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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36637/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 08 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 29 settembre 2023, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 21 aprile 2016, escludendo la recidiva e condannandolo alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 291, commi 1 e 2 n. 1), della legge fallimentare, commesso in data 17/03/2005; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di dichiarare, all'esito della esclusione della recidiva contestata, l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo essere divenuta ormai definitiva la declaratoria di colpevolezza, mentre l'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione non determina l'automatico passaggio in giudicato dei punti della sentenza connessi con quelli annullati, come la valutazione della sussistenza di una causa estintiva del reato, se conseguente alla eliminazione di una aggravante; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione del reato non è utilmente decorso né se calcolato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca del fatto, in quanto essa maturerebbe non prima del 15/09/2027, né se calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. come sostituiti dalla legge n. 251 del 05/12/2005, in quanto in tal caso essa sarebbe maturata, compresi i periodi di sospensione, alla data del 12/04/2024, quindi dopo l'emissione della sentenza di appello oggetto di annullamento, che non avrebbe potuto, perciò, dichiarare il reato prescritto neppure se avesse escluso la sussistenza della recidiva, nonché dopo l'emissione della sentenza rescindente, la cui pronuncia ha, pertanto, comportato la definitività dell'accertamento della colpevolezza del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte stabilito che «In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Rv. 288275; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Rv. 264815; Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640) ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 08 gennaio 2025 con cui la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza in data 29 settembre 2023, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 21 aprile 2016, escludendo la recidiva e condannandolo alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 216, 291, commi 1 e 2 n. 1), della legge fallimentare, commesso in data 17/03/2005; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di dichiarare, all'esito della esclusione della recidiva contestata, l'intervenuta prescrizione del reato, sostenendo essere divenuta ormai definitiva la declaratoria di colpevolezza, mentre l'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione non determina l'automatico passaggio in giudicato dei punti della sentenza connessi con quelli annullati, come la valutazione della sussistenza di una causa estintiva del reato, se conseguente alla eliminazione di una aggravante; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione del reato non è utilmente decorso né se calcolato ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca del fatto, in quanto essa maturerebbe non prima del 15/09/2027, né se calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. come sostituiti dalla legge n. 251 del 05/12/2005, in quanto in tal caso essa sarebbe maturata, compresi i periodi di sospensione, alla data del 12/04/2024, quindi dopo l'emissione della sentenza di appello oggetto di annullamento, che non avrebbe potuto, perciò, dichiarare il reato prescritto neppure se avesse escluso la sussistenza della recidiva, nonché dopo l'emissione della sentenza rescindente, la cui pronuncia ha, pertanto, comportato la definitività dell'accertamento della colpevolezza del ricorrente; ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo questa Corte stabilito che «In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Rv. 288275; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Rv. 264815; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640) ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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