CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n.35106 /2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D., c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via G. Montanelli n. 11 ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2984/2018 della Corte d’appello di Milano pubblicata il 15-6-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-9- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.35106/2018 C.C. 19-9-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. propose avanti il Tribunale di Milano opposizione a quattro decreti ingiuntivi emessi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D. Caprino per il pagamento d i compensi relativi a attività giudiziali e stragiudiziali in vertenze con tre agenti della società (decreto ingiuntivo26441/2011), ad attività stragiudiziali relative alla risoluzione di dodici rapporti di agenzia (d.i. 26442/2011), ad attività di consulenza in generale svolta mediante l’esame di documenti e la redazione di pareri scritti (d.i. 26443/2011) e ad attività giudiziali svolte per il recupero di crediti della società (d.i. 26444/2011). Costituitosi l’opposto avv. [OSCURATO:PERSONA] e riuniti i quattro procedimenti, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio , il Tribunale di Milano con sentenza n. 11735/2016 revocò i decreti ingiuntivi e condannò [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a favore di Gaetano D. [OSCURATO:PERSONA] 118.169,18, oltre accessori e interessi dalla domanda al saldo, compensando per un terzo le spese di lite e condannando la società opponente alla rifusione dei residui due terzi; specificamente, la sentenza accolse la domanda di pagamento con riferimento alle prestazioni stragiudiziali di cui al d.i. 26442/2011 per Euro 14.862,83 e al d.i. 26443/2011 per Euro 46.235,90 e con riferimento alla prestazioni giudiziali di cui al d.i. 26444/2011 per Euro 58.864,00. 2.Propose appello principale [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di distinti motivi e propose appello incidentale Gaetano D. Caprino fondato su unico motivo, chiedendo il pagamento dell’ulteriore somma complessiva di Euro 21.677,62 per onorari, diritti e spese generali, riferita allo svolgimento di attività professionale di carattere giudiziale. Con sentenza n. 2984 pubblicata il 15-6-2018 la Corte d’appello di Milanoha accolto il primo motivo di appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare a favore di Gaetano D. Caprino, anziché la somma di Euro 118.169,18 la minore somma di Euro 57.070,45, escludendo il diritto al pagamento delle somme per attività stragiudiziale, in quanto i relativi compensi erano già stati corrisposti essendo compresi nel contratto a forfait stipulato tra le parti; ha dichiarato inammissibile l’appello principale nella parte in cui aveva a oggetto la condanna al pagamento delle prestazioni giudiziali di cui al d.i. 26444/2011 e l’appello incidentale con il quale si era chiesto il pagamento di ulteriori compensi per prestazioni giudiziali, in quanto proposti avverso provvedimento non suscettibile di appello ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 1- 9-2011 n.150; ha compensato per un terzo le spese del grado e ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento dei residui due terzi. 3.Con atto notificato il 10-12-2018 Gaetano D. Caprino ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, non notificata, sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato in data 13-12-2018 controricorso proponendo anche motivo di ricorso incidentale tempestivo, resistito con controricorso notificato il 19-1-2019 da Gaetano D.Caprino. In data 8-2-2019 [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di rimessione in termini al fine di depositare isuoi fascicoli di parte con i documenti, smarriti dal vettore e poi ritrovati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie. All’esito della camera di consiglio del 1 9 - 9 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale Gaetano D. Caprino deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 5 e 643 cod. proc. civ., nonché agli artt. 14 e 36 d.lgs. 01.11.2011 n. 150, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 1 cod. proc. civ.” e lamenta che il suo appello incidentale proposto per ottenere i compensi riferiti all’attività giudiziale sia stato dichiarato inammissibile. Evidenzia che l’art. 14 d.lgs. 150/2011 postodallo Corte d’appello a fondamento della decisione non poteva trovare applicazione ratione temporis, in quanto il d.lgs. 150/2011 era entrato in vigore il 6-10-2011, l’art. 36 di quel decreto legislativo prevedeva che le disposizioni si applicassero ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore e la notifica dei decreti ingiuntivi oggetto di opposizione era avvenuta il 28- 9-2011. 2.Con il secondo motivo di ricorso principale Gaetano D. Caprino deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 339 cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 150, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.” e rileva, con riguardo allo stesso capo della sentenza oggetto del primo motivo di ricorso, che la pronuncia è stata erronea in quanto la Corte d’appello ha ritenuto inappellabile la decisione emessa con la forma di sentenza all’esito di procedimento svoltosi nelle forme di ordinario procedimento civile contenzioso; richiama il principio dell’apparenza, già posto da Cass. Sez. U. 11 - 1 - 2011 n.390, secondo il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione deve essere eseguita in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. 3.Con il terzo motivo di ricorso principale rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 183 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.” Gaetano D. Caprino sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbiaritenuto che i compensi per attività stragiudiziale fossero già stati pagati dalla società in quanto da ricondurre al contratto a forfait per le attività stragiudiziali. Rileva che l’errore è consistito nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., perché in primo grado la società opponente non aveva contestato specificamente i fatti costitutivi della pretesa azionata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in atto di citazione la società si era limitata ad allegare il pagamentodelle prestazioni e solo nella me moria ex art. 183 co.6 n. 2 cod. proc. civ., e perciò dopo lo spirare del termine per la definizione del thema decidendum, nei capitoli di prova aveva per la prima volta allegato l’esistenza di accordo per il pagamento semestrale di tutta l’attività stragiudiziale prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.Conmotivo di ricorso incidentale rubricat o “ art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto” [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile il suo appello relativo al credito per prestazioni giudiziali sotto due distinti profili. Sottoil primo profilo la società d educe “ 1)sulla erronea applicazione dell’art. 14 D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 150 alla fattispecie in oggetto: ammissibilità dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle prestazioni professionali pretese con D.I. 2644/11, per Euro 58.864,00. Necessaria revoca del D.I. 26444/11 per Euro 58.864,00 e ammissibilità dell’appello per inapplicabilità della norma art. 14 D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 ‘ratione temporis alla fattispecie in oggetto”; evidenzia che il d.lgs. 150/2011 è entrato in vigore il 6-10- 2011 e perciò in data successiva alla notificazione dei decreti ingiuntivi. Sottoil secondo profilo la società deduce “ 2)sulla sentenza Cass. Sez. Unite, sentenza n. 4485 del 23/2/2018, Rv. 647316 e i principi sanciti da Cass. civ. Sez. II, Ord. (ud. 08-03-2018) 05-07-2018 n. 17655: ammissibilità appello principale ricorrente” e sostiene che alla luce dei principi posti da Cass. 17655/2018 il giudizio si concludein primo grado con provvedimento impugnabile con appello nel caso in cui la controversia non verta solo sulla misura del compenso ma siano contestati i presupposti del diritto del difensore, o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali oltre che giudiziali o la controversia sia estesa all’inadempimento del professionista.5.Preliminarmente si dà atto che, in accoglimento della richiesta di rimessione in termini della società controricorrente e ricorrente incidentale, è da ritenere ammissibile la produzione dei suoi fascicoli di primo e secondo grado; ciò in quanto la società ha documentato che aveva affidato i fascicoli tempestivamenteal vettore il 14 - 12 - 2018 per la consegna, che in data 24 - 12 - 2018 il vettore e in data 26 - 12 - 2018 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] avevano presentato denuncia di smarrimento del plico e che successivamente il vettore aveva comunicato di avere ritrovato il plico. 6.Preliminarmente si rileva altresì cheè ammissibile il motivo di ricorso incidentale, che è stato proposto motivo unico ma è stato svolto sulla base di due distinti profili,che avrebbero potuto essere prospettati come autonomi motivi, per cui ne è consentita la trattazione distinta: si deve ritenere sufficiente, ai fini della formulazione del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne l’esame separato, negli stessi termini in cui si sarebbe potuto fare se le doglianze fossero state articolate in motivi diversi e singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 6-5-2015 n. 9100 Rv. 635452-01). 7.Il primo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale sotto il primo profilo (primo motivo) sono fondati , con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso principale e delricorso incidentale sotto il secondo profilo (secondo motivo) . L’art. 36 d.lgs. 150/2011 dispone: “le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”. Come già statuito da Cass. Sez, 2 19-1-2017 n. 1356, seppure con riferimento a diversa questione, l’art. 36 con il termine “procedimenti instaurati” si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell’art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite. Nella fattispecie i decreti ingiuntivi sono stati notificati il 28-9- 2011 e perciò la causa era già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2011, avvenuta il 6-10-2011ex art. 10 preleggi, a fronte della pubblicazione in G. U. n. 220 del 21-9-2011 e in mancanza di diversa previsione sulla data di entrata in vigorecontenuta nel decreto legislativo. In conclusione, la sentenza impugnata non avr ebbe potuto dichiarare inammissibili gli appelli principale e incidentale aventi a oggetto le prestazioni giudiziali facendo applicazionedell’art. 14 d.lgs. 150/2011, in quanto la disposizionenon eraapplicabile ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 150/2011 alla causa instaurata prima della sua entrata in vigore. Ciò impone il rinvio alla Corte d’appello , perché proceda all’esame dei motivi di appello principale e di appello incidentale aventi a oggetto le prestazioni giudiziali che erroneamente non è stato eseguito; nello svolgimento delladisamina dei motivi di impugnazione saranno valutate anche le eccezioni di inammissibilità per genericità dei motivi di impugnazione. 8.Il terzo motivo di ricorso principale è infondato. In primo luogo, il motivo è inammissibile laddove il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. del principio di non contestazione posto dall’art. 115 cod. proc. civ.:l’accertamento della sussistenza di una contestazione o di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto di parte, è funzione del giudice di merito,nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,sindacabile in cassazione solo nei limiti in cui è tuttora censurabile il vizio di motivazionee perciò ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ (Cass. Sez. 2 28-10-2019 n. 27490 Rv. 655681-01, Cass. Sez. 6-1 7-2-2019 n. 3680 Rv. 653130-01, Cass. Sez. 6-2 12-10-2021 n. 27847 Rv. 662803 - 01 ). La sentenza impugnata (pag. 9) ha considerato che in atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto di avere pagato le prestazioni stragiudiziali; ha richiamato anche le pagine degli atti di opposizione in cuila società aveva svolto tale allegazione e ha indica t o specificamente i numeri, le date di emissione (a giugno e dicembredegli anni 2007 e 2008) e gli importi delle fatture pagate aventi a oggetto “consulenza stragiudiziale”, indicando, oltre ai numeri dei relativi documenti(da 11 a 14), anche le pagine degli atti di citazione in cui l’opponente aveva fatto riferimento a tali fatture e aggiungend o che tali circostanze erano state ribadite nelle memorie ex art. 183 cod. proc. civ.. In questo modo la Corte territoriale, nell’ambito dell’accertamento di fatto ad essa riservato, con giudizio esente da vizi e neppure attinto da motivi di impugnazione ammissibili, ha specificamente apprezzato che era stata eseguita l’allegazione di avvenuto pagamento delle prestazioni stragiudiziali secondo gli accordi intercorsi tra le parti e perciò era stata svolta dall’opponentela contestazione alla pretesa del prof essionista . Di seguito, la sentenza ha considerato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l’accordo con riferimento allo svolgimento di attività stragiudiziale era nel senso della retribuzione a forfait, ma aveva sostenuto che l’accordo aveva avuto a oggetto solo l’attività di consulenza prestata oralmente o telefonicamente o che comunque non comportasse esame di documentazione e redazione di pareri; ha evidenziato che correttamente non era stata ammessa la prova per testi volta a provare tale circostanza, perché l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel corso del rapporto ventennale, aveva emesso decine di fatture che erano state regolarmente pagate dalla società, per cui sarebbe stato sufficiente produrre le fatture che avevano a oggetto prestazioni stragiudiziali retribuite con il diverso sistema da lui invocato. Quindi, puresattamente riqualificata la violazione dell’art. 183 cod. proc. civ. prospettata dal ricorrente in vizio ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ., non è fondatoquanto ha ded otto il ricorrente in ordine al fatto che la sentenzasarebbe incorsa nella violazi one dell’art. 183 cod. proc. civ. peravere recepito l’allegazione dell’opponente sull’esistenza di accordo di retribuzione a forfait eseguita tardivamente solo nella memoria istruttoria: la sentenza ha considerato che, a fronte della deduzione dell’opponente di avere pagato le prestazioni stragiudizialisecondo gli accordi intercorsi tra le parti, accompagnata dalla produzione delle relative fatture, era stato il professionista a non avere dimostrato la sua allegazione suldiverso contenuto dell’accordo a forfait relativo alle prestazioni stragiudizialida lui invocatoe perciò a non avere dimostrato di avere eseguito prestazioni non comprese in quelle già pagate. 9.In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente ai capi che hanno dichiarato inammissibile l’appello principale e l’appello incidentale relativo ai compensi per le prestazioni giudiziali, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per l’esame dell’appello principale e dell’appello incidentale aventi a oggetto i compensi per le prestazioni giudiziali , nonché per provvederesulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il terzo motivo di ricorso principale; accoglie il primo motivo di ricorso principale e di ricorsoricorso incidentale e, assorbito il secondo motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia la cau