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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 34573/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1.958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento dell'opposizione dell'amministrazione penitenziaria, ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis 0.P., avverso l'ordine di servizio con cui la direzione dell'Istituto di Bancali determinava in € 3 mensili il costo dell'energia elettrica consumata dal Gallico per l'utilizzo all'interno della camera di detenzione di una piastra ad induzione per cucinare alimenti propri.

Riteneva il collegio che il regolamento consentisse detto pagamento e che perciò l'amministrazione fosse tenuta ad addebitarne il costo.

Quanto all'importo, non vi era alcuna previsione di determinazione ministeriale e, comunque, il reclamo proposto dal Dap doveva intendersi quale ratifica dell'operato della direzione della Casa circondariale di Sassari.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con motivo unico con il quale si rileva che: i prelievi dal conto corrente del detenuto possono avvenire, ai sensi degli artt. 24 e 25 0.P., solo nei casi specificamente previsti; l'art. 135, comma 3, del Reg. n. 230 del 2000 si pone in aperto contrasto con gli artt. 24 e 25 0.P., il primo costituente peraltro norma di rango inferiore; il riferimento della disposizione sarebbe comunque ai fornelli in genere e non ai fornelli elettrici; il prelievo delle somme per il consumo della piastra a induzione costituirebbe duplicazione delle spese di mantenimento.

3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta in cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ric:orso.

4. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

L'introduzione del tema del prelievo forzoso e dei suoi limiti non era stato oggetto dell'originario ricorso, come si desume dall'inciso per cui il ricorrente "non ha sollevato assolutamente questioni sulla modalità del prelievo forzoso" (pag. 2, prime righe), essendosi limitato a lamentare che i costi dell'energia elettrica non possono essere inclusi nei costi di mantenimento, sicché nessun rimborso a tale titolo poteva esigere l'[OSCURATO:PERSONA].

Su questo tema, la risposta del Tribunale di sorveglianza è stata congrua e rispettosa del sistema di legge.

Invero, la giustificazione logica dell'addebito del costo è che si tratta di pasti in sopra-vitto che devono fare carico sui detenuti ex art. 135 Reg., ai quali va addebitata anche, in misura forfettaria, la spesa per l'energia elettrica impiegata dai fornelli elettrici, genus in cui rientra anche la piastra ad induzione che ne costituisce una specie.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P. Q.101.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 2 dicembre 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1.958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento dell'opposizione dell'amministrazione penitenziaria, ha respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis 0.P., avverso l'ordine di servizio con cui la direzione dell'Istituto di Bancali determinava in € 3 mensili il costo dell'energia elettrica consumata dal Gallico per l'utilizzo all'interno della camera di detenzione di una piastra ad induzione per cucinare alimenti propri. Riteneva il collegio che il regolamento consentisse detto pagamento e che perciò l'amministrazione fosse tenuta ad addebitarne il costo. Quanto all'importo, non vi era alcuna previsione di determinazione ministeriale e, comunque, il reclamo proposto dal Dap doveva intendersi quale ratifica dell'operato della direzione della Casa circondariale di Sassari. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con motivo unico con il quale si rileva che: i prelievi dal conto corrente del detenuto possono avvenire, ai sensi degli artt. 24 e 25 0.P., solo nei casi specificamente previsti; l'art. 135, comma 3, del Reg. n. 230 del 2000 si pone in aperto contrasto con gli artt. 24 e 25 0.P., il primo costituente peraltro norma di rango inferiore; il riferimento della disposizione sarebbe comunque ai fornelli in genere e non ai fornelli elettrici; il prelievo delle somme per il consumo della piastra a induzione costituirebbe duplicazione delle spese di mantenimento. 3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha presentato requisitoria scritta in cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ric:orso. 4. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. L'introduzione del tema del prelievo forzoso e dei suoi limiti non era stato oggetto dell'originario ricorso, come si desume dall'inciso per cui il ricorrente "non ha sollevato assolutamente questioni sulla modalità del prelievo forzoso" (pag. 2, prime righe), essendosi limitato a lamentare che i costi dell'energia elettrica non possono essere inclusi nei costi di mantenimento, sicché nessun rimborso a tale titolo poteva esigere l'[OSCURATO:PERSONA]. Su questo tema, la risposta del Tribunale di sorveglianza è stata congrua e rispettosa del sistema di legge. Invero, la giustificazione logica dell'addebito del costo è che si tratta di pasti in sopra-vitto che devono fare carico sui detenuti ex art. 135 Reg., ai quali va addebitata anche, in misura forfettaria, la spesa per l'energia elettrica impiegata dai fornelli elettrici, genus in cui rientra anche la piastra ad induzione che ne costituisce una specie.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P. Q.101. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 2 dicembre 2022 Il Consigliere es
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