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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07841/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8337/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONe, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’appello Napoli n. 3835/2017 depositata il 28/09/2016.

Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine -risarcimento R.G.N. 8337/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 3835/2016 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale (che, accertata l’illegittimità dei contratti a termine stipulati dal 29.1.2008 al 31.12.2011, con il Comune di Melito, dagli odierni ricorrenti, agenti di polizia municipale, cat.

C, per superamento dei 36 mesi, aveva rigettato la domanda di conversione dei rapporti e respinto anche la domanda risarcitoria per mancanza di specifiche allegazioni), aveva condannato il Comune al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti di una somma pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. richiamava la Corte territoriale i principi affermati da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016; escludeva la possibilità di una conversione del rapporto; riteneva che in presenza di un ricorso abusivo al contratto a termine il lavoratore fosse esonerato dalla prova del danno; quantificava il risarcimento con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 32 della l. n. 183/2010, misura adeguata a soddisfare le esigenze adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività indicate dalla Corte di Lussemburgo al fine della realizzazione della conformazione dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione;

3. ricorrono per la cassazione della sentenza i lavoratori con due motivi;

4. Il Comune di Melito ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione della clausola 5 della Direttiva UE 1999/70 dell’art. 4 bis del d.lgs. n. 368/2001; insistono nel sostenere che in ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine è possibile la conversione del rapporto in presenza di posti vacanti adeguati e sostengono che solo tale misura è adeguata all’eliminazione dell’abuso; criticano la decisione di questa Corte a Sezioni Unite, n. 5072/2016, e sostengono che sia ancora possibile una evoluzione giurisprudenziale sul punto, tenuto conto anche delle più recenti pronunce della Corte europea;

2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del principio di effettività e dissuasività nell’individuazione quale risarcimento del danno dei criteri fissati dall’art. 32 della l. n. 183/2010;

3. entrambi i motivi sono infondati; in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 R.G.N. 8337/2017 Pag.del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso -siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.» (Cass., Sez.

Un., 15 marzo 2016, n. 5072 citata anche nella sentenza impugnata); con la richiamata pronuncia, alla quale le stesse Sezioni Unite hanno dato continuità con la successiva sentenza n. 19165/2017, si è in sintesi osservato che, ove venga in rilievo la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il diritto dell’Unione non impone la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, giacché può costituire una misura adeguata anche il risarcimento del danno; nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché la conversione è impedita dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall’art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest ’ ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere; sulla questione qui controversa è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Lussemburgo (Corte di GiustiziaUE 7 marzo 2018, in causa C-494/2016, Santoro) che, pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Trapani, che dubitava della compatibilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5072/2016 con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nell’interpretare il diritto dell’Unione, ha osservato, sotto il profilo del principio di equivalenza (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punti 39-42): - che da esso discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere R.G.N. 8337/2017 Pag.diritti di natura meramente interna; -tanto le misure adottate dal legislatore nazionale nel quadro della direttiva 1999/70/CE al fine di sanzionare l’uso abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dei datori di lavoro del settore pubblico che quelle adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo da parte dei datori di lavoro del settore privato attuanoil diritto dell’Unione; -di conseguenza le modalità proprie di questi due tipi di misure non possono essere comparate tra loro sotto il profilo del principio di equivalenza, in quanto entrambe hanno ad oggetto l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione; sotto il profilo del principio di effettività: -che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell’accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato sicché non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un’indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 47); -che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto una perdita di opportunità di lavoro a causa dell’uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50); conclusivamente è stato affermato che “la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno” anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni;

4. da tanto consegueche il ricorso deve essere respinto;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

R.G.N. 8337/2017 Pag.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8337/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 172, presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONe, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso sentenza della Corte d’appello Napoli n. 3835/2017 depositata il 28/09/2016. Oggetto: Pubblico impiego -contratti a termine -risarcimento R.G.N. 8337/2017 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 3835/2016 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale (che, accertata l’illegittimità dei contratti a termine stipulati dal 29.1.2008 al 31.12.2011, con il Comune di Melito, dagli odierni ricorrenti, agenti di polizia municipale, cat. C, per superamento dei 36 mesi, aveva rigettato la domanda di conversione dei rapporti e respinto anche la domanda risarcitoria per mancanza di specifiche allegazioni), aveva condannato il Comune al pagamento in favore di ciascuno degli appellanti di una somma pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2. richiamava la Corte territoriale i principi affermati da questa Corte a Sezioni unite nella sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016; escludeva la possibilità di una conversione del rapporto; riteneva che in presenza di un ricorso abusivo al contratto a termine il lavoratore fosse esonerato dalla prova del danno; quantificava il risarcimento con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 32 della l. n. 183/2010, misura adeguata a soddisfare le esigenze adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività indicate dalla Corte di Lussemburgo al fine della realizzazione della conformazione dell’ordinamento interno al diritto dell’Unione; 3. ricorrono per la cassazione della sentenza i lavoratori con due motivi; 4. Il Comune di Melito ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione della clausola 5 della Direttiva UE 1999/70 dell’art. 4 bis del d.lgs. n. 368/2001; insistono nel sostenere che in ipotesi di abuso del ricorso al contratto a termine è possibile la conversione del rapporto in presenza di posti vacanti adeguati e sostengono che solo tale misura è adeguata all’eliminazione dell’abuso; criticano la decisione di questa Corte a Sezioni Unite, n. 5072/2016, e sostengono che sia ancora possibile una evoluzione giurisprudenziale sul punto, tenuto conto anche delle più recenti pronunce della Corte europea; 2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del principio di effettività e dissuasività nell’individuazione quale risarcimento del danno dei criteri fissati dall’art. 32 della l. n. 183/2010; 3. entrambi i motivi sono infondati; in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 R.G.N. 8337/2017 Pag.del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso -siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito.» (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072 citata anche nella sentenza impugnata); con la richiamata pronuncia, alla quale le stesse Sezioni Unite hanno dato continuità con la successiva sentenza n. 19165/2017, si è in sintesi osservato che, ove venga in rilievo la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il diritto dell’Unione non impone la conversione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, giacché può costituire una misura adeguata anche il risarcimento del danno; nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché la conversione è impedita dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del precetto costituzionale dettato dall’art. 97 Cost., il danno risarcibile, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A, consiste di norma nella perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ.; peraltro, poiché la prova di detto danno non sempre è agevole, è necessario fare ricorso ad un’interpretazione orientata alla compatibilità comunitaria, che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia richiede un’adeguata reazione dell’ordinamento volta ad assicurare effettività alla tutela del lavoratore, sì che quest ’ ultimo non sia gravato da un onere probatorio difficile da assolvere; sulla questione qui controversa è, poi, recentemente intervenuta la Corte di Lussemburgo (Corte di GiustiziaUE 7 marzo 2018, in causa C-494/2016, Santoro) che, pronunziandosi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Trapani, che dubitava della compatibilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 5072/2016 con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nell’interpretare il diritto dell’Unione, ha osservato, sotto il profilo del principio di equivalenza (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punti 39-42): - che da esso discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere R.G.N. 8337/2017 Pag.diritti di natura meramente interna; -tanto le misure adottate dal legislatore nazionale nel quadro della direttiva 1999/70/CE al fine di sanzionare l’uso abusivo dei contratti a tempo determinato da parte dei datori di lavoro del settore pubblico che quelle adottate per sanzionare l’utilizzo abusivo da parte dei datori di lavoro del settore privato attuanoil diritto dell’Unione; -di conseguenza le modalità proprie di questi due tipi di misure non possono essere comparate tra loro sotto il profilo del principio di equivalenza, in quanto entrambe hanno ad oggetto l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione; sotto il profilo del principio di effettività: -che gli Stati membri non sono tenuti, alla luce della clausola 5 dell’accordo quadro, a prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato sicché non può nemmeno essere loro imposto di concedere in assenza di ciò un’indennità destinata a compensare la mancanza di una siffatta trasformazione del contratto (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 47); -che, tenuto conto delle difficoltà inerenti alla dimostrazione dell’esistenza di una perdita di opportunità, il ricorso a presunzioni dirette a garantire ad un lavoratore che abbia sofferto una perdita di opportunità di lavoro a causa dell’uso abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione, la possibilità di cancellare le conseguenze di una siffatta violazione del diritto dell’Unione è tale da soddisfare il principio di effettività (sentenza Corte di Giustizia UE cit., punto 50); conclusivamente è stato affermato che “la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno” anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni; 4. da tanto consegueche il ricorso deve essere respinto; 5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. R.G.N. 8337/2017 Pag. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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