CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1126/18 in data 25/05/2021 della Corte di appello di Genova, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Genova in data 07/02/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta al medesimo in relazione ai reati di cui all'art. 474 cod. pen. e all'art. 648 cod. pen., nella misura di complessivi mesi tre di reclusione ed euro 140 di multa, con conferma nel resto. In primo grado l'imputato era stato condannato alla complessiva pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, con conversione della pena detentiva nella libertà controllata per il doppio della durata, con le pene accessorie di legge. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico motivo: violazione degli artt. 53 e 57 I. 689/1981 e 597 cod. proc. pen. circa la determinazione della pena. La Corte territoriale, infatti, aveva ridotto la pena detentiva a mesi tre di reclusione ma aveva omesso di operare il computo della misura della sanzione sostitutiva della libertà controllata espiabile dal ricorrente ex art. 57, comma 3, I. 689/1981. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come statuito in due identiche situazioni processuali, tenendo conto dei criteri predeterminati di conversione della pena detentiva, previsti dall'art. 57, comma 3, I. 689/81, e come sollecitato dalla stessa difesa, può procedersi direttamente alla rettifica ad opera di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. senza pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 52453 del 28/09/2018, Diop, non mass.; Sez. 2, n. 28776 del 15/06/2016, Diop, non mass.). P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata riguardo alla pena detentiva di mesi tre di reclusione, che sostituisce con la libertà controllata per la durata di mesi sei. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso i