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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 36483/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso 14435-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2021 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 1812 giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 436/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DOTT. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1941) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( nato nel 1935) , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revocazione della sentenza di appello N. 1493/2009, con la quale la Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di notifica dell'atto.

La corte distrettuale aveva accertato che l'atto d'appello era stato notificato al procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti, che era munito di mandato ad litem solo per il giudizio di primo grado e non invece agli eredi. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione dell'art.331 c.p.c. in quanto, poichè l'atto di impugnazione era stato notificato ad alcune parti, la corte di merito avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio anziché limitarsi a constatare il difetto di notifica e dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato la domanda di revocazione, in quanto l'impugnante non aveva dedotto una mera svista del giudice ma un errore di diritto che non dava luogo alla revocazione.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (1941) sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott.

T. Basile, ha depositato le conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.395, comma 4 c.p.c. in quanto l'errore in cui sarebbe incorso la corte di merito consisteva in una mera svista, per non aver rilevato che la notifica dell'appello era stata effettuata nei confronti di alcune parti, sicchè avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti, ai sensi dell'art.331 c.p.c., e i non dichiarare inammissibile l'appello.

L'errore revocatorio sarebbe integrato nel non avere il giudice di merito percepito quanto emergeva dagli atti.

Il motivo è infondato.

L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cassazione civile sez.

VI, 10/06/2021, n.16439, ipotesi nella quale è stato escluso vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto).

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.

Esso deve sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez.

II, 23/10/2014, n.22584).

Nel caso di specie, la stessa parte, nel proporre ricorso per revocazione, deduce un vero e proprio errore di diritto, consistito nella mancata o errata applicazione dell'art.331 c.p.c. per non avere la corte di merito integrato il contraddittorio nei confronto degli eredi degli attori.

A ciò si aggiunga che con la sentenza N. 1493/2009, di cui era stata chiesta la revocazione, l'appello era stato dichiarato inammissibile per l'errata identificazione dei soggetti passivi della vocatio in ius, ovvero gli eredi degli originari attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che la Corte aveva dichiarato che si trattava di nullità assoluta non sanabile da una successiva costituzione degli eredi, con ciò confermando che non vi era stata un'erronea percezione degli atti o dei documenti processuali deducibile con il giudizio di revocazione.

Avendo la Corte d'appello, con sentenza N. 1493/2009, impugnata con il procedimento di revocazione, preso atto della regolare notifica dell'atto di appello alle altre parti del giudizio, correttamente il giudice della revocazione ha escluso la sussistenza di un errore di percezione con la conseguenza che l'errore di giudizio doveva essere dedotto con i mezzi ordinari di impugnazione.

Il ricorso va, pertanto rigettato.

Non va accolta la domanda ex art.96 c.p.c. di condanna del ricorrente per lite temeraria, non risultando che il ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, azionando la propria pretesa con la coscienza dell'infondatezza della domanda, né senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza del ricorso (ex multis Cassazione civile sez.

VI, 18/11/2019, n.29812).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso -principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 14435-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2021 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 1812 giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 436/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DOTT. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1941) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( nato nel 1935) , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revocazione della sentenza di appello N. 1493/2009, con la quale la Corte d'appello di Palermo aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di notifica dell'atto. La corte distrettuale aveva accertato che l'atto d'appello era stato notificato al procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti, che era munito di mandato ad litem solo per il giudizio di primo grado e non invece agli eredi. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto la violazione dell'art.331 c.p.c. in quanto, poichè l'atto di impugnazione era stato notificato ad alcune parti, la corte di merito avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio anziché limitarsi a constatare il difetto di notifica e dichiarare l'inammissibilità del ricorso. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato la domanda di revocazione, in quanto l'impugnante non aveva dedotto una mera svista del giudice ma un errore di diritto che non dava luogo alla revocazione. Ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (1941) sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. T. Basile, ha depositato le conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.395, comma 4 c.p.c. in quanto l'errore in cui sarebbe incorso la corte di merito consisteva in una mera svista, per non aver rilevato che la notifica dell'appello era stata effettuata nei confronti di alcune parti, sicchè avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti, ai sensi dell'art.331 c.p.c., e i non dichiarare inammissibile l'appello. L'errore revocatorio sarebbe integrato nel non avere il giudice di merito percepito quanto emergeva dagli atti. Il motivo è infondato. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16439, ipotesi nella quale è stato escluso vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore nel domicilio eletto). L'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. Esso deve sostanziarsi in una affermazione - positiva o negativa - di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa. (Cassazione civile sez. II, 23/10/2014, n.22584). Nel caso di specie, la stessa parte, nel proporre ricorso per revocazione, deduce un vero e proprio errore di diritto, consistito nella mancata o errata applicazione dell'art.331 c.p.c. per non avere la corte di merito integrato il contraddittorio nei confronto degli eredi degli attori. A ciò si aggiunga che con la sentenza N. 1493/2009, di cui era stata chiesta la revocazione, l'appello era stato dichiarato inammissibile per l'errata identificazione dei soggetti passivi della vocatio in ius, ovvero gli eredi degli originari attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che la Corte aveva dichiarato che si trattava di nullità assoluta non sanabile da una successiva costituzione degli eredi, con ciò confermando che non vi era stata un'erronea percezione degli atti o dei documenti processuali deducibile con il giudizio di revocazione. Avendo la Corte d'appello, con sentenza N. 1493/2009, impugnata con il procedimento di revocazione, preso atto della regolare notifica dell'atto di appello alle altre parti del giudizio, correttamente il giudice della revocazione ha escluso la sussistenza di un errore di percezione con la conseguenza che l'errore di giudizio doveva essere dedotto con i mezzi ordinari di impugnazione. Il ricorso va, pertanto rigettato. Non va accolta la domanda ex art.96 c.p.c. di condanna del ricorrente per lite temeraria, non risultando che il ricorrente abbia agito con mala fede o colpa grave, azionando la propria pretesa con la coscienza dell'infondatezza della domanda, né senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza del ricorso (ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n.29812). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso -principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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