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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29146/2025

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 22/12/2022 dal Tribunale di Napoli di condanna per il delitto di cui all'art. 21 sexies

I. n.132/2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Napoli 1'8 gennaio 2021; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto il teste di p.g. non ha riferito di aver visto l'imputato parcheggiare auto di terzi o percepire somme di denaro; che, con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., non essendo emerse situazioni di pericolo; che, con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; considerato che i primi due motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando il confronto con la motivazione espressa alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto è privo dell'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono; il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 22/12/2022 dal Tribunale di Napoli di condanna per il delitto di cui all'art. 21 sexies I. n.132/2018 in relazione all'art. 7, comma 15-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Napoli 1'8 gennaio 2021; considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in quanto il teste di p.g. non ha riferito di aver visto l'imputato parcheggiare auto di terzi o percepire somme di denaro; che, con il secondo motivo, ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod. pen., non essendo emerse situazioni di pericolo; che, con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena; considerato che i primi due motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando il confronto con la motivazione espressa alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto è privo dell'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono; il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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