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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12403/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto genericamente proposto, relativo a ragione di censura (la sussistenza di un'ipotesi di desistenza dal reato di cui all'art. 495 cod. pen.) già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondato.

2. Considerato che sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili se risultino intrinsecamente indeterminati e anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Quanto alla manifesta infondatezza, deve ribadirsi che il delitto di cui all'art.495 cod. pen. si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sè idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 2307 del 26/1/1984, Pericchi, Rv. 163126).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S te fain 0 [OSCURATO:PERSONA] ° 4 :LLERL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto genericamente proposto, relativo a ragione di censura (la sussistenza di un'ipotesi di desistenza dal reato di cui all'art. 495 cod. pen.) già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondato. 2. Considerato che sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili se risultino intrinsecamente indeterminati e anche allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto alla manifesta infondatezza, deve ribadirsi che il delitto di cui all'art.495 cod. pen. si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sè idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 2307 del 26/1/1984, Pericchi, Rv. 163126). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S te fain 0 [OSCURATO:PERSONA] ° 4 :LLERL
Sentenza Cassazione n. 12403/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris