CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 35467/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso35808-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 107, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 939/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Conatto di citazione notificato il 30.3.2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi il Tribunale di Mondovì, lamentando che sulla strada attraverso la quale essi, in virtù di titolo del 19.12.1986, accedevano alla loro proprietà era stata abusivamente ristretta da [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la realizzazione di un muretto di recinzione, ed interclusa concancello avente caratteristiche difformi rispetto a quelle convenzionalmente stabilite nel titolo del 1986. Gli attori lamentavano inoltre che [OSCURATO:PERSONA] e Marco avevano aperto, sulla detta strada, un nuovo accesso alla loro proprietà, modificando ilsedime stradale e rendendo disagevole il transito esercitato dagli attori stessi. Invocavano quindi la condanna di dette parti ad eliminare le opere ritenute lesive del diritto di passaggio vantato dagli attori (nella specie, l’accesso realizzato da [OSCURATO:PERSONA] e Marco ed il muretto eretto da [OSCURATO:SOCIETA].) nonché l’accertamento, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., del diritto degli attori di pretendere l’installazione di un videocitofono con telecomando a servizio del cancello realizzato dalla società convenuta. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Cuneo, che nel frattempo aveva incorporato il Tribunale di Mondovì, accoglieva in parte la domanda con sentenza n. 5/2017, condannando [OSCURATO:PERSONA] e Marco a chiudere il varco di accesso alla loro proprietà, riconoscendo l’acquisto per usucapione, in capo al [OSCURATO:SOCIETA]., del diritto di mantenere il muretto nella sua attuale collocazione, e rigettando ogni altra domanda. Con la sentenza impugnata, n. 939/2018, la Corte di Appello di Torino rigettava gravame principale e incidentale, confermando la sentenza di primo grado. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a otto motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’udienza pubblica, ambo le parti costituite hanno depositato memoria. Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello incidentale con il quale era stata censurata l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla C.T.U., alle fotografie e ai documenti allegati agli atti del giudizio di merito. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione degli art. 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte piemontese avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con il quale era stata censurata la decisione del Tribunale, nella parte in cui non aveva accolto la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del loro diritto di installare un telecomando ed un videocitofono sul cancello realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli art. 1031, 1064 e 1067 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe: da un lato,escluso il loro diritto di ottenere l’installazione di un videocitofono e di un telecomando sul cancello posto in essere da [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo, erroneamente, che detto cancello fosse conforme alle prescrizioni contenute nella scrittura del 19.12.1986, e che dunque ogni modifica dello stesso dovesse avvenire su consenso di tutte le parti; dall’altro lato, confermato la decisione di prime cure in relazione al rigetto della domanda di demolizione del muretto realizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. In entrambi i casi, infatti, il giudice di appello avrebbe trascurato le risultanze della C.T.U., che aveva affermato l’opportunità di dotare il cancello di videocitofono e telecomando, e confermato che il muretto restringeva l’ampiezza della strada oggetto di causa. Conil quarto motivo, i ricorrenti si dolgono altresì dell’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe valutato che essi avevano contestato, già in primo grado, la possibilità di configurare l’acquisto per usucapione del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di mantenere il muretto nella sua attuale collocazione, a fronte della natura di illecito permanente dell’edificazione del predetto manufatto. Con il sesto motivo, i ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte torinese avrebbe erroneamente escluso la natura di illecito permanente dell’edificazione del muretto con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ristretto la strada di cui è causa. Le cinque censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha esaminato le censure proposte dagli appellanti incidentali, odierni ricorrenti, in relazione, rispettivamente, al videocitofono e al telecomando da realizzare sul cancello posto in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla demolizione del muretto realizzato dalla predetta società. In relazione alla prima censura, la Corte torinese ha ritenuto condivisibile la sentenza di prime cure, “… secondo cui, considerando che le modalità di esercizio della servitù sulla strada interpoderale (composta da mappali appartenenti a diversi proprietari) sono state disciplinate in via consensuale tra le parti, attraverso la scrittura privata del 1987, anche ogni modifica o ammodernamento o sostituzione del cancello su via Langhe deve avvenire in via consensuale, atteso che tale opera è stata realizzata in modo conforme a quanto previsto dalla planimetria in atti (allegato doc. 4 fascicolo di parte attrice), sottoscritta da tutti i proprietari dei fondi” (cfr. pag. 35 della sentenza impugnata). In relazione alla seconda doglianza, invece, la Corte distrettuale ha ritenuto che solo in appello gli odierni ricorrenti avessero dedotto la natura di illecito permanente dell’edificazione del muretto, e che comunque la stessa fosse infondata, in quanto il termine di prescrizione decorreva dall’ultimazione delle opere di edificazione dello stesso. La decisione del giudice di merito sulla prima censura si basa su una interpretazione, non implausibile, del contenuto della scrittura posta a fondamento della domanda formulate dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi propongono, in sostanza, una lettura alternativa del dato negoziale, senza considerare che“La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 20/11/2009, Rv.610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. del 15/11/2013, Rv. 628585). La statuizione relativa al muretto, invece, è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “ Al fine della determinazione del dies a quo per l'usucapione del diritto di servitù costituito dal mantenimento di una determinata opera a distanza illegale, deve farsi riferimento non al momento di inizio della costruzione, ma a quello nel quale questa sia venuta ad esistenza, mercé la realizzazione di elementi strutturali ed essenziali, idonei a rivelare anche al titolare del fondo servente l'esistenza di uno stato di fatto coincidente con l'esercizio di un diritto reale diservitù” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 29/12/2005 , Rv. 585911; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 20/01/2010 , Rv. 611004 e Cass. Sez.2, Sentenza n. del 27/05/2016 , Rv. 639938). Con il q uinto motivo , i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato come eccezione il rilievo della natura permanente dell’illecito costituito dalla realizzazione del muretto. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, tale deduzione costituirebbe una mera difesa. La censura è inammissibile per difetto di interesse. La Corte di Appello, infatti, ha esaminato la questione, onde il profilo della sua qualificazione giuridica non assume alcun rilievo ai fini della decisione. Con il settimo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di merito avrebbe erroneamente disposto la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti in causa, con la sola esclusione dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata configurata la soccombenza integrale di [OSCURATO:SOCIETA]. Con l’ottavo motivo, i ricorrenti si dolgono della falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare che la domanda da loro proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Claudio era stata accolta integralmente, e governare le spese di conseguenza. I due motivi sono infondati. La Corte di Appello ha rigettato tanto l’appello principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA], quanto l’appello incidentale, proposto dagli odierni ricorrenti, ed ha governato, di conseguenza, le spese del grado di impugnazione sulla base della soccombenza reciproca. Sul punto, va ribadito che “In tema di spese processuali, ilsindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi”(Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 , Rv. 646335; conf. Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. del 31/03/2017 , Rv. 643477 e Cass. Sez. 3 , Sentenza n. del 03/07/2000 , Rv. 538198). In definitiva, vanno dichiarati inammissibili i primi sei motivi e rigettati gli ultimi due; il ricorso va dunque complessivamente rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo