CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 26474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 20/1/2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Bari, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale e in riforma del provvedimento di rigetto del Tribunale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre. 2. Avverso il decreto ricorre il proposto articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero in quanto fondato su di un presupposto - ossia l'assoggettamento del Latrofa a misura cautelare custodiale per il reato di cui all'art. 513 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991 - già venuto meno al momento della presentazione dell'impugnazione. Con il secondo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione, lamentando il ricorrente che la Corte avrebbe omesso di pronunziarsi sull'attualità della pericolosità del proposto, sostanzialmente ignorando la produzione da parte della difesa della sentenza che, pur condannando il Latrofa per il reato summenzionato, ha escluso l'aggravante mafiosa e l'inserimento dello stesso in contesti associativi, nonché circoscritto temporalmente il fatto addebitato al 2015. Né la Corte avrebbe considerato come dal 2017 il proposto ha svolto con continuità attività lavorativa, interrotta solo dall'applicazione della misura cautelare poi revocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Il primo motivo è invero inammissibile. Va infatti ricordato che per il consolidato orientamento di questa Corte - asseverato anche dal giudice delle leggi con le sent. n. 321/2004, n. 80/2011 e n. 106/2015 - in tema di misure di prevenzione, la riserva del sindacato di legittimità alla violazione di legge non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., sicché il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente (ex multis Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246; Sez. 2, Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Pg in proc. Noviello, Rv. 279435). Indeducibili sono dunque i vizi di motivazione prospettati con il motivo in esame, che si rivela peraltro anche manifestamente infondato, posto che l'intervenuta revoca della misura cautelare non era circostanza idonea a rendere inammissibile il ricorso del pubblico ministero, costituendo il fatto storico della sua applicazione un elemento comunque valutabile dal giudice della prevenzione ai fini dell'applicazione della misura. Conseguentemente alcun dovere di motivare l'ammissibilità del ricorso in appello in riferimento a tale aspetto gravava sulla Corte territoriale. 3. Coglie invece nel segno il secondo motivo, con il quale, pur formalmente evocando il vizio di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., in realtà il ricorrente ha inteso eccepire la natura meramente apparente della motivazione articolata dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta attuale permanenza della pericolosità del proposto. I giudici dell'appello, infatti, prendendo atto che nel giudizio penale la consumazione del reato di cui all'art. 513-bis c.p. per il quale il Latrofa ha riportato condanna è stata sostanzialmente perimetrata al 2015, hanno ritenuto di poter desumere la pericolosità del Latrofa anche in tempi più recenti dalle frequentazioni con pregiudicati documentati da atti di polizia nel corso del 2020. Circostanza che, oltre a rivelarsi in generale priva di una effettiva autonoma rilevanza alla luce dei principi affermati da Corte Cost. n. 24 del 2019 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità in merito alla ricostruzione in termini tassativizzanti delle categorie soggettive previste dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, risulta in particolare del tutto inconferente rispetto alla tipicità di quella di cui alla lett. b) dello stesso art. 1 nella quale lo stesso provvedimento impugnato ha ritenuto di inquadrare l'affermata pericolosità del Latrofa. Infatti, la mera frequentazione di pregiudicati non è un comportamento di per sé indicativo del fatto che il proposto viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi di attività delittuose, né comunque la Corte ha fornito una qualche giustificazione a supporto della valorizzazione della circostanza in questione nella prospettiva della sussunzione della sua pericolosità nella fattispecie evocata. La dimostrazione della tipicità della pericolosità del Latrofa rimane dunque affidata esclusivamente alla già menzionata condanna riportata dal Latrofa, che peraltro, all'esito del giudizio di cognizione, si è visto escludere l'aggravante mafiosa originariamente contestatagli. E' dunque evidente che il provvedimento impugnato non ha provato, secondo la regola di giudizio propria del procedimento di prevenzione, né l'abituale ricorso da parte del proposto a proventi delittuosi per sostenersi, né l'attualità della sua eventuale pericolosità. 4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giu