CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 41319/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Crotone ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e quello già giudicato con sentenza del G.u.p. del medesimo Tribunale divenuta irrevocabile il 12.6.2020, l'aumento di I anno e 4 mesi di reclusione e 6 mila curo di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 sulla pena già applicata, determinando la pena complessiva in 4 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione e 22 mila euro di multa. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. in quanto il giudice avrebbe dovuto ritenere il fatto di lieve entità, rientrando l'attività di cessione dell'imputato nella previsione del quinto comma della norma contestata. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Considerato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peli, introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n.23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275971-02); rilevato che è stata applicata la pena esattamente nella misura concordata e della quale non ricorre l'illegalità, ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (Sez. l, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170- 01; Sez.2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01), va dichiarata l'immediata inammissibilità dell'impugnazione ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere "itensore [OSCURATO:PERSONA] olo Stefa o ogin