dell'art. 103 c.p.c ha disposto la separazione dei giudizi, trattenendo presso il Tribunale di Napoli esclusivamente quello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero di Giustizia, che andrà sospeso, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio principale, e contestualmente, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ed ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine alla domanda principale (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. con chiamata in causa della Regione Campania).

CONSIDERATOIN DIRITTO La quaestio iuris sollevata dal Tribunale di Napoli è fondata.

La S.C., con orientamento condivisibile, si è espressa nel senso che “L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione.

Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi” (Cass. n. 11796 del 18.06.2020; Massima precedente Conforme: n. 15052 del 2011).

Ne consegue che ha errato il Tribunale di Benevento a non separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo da quella di garanzia impropria, proposta dagli ingiunti nei confronti del Ministero della Giustizia, ed a trattenere presso di sé la prima ex art. 645 c.p.c.

Per contro, il Tribunale di Napoli, competente per la causa di garanzia impropria, ex art. 25 c.p.c. (foro erariale), ha correttamente separato le cause, trattenendo quella di garanzia e sospendendola ex art. 295 c.p.c., e chiedendo il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Va, pertanto, dichiarata, per tale ultimo giudizio, la competenza del Tribunale di Benevento .

P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Napoli e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Benevento in relazione al giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6253/2023 R.G. per regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di Napoli: contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 22597/2022 depositata il27/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] instauravano un giudizio cautelare nei confronti della Regione Campania per l'esecuzione di lavori che compromettevano la stabilità delle proprie proprietà, ricorrendo al Tribunale di Benevento di "fare ordine alle parti resistenti in solido ovvero chi di ragione di effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle sponde del! 'alveo con ripristino dello stato originario dei luoghi ... ". Emessa l'invocata pronuncia, in considerazione del mancato adempimento da parte del debitore Regione Campania, chiedevano, ai sensi dell'mi. 669-duodecies c.p.c., l'attuazione del provvedimento cautelare, per cui veniva designato l'ufficiale giudiziario competente, con facoltà alla nomina di una ditta per la realizzazione delle opere. L 'Ufficiale giudiziario nominava quale ausiliario l'ing. [OSCURATO:PERSONA], nella veste direttore dei lavori e la ditta [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione delle opere. Eseguiti i lavori, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva e otteneva dal Tribunale di Benevento ingiunzione di pagamento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 151.479,12, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori realizzati. Si opponevano gli ingiunti, i quali contestavano la pretesa monitoria e chiedevano chiamarsi in causa la Regione Campania e il Ministero della Giustizia. Quest'ultima si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Benevento, a favore del Tribunale di Napoli, ex art. 25 c.p.c., per le domande svolte contro l'Amministrazione statale. Rigettata la richiesta di chiamata in causa del D.L., il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1342/2022, così si pronunciava: "L 'eccezione di incompetenza sollevata dal Ministero della Giustizia è fondata. Il giudizio veniva riassunto davanti il Tribunale di Napoli dagli originari debitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA],i quali reiteravano le conclusioni già proposte dinanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo. Ugualmente, le altre parti si riportavano di fatto alle contestazioni già sollevate dinanzi al Tribunale di Benevento. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice monocratico riteneva che il Tribunale di Benevento avrebbe dovuto, diversamente da quanto espressamente indicato ("Non è necessario procedere né alla separazione delle cause, interconnesse, .. . stante l 'accertata incompetenza"), separare i giudizi, trattenere il giudizio di opposizione, e dichiararsi incompetente, ex art. 25 c.p.c., soltanto in ordine alla chiamata in manleva del Ministero di Giustizia. Conseguentemente ai sensi dell'art. 103 c.p.c ha disposto la separazione dei giudizi, trattenendo presso il Tribunale di Napoli esclusivamente quello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero di Giustizia, che andrà sospeso, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio principale, e contestualmente, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ed ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine alla domanda principale (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. con chiamata in causa della Regione Campania). CONSIDERATOIN DIRITTO La quaestio iuris sollevata dal Tribunale di Napoli è fondata. La S.C., con orientamento condivisibile, si è espressa nel senso che “L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi” (Cass. n. 11796 del 18.06.2020; Massima precedente Conforme: n. 15052 del 2011). Ne consegue che ha errato il Tribunale di Benevento a non separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo da quella di garanzia impropria, proposta dagli ingiunti nei confronti del Ministero della Giustizia, ed a trattenere presso di sé la prima ex art. 645 c.p.c. Per contro, il Tribunale di Napoli, competente per la causa di garanzia impropria, ex art. 25 c.p.c. (foro erariale), ha correttamente separato le cause, trattenendo quella di garanzia e sospendendola ex art. 295 c.p.c., e chiedendo il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Va, pertanto, dichiarata, per tale ultimo giudizio, la competenza del Tribunale di Benevento . P.Q.M. Accoglie il regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Napoli e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Benevento in relazione al giudizio d
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