CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona in data 21 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriaggravato commesso il 23 giugno 2019 in danno di un distributore automatico di bevante e generi alimentari collocato all'interno di un edificio pubblico, segnatamente del [OSCURATO:PERSONA] "Cantalamessa" di Macerata. - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo proposto, che denuncia violazione di legge in ordine alla mancata dichiarazione di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato, posto che, stando al combinato disposto di cui agli artt. 624, terzo comma, e 625, primo comma, n. 7 cod. pen., il delitto di furto commesso in stabilimenti pubblici è procedibile d'ufficio; che, in ogni caso, sussiste valida querela, dovendo farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 - 01). - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M