CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09824/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16729-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIANLUCA PERDICHIZZIdai quali è rappresentata e difesa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliata ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1215/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/11/2017 R.G.N. 447/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.16729/2018 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC - che, con sentenza del 27 novembre 2017, la Corte d’Appello di Bologna, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione del Tribunale di Bologna di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Bologna, avente ad oggetto la condanna della AUSL datrice al risarcimento del danno subiti per la condotta ascrivibile alla stessa AUSL in quanto perpetrata dai dirigenti succedutesi nella responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] cui la Menicocci era addetta e sussumibile nella fattispecie del mobbing o dello straining o comunque qualificabile come lesiva di diritti costituzionalmente garantiti, dichiarava inammissibile l’appello; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello proposto dalla Menicocci sollevata dalla AUSL di Bologna ritenendo essere richiesto ai sensi del novellato art. 434 c.p.c., all’appellante non solo l’indicazione delle parti della pronunzia ovvero delle risultanze delle prove testimoniali che si intendono contestare ma anche il collegamento a queste parti di una richiesta di modifica della ricostruzione in fatto in termini alternativi e delle circostanze rilevanti che consentono di riannodare in tal senso il quadro probatorio ovvero richiedere di quest’ultimo l’implementazione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Menicocci, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’AUSL di Bologna; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’essersi discostata nel formulare il giudizio di inammissibilità del ricorso dall’indirizzo interpretativo che, con riguardo al nuovo testo della norma invocata, è invalso e costantemente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui non si esige dall’appellante né la redazione di un progetto alternativo di sentenza né alcun “vacuo formalismo” ma solo una chiara ed inequivoca indicazione delle censure con indicazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice; - che il motivo si rivela meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere il pronunciamento della Corte territoriale in effetti difforme dall’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., S.U., n. 27199/2017), secondo cui, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiaedel giudizio di appello, che, dunque, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, va escluso l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; - che occorre altresì tenere conto dell’ulteriore principio accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 415/2024) per cui il grado di analiticità del motivo di impugnazione risente del contenuto della motivazione, nel senso che, ove questa sia generica o apodittica, è sufficiente affermarne l’erroneità anche mediante la riproposizione degli argomenti spesi nel precedente grado di giudizio; - che nella specie la stessa sentenza impugnata dà atto della estrema sinteticità della decisione di primo grado, che era stata specificamente censurata dall’appellante, la quale, oltre a dolersi del vizio motivazionale, aveva lamentato l’omesso esame della documentazione in atti, il mancato rilievo della contraddittorietà delle deposizioni, l’omessa considerazione della denuncia per falsa testimonianza presentata contro i testi Bartolini e Luppi, l’erroneo rigetto dell’istanza di escussione di ulteriori testimoni ( pag. 11 e 12 del ricorso per cassazione nel quale sono riportati ampi stralci dell’atto di appello); - che va aggiunto che non determina inammissibilità del ricorso per cassazione la mancata proposizione di specifiche censure avverso gli ulteriori passaggi argomentativi, che si leggono nella sentenza qui impugnata, inerenti alla condivisibilità delle conclusioni alle quali il Tribunale era pervenuto ed alla rilevanza della documentazione prodotta dalla ASL; -che va rammentato, infatti, che « Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione» ( Cass. n. 27388/2022); - che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che procederà al riesame nel merito dell’appello della Menicocci, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla