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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 07051/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 16 dicembre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. in mesi sei di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità.

Le sentenze di merito hanno trascurato il fatto che la contestazione aveva origine da un accertamento della Guardia di Finanza su merci contraffatte in maniera talmente grossolana che era stata pronunciata sentenza di assoluzione per tutti gli altri capi di imputazione.

La pacifica ravvisabilità delle contraffazioni, rende inverosimile l'esigenza di Aidara di opporsi all'accertamento dei pubblici ufficiali e di aggredire uno di loro per darsi alla fuga.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza non ha in alcun modo preso in considerazione la motivata richiesta della difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato.

La censura confonde, infatti, la pretesa irragionevolezza del movente -che costituisce semmai parametro di gravità della condotta e che, comunque, non è tale, visto l'intento di sfuggire comunque all'identificazione ed evitare il sequestro della merce - con la prova del dolo e del fatto.

3. Il secondo motivo è fondato.

La sentenza omette completamente di rispondere alla specifica doglianza difensiva in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tale motivazione, in alcuni casi, può essere implicita, come quando si applichi, ad esempio, la recidiva o si evidenzino nella narrativa della sentenza elementi incompatibili con l'attenuazione della pena ( Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057).

Questo non vale nel caso in esame, in cui si evidenzia l'incensuratezza dell'agente, la modesta entità del fatto e la circostanza che sono di poco superati i confini della resistenza passiva non punibile: in tale situazione, a fronte della richiesta di applicazione delle circostanze, non può che registrarsi la totale assenza di risposta nella sentenza, che comporta il suo annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in relazione alla responsabilità del ricorrente.

Così deciso il 25 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S 11 [OSCURATO:PERSONA], Adel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la dichiarazione di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 16 dicembre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. in mesi sei di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità. Le sentenze di merito hanno trascurato il fatto che la contestazione aveva origine da un accertamento della Guardia di Finanza su merci contraffatte in maniera talmente grossolana che era stata pronunciata sentenza di assoluzione per tutti gli altri capi di imputazione. La pacifica ravvisabilità delle contraffazioni, rende inverosimile l'esigenza di Aidara di opporsi all'accertamento dei pubblici ufficiali e di aggredire uno di loro per darsi alla fuga. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza non ha in alcun modo preso in considerazione la motivata richiesta della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato. La censura confonde, infatti, la pretesa irragionevolezza del movente -che costituisce semmai parametro di gravità della condotta e che, comunque, non è tale, visto l'intento di sfuggire comunque all'identificazione ed evitare il sequestro della merce - con la prova del dolo e del fatto. 3. Il secondo motivo è fondato. La sentenza omette completamente di rispondere alla specifica doglianza difensiva in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione, in alcuni casi, può essere implicita, come quando si applichi, ad esempio, la recidiva o si evidenzino nella narrativa della sentenza elementi incompatibili con l'attenuazione della pena ( Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Questo non vale nel caso in esame, in cui si evidenzia l'incensuratezza dell'agente, la modesta entità del fatto e la circostanza che sono di poco superati i confini della resistenza passiva non punibile: in tale situazione, a fronte della richiesta di applicazione delle circostanze, non può che registrarsi la totale assenza di risposta nella sentenza, che comporta il suo annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in relazione alla responsabilità del ricorrente. Così deciso il 25 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] S 11 [OSCURATO:PERSONA], Adel
Sentenza Cassazione n. 07051/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris