CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16987/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1726/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o in proprio , ex lege domiciliat o in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (PEC [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ) elettivamente domiciliato in Roma, presso Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità professionista avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] n. 27, come da procura in calce al controricorso; – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Spa, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ex legedomiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di FIRENZEn. 2236 /20 21 pubblicata in data 17/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2236 /202 1 ha rigettato sia l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rigettando nei confronti di quest’ultima , la domanda risarcitoria rivoltale da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle spese delle doppio grado nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e loha condannato alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e ha compensato le spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda in esame ha ad oggettol’incarico professionale che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] attribuì al l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di agire esecutivamente nei confronti di un comune cliente,rilasciando all’uopo una procura a margine poi utilizzata per la notifica dell’atto di precetto; a ciò seguiva una procedura esecutiva immobiliare che colpiva una quota pari al 50% di un CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi diritto di usufrutto,della quale il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di avere avuto notizia solo allorquando gli veniva comunicato il decreto di liquidazione del consulente tecnico d'ufficio nel procedimento esecutivo; da una visura effettuata sul fascicolo della procedura esecutiva il [OSCURATO:PERSONA] poteva poi verificare che nella procura da lui rilasciata e utilizzata a margine di un atto di precetto datato 11/12/2007 il nome dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] veniva sbianchettato e sostituito con il nome dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui firma appariva in calce agli atti del procedimento (precetti, pignoramento immobiliare, atto di intervento),sebbene alle udienze avesse presenziato sempre la [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA], la quale -a suo dire - aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] che la procedura esecutiva sarebbe stata seguita da un collega di studio, per la sua incompatibilità nei confronti dell’esecutato. Agli atti del procedimento esecutivo venivano rinvenuti anche un precetto datato 4/12/2007 sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] e per autentica dal [OSCURATO:PERSONA] e un atto di precetto in rinnovazione del 4/9/2008 sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA], atti che non sono stati depositatinel presente giudizio. La vicenda ha dato luogo, oltre al giudizio civile, anche a tre procedimenti penali, come si evince dai documenti prodotti, dei quali due ancora pendenti. Uno, su denuncia del [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; uno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], su denuncia del [OSCURATO:PERSONA], per falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, nel quale è stato emesso decreto di archiviazione; uno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per calunnia, con riguardo alla denuncia proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). 2. Per quanto ancora qui rileva, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver attribuito alla prima mandato al fine di recuperare un credito per onorari processuali dovutigli da un proprio cliente, [OSCURATO:PERSONA] , in una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Pistoia, che il secondoaveva assunto la sua difesa, CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ancorché il mandato difensivo fosse stato rilasciato solo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rilevava l'inefficacia dell'attività svolta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sprovvisto di valida procura, e che la sostituzione del difensore designato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) con altro (Avv. [OSCURATO:PERSONA]),senza il consenso del mandante, costituiva fatto - reato di particolare gravità ; ne chiedeva la c ondanna al risarcimento dei danni quantificati in €.20.000,00. I due convenuti si costituivano in giudizio, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contestando la domanda ex adversoproposta e l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarandosi estraneo alla vicenda non avendo ricevuto mandato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], non avendo autenticata la sua firma sul mandato a margine del precetto, né sottoscritto detto atto, concludendo per il rigetto delle domande contro di lui avanzate e proponendo domanda riconvenzionale ex art.96 c.p.c.; chiedeva,infine , di chiama re in causa la [OSCURATO:PERSONA] icurazio ni s.p.a., con cui aveva in essere una polizza assicurativa r.c., per essere manlevato nell'ipotesi di sua condanna. Asua volta, l’attore proponeva un a ulteriore domanda nei confronti del convenutoPuggelli per non aver validamente disconosciuto la sua firma sia sulla procura che in calce al precetto, chiedendone ulteriore condanna per responsabilità aggravata. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.si costituiva, eccep endo la non operatività della garanzia assicurativa e concludeva per il rigetto delladomanda. il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 202/2018, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 3.000,00, oltre interessi e alle spese di lite, per lesione del rapporto fiduciario fra cliente e difensore, in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], respingendo tutte le altre domande. 3. Avverso la sentenza d ’ appello, ha proposto ricorso per cassazionein proprio l’Avv . [OSCURATO:PERSONA] fondato su otto motivi; ha nno risposto con distinti atti di c ontroricorso sia l’Avv . Pu g gelli ch e la [OSCURATO:PERSONA].p.a.; sebbene intimata, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memori a con cui si è soltanto riportata al controricorso. Ragioni della decisione 1.Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta : 1.1.con il primo motivo di ricorso la “ Nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c. per omessa integrazione del litisconsorzio necessario ex art 102 c.p.c. e 354 c.p.c.” e censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello di Firenze ha ritenuta corretta la pronuncia di inammissibilità del Tribunale in prime cure sulla domanda proposta dallo stesso odierno ricorrente con cui si pretendeva la nullità del procedimento esecutivo R.G.E. n. 235/2008; insiste nell’affermare che la domanda di nullità del procedimento esecutivo è legata alla domanda di risarcimento danni promossa nei confronti dei difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano patrocinato in detto procedimento), contesta quanto indicato dal giudice di prime cure: ovvero che «dagli atti prodotti in giudizio risulta l’estinzione della procedura» esecutiva immobiliare (v. pagg 9 sent n: 202/2018 – Tribunale Pistoia) e chiede l’eventuale cassazione con rinvio al giudice di merito per integrare il contraddittorio con il debitore esecutato Quagliozza; 1.2.c on il secondo motivo, l a “ Violazione dell’art 342, comma 1, c.p.c.in relazione all’art.360 n 4 cpc” e censura la sentenza impugnata, laddoveha ritenuto generico il motivo d’appello sulle altre pretese ipotesi di rilevanza penale, osservando la violazione del principio,affermato dalla giurisprudenza di legittimità,per non aver ottemperato al potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda e delle eccezioni e di individuare nei fatti dedotti il patrocinio infedele di cui all’art. 380 c.p.; CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.3.con il terzo motivo, la “ Violazione di norma di diritto (art 1387 cc) ai sensi dell’art 360, n 3, c.p.c.”;parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto non vi fosse alcun elemento da cui evincere il pregiudizio asseritamente subito dal [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 235/2008e che invece era da ravvisare nell’importo liquidato al CTU Cinelli nella procedura esecutiva de qua; 1.4. con il quarto motivo di ricorso , la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc per aver il giudice disatteso una prova legale, ai sensi dell’art 360, n. 3, c.p.c.” e censuracome erroneo il punto della sentenza ove la Corte d’appello ha dichiarato omessa la produzione del documento (atto di precetto) da cui sarebbe emersa la confessione del [OSCURATO:PERSONA]; e chela dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] [verbale di inizio delle operazioni peritali (in atti - relazione della CTU , dott.ssa [OSCURATO:PERSONA])] costituirebbe una confessione e quindi un’ammissione di colpa, avendo lo stesso dichiarato di riconoscere come propria la firma apposta sull’ultima pagina dell’ atto di precetto in rinnovazione (del 4.09.2008) ai fini comparativi; 1.5. con il quinto e sesto motivo di ricorso , prospettati congiuntamente,“Omesso esame da parte del giudice del merito circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art 360 n 5 cpc e conseguente falsa applicazione dell’art 2697 cc ai sensi dell’art 360, comma 1, n 3 c.p.c.”; il ricorrente in particolare si duole che la Corte d’appello non abbia ritenuto mediante il ragionamento presuntivoche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse, come difensore apparente nella procedura esecutiva n. 235/2008, ricevuto avvisi di cancelleria, bensì lo abbia escluso perché avvisi non prodotti in atti; 1.6.con il settimo motivo , la “ Nullità processuale ai sensi dell’art 360, n 4, c.p.c.per violazione dell’art 342 c.p.c.”; in particolare , contesta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di merito in ordine alla censura proposta in appello con cui era stato contestato il CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. svolta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; 1.7.con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso la “ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto(art. 2059 c.c.) ai sensi dell’art. 360 , n. 3 c.p.c.”;in particolare, impugna l a parte della sentenza che ha ritenuto la condanna di prime cure nei confronti dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al pagamento di Euro 3.000,00) non giustifica ta ai sensi dell’ art. 2043 c.c., ma piuttosto rivestire una funzione sanzionatoria nei confronti della patrocinante per una condotta contraria all’etica professionale, del tutto estranea alla funzione della responsabilità civile; osserva il ricorrente che la domanda di risarcimento dei danni era legata a quella volta ad ottenere la declaratoria di nullità del procedimento esecutivo per inesistenza del difensore, per la quale difetta l’integrità del contraddittorio , sostiene inoltre chenel caso di specie il danno non patrimoniale deriverebbe , oltre chedalla astratta configurabilità dell’illecito come reato, dalla lesione dei diritti fondamentali della persona cagionata,dalla violazione dell’obbligo da parte del difensore di prestare assistenza a colui che gli ha conferito la procura alla lite. 2.Il primo motivo di ricorso va disatteso . Il ricorrente insiste inammissibilmente nel sostenere che la domanda di nullità del procedimento esecutivo siacollegata alla domanda di risarcimento danni promossa nei confronti degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che sarebbe necessaria la cassazione con rinvio al giudice di merito per integrare il contraddittorio con il debitore esecutato ([OSCURATO:PERSONA], cliente di entrambi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in distinte vicende). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, Il giudice di appello ha correttamente osservato che il giudice di prime cure aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento della nullità del procedimento esecutivo«dal momento che dagli atti prodotti risultava l’estinzione della procedura esecutiva ed il debitore di quel procedimento CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non era parte di questo giudizio»e che dunque, su tale declaratoria di inammissibilità avrebbe dovuto appuntarsi la critica dell’appellante il quale invece argomentò « sui motivi – assenza di valida procura - che avrebbero comportato la nullità – non dichiarata – del procedimento esecutivo» (pag. 7 della sentenza impugnata). Nel proporre la doglianza diomessa integrazione del litisconsorzio necessario, il ricorrente mostra di non aver compreso la ratio decidendi della sentenza impugnata. 3.Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso . Proprio in ossequio del principio invocato dall’odierno ricorrente relativo al potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda e delle eccezioni (Cass. Sez. 2, 21/02/2019 n. 5153), la Corte di merito ha ritenuto generico il motivo di gravame proposto dal Migliorispetto a quanto ritenuto dal Tribunale che aveva concluso nel senso che le risultanze processuali (preso anche atto della CTU grafologica esperita in sede penale) non consentivano di ritenere acclarata la sussistenza di una fattispecie penalmente rilevante sub speciedi falso; ebbene era l’appellante che , a sua volta , avrebbe dovuto censurare la sentenza di primo grado con la contestuale previsione ed indicazione di fattispecie penali astrattamente ipotizzabili (e ulteriori rispetto alla sub specie di falso); correttamente , pertanto , la Corte fiorentinaha ritenuto l’inammissibilità del motivo d’appello per genericità essendosi limitato l’appellante a lamentare del tutto genericamente che il Tribunale non avesse «ravvisato astratte ipotesi di rilevanza penale nella sbianchettatura del nome dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con la sostituzione del nome [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 7 della sentenza impugnata) non potendo il giudicante sostituirsi alla parte nella indicazione delle ragioni di impugnazione. 4.Inammissibile pure il terzo motivo di ricorso. Come adeguatamente ritenuto dalla Corte fiorentina , il mero decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Pistoia e la successiva CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fattura del CTU (geom Cinelli) non sono elementi per ritenere provato il danno patrimoniale preteso dall’allora creditore procedente (odierno ricorrente) atteso che, per altro, la Corte di merito aveva dato atto che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta « per inattività delle parti, valutata la non convenienza della procedura» medesima (pag. 8 della sentenza impugnata). 5. Parimenti inammissibile il quarto motivodi ricorso. Anzitutto giova richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui «per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c..» (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016);mentre presupposto della violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo nello stretto perimetro deivizi motivazionali individuati dalle CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474 del 2019, n. 20867 del 2020). Nella specie, le richiamate violazioni non sussistono; pervero, la Corte d’appello ha ritenuto che la sottoscrizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] su un atto di precetto destinato alla procedura esecutiva immobiliare promossa nell’interesse dell’odierno ricorrente fosse, per un verso, circostanza contestata dal predetto [OSCURATO:PERSONA], e per l’altro, documento non prodotto in giudizio e non allegato alla consulenza grafologica e «come tale non valutabile e non oggetto del presente giudizio risarcitorio»(pag. 8 della sentenza impugnata). In sostanza, nella specie, la Corte di merito ha valutato la dedotta valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di consulenza tecnica e l’ha motivatamente esclusa, sulla base di un accertamento in fatto non censurabile in questa sede. Pertanto,le censure formulare dall’odierno ricorrente in merito al la valenza confessoria di quanto avrebbe dichiarato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in sede di consulenza, sono del tutto inammissibili in ragione del consolidato principio secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione (contrapponendovi le proprie) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (tra tante:Cass. Sez. 1, 2/08/2016 n. 16056; Cass. Sez. 6- 5, 7/12/2017 n. 29404; più specificamente v., ex multis, Cass. Sez. L., n. 887 del 13/02/1981e Cass. Sez. 1, n. 1427 del 17/05/1974). 6.Vanno disattesi il quinto e il sesto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati anche in ragione della prospettazione congiunta fattane dal ricorrente, sotto un duplice profilo. In primo luogo, la censur a prospettat a in relazione all’omesso esame è infondata. Invero, la Corte d’appello, lungi dall’aver omesso l’esame dei fatti dedotti, ha esaminato la doglianza relativa a quanto dichiarato dal CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] in sede di consulenza tecnica grafologica riconoscendo come propria la firma apposta all’atto di precetto del 4 settembre 2008, ma ha ritenuto la doglianza infondata atteso che il documento in oggetto non erastato dedotto in giudizio né erano state prodotte le comunicazioni PEC di cui sarebbe stato destinatario il [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, è inammissibile la censura di violazione del principio di riparto dell’onere probatorioin quanto con essa il ricorrente pretendedi superare la rilevata mancata produzione dei documenti sopra indicati posti a fondamento delle proprie doglianze, invocando l’alveo delle presunzioni semplici. 7.Il settimo motivo di ricorso è inammissibile a sua volta . Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte fiorentinaha ritenuto inammissibile il motivo di appello osservando che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di accertamento della pretesa risarcitoria ex art 96 c.p.c.avanzata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in merito agli asseriti danni subiti dall’iniziativa giudiziale del [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto « che l’attore non aveva spiegato alcuna allegazione, neppure generica, dei danni subiti a causa dell’iniziativa giudiziale del [OSCURATO:PERSONA]» e che avverso tale argomento nel gravame «non è proposta alcuna critica» (pag. 9della sentenza impugnata). Non sussiste pertanto la censura di nullità in procedendolamentata dal ricorrente che mostra, ancora una volta, di non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, come veduto, ha adeguatamente ritenuto il motivo di gravame inammissibile perché argomentato sulla temerarietà della domandaproposta ex art. 96 c.p.c. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti laddove il Tribunale ha fondato il motivo di rigetto della domanda del [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c. sul fatto che l’attore non aveva allegato neppure genericamente i danni subiti a causa dell’iniziativa giudiziale del [OSCURATO:PERSONA] senza al riguardo proporre alcuna censura,evidenziandosi a tale proposito che qu a nto affermato n ell’atto di appello (pagg.15-16) e riportato per estratto , estrapola t o dal contesto in CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cui è inserito(pag. 23 del ricorso ) , è stato affermato dall’appellante c on riferimento alla statuizione del Tribunale relativa al rigetto della domanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c. ma ritenuta “esplicata” come responsabilità ex art. 2043 c.c.e non già con riferimento al rigetto del la domanda di condanna per lite temeraria proposta ex art. 96 c.p.c. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazioneal quale rigetto (a pag. 19 dell’atto di appello ), l’appellante, attuale ricor rente, si è limitato a sostenere che lo stesso « risulta non motivato o motivato in modo insufficiente». 8. Va disatteso,infine, l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello ha motivato in modo coerente e piano il capo di sentenza con cui ha ritenuto ingiustificata la somma per cui era stata condannata al risarcimento l’avv. [OSCURATO:PERSONA],tenuto conto che non era «stato provato alcun danno patrimoniale né che vi fossero alternative all ’ esecuzione immobiliare tali da assicurare un sicuro soddisfacimento del credito del [OSCURATO:PERSONA]», né che fosse emerso alcun danno non patrimoniale derivante dall’inadempimento contrattuale che avesse, contemporaneamente , violato i diritti e i dover i derivati dal contratto di mandato e i valori costituzionali della persona, ipotesi questa che potesse giustificare il preteso risarcimento (pag. 10 della sentenza impugnata , e ciò, evidentemente,in base ad un accertamento in fatto, non censurabile in questa sede. 9.In conclusione, il ricorso è rigettato ; Le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate in favore delle parti resistenti come da dispositivo; nulla per le spese della intimata che non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CC 19 dicembre2023 Ric. n.1726/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi quello per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle part i resistenti, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 pe