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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42762/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è.

Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 10 d. 1gs. 74/2000 in relazione all'occultamento della con1:abilità della società di cui ella era stata socia ed amministratore unico, deduce il vizio di motivazione con riguardo al mancato raggiungimento della prova del reato alla stessa ascritto; Considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con valutazione di fatto non illogicamente argomentata ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha spiegato le ragioni per cui è stata disattesa la tesi difensiva (in alcun modo provata) della consegna della documentazione fiscale al soggetto al quale erano state cedute le quote della società da lei in precedenza amministrata, trattandosi di cessione avvenuta in favore di persona ultraottuagenaria, che ebbe anche ad assumere la carica di formale amministratore, ritenuta già in primo grado - e per questo assolta dalla concorsuale imputazione - quel mera "testa di legno", con fissazione della nuova sede sociale presso un indirizzo inesistente; Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla pena determinata in misura superiore al minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al tratl:amento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni per cui la pena, peraltro irrogata in misura decisamente inferiore al medio edittale, non potesse essere contenuta nel minimo assoluto di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 settembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è. Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 10 d. 1gs. 74/2000 in relazione all'occultamento della con1:abilità della società di cui ella era stata socia ed amministratore unico, deduce il vizio di motivazione con riguardo al mancato raggiungimento della prova del reato alla stessa ascritto; Considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, la quale, con valutazione di fatto non illogicamente argomentata ed in questa sede non altrimenti scrutinabile, ha spiegato le ragioni per cui è stata disattesa la tesi difensiva (in alcun modo provata) della consegna della documentazione fiscale al soggetto al quale erano state cedute le quote della società da lei in precedenza amministrata, trattandosi di cessione avvenuta in favore di persona ultraottuagenaria, che ebbe anche ad assumere la carica di formale amministratore, ritenuta già in primo grado - e per questo assolta dalla concorsuale imputazione - quel mera "testa di legno", con fissazione della nuova sede sociale presso un indirizzo inesistente; Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla pena determinata in misura superiore al minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al tratl:amento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni per cui la pena, peraltro irrogata in misura decisamente inferiore al medio edittale, non potesse essere contenuta nel minimo assoluto di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 settembr
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