CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciando quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 luglio 2018, con cui il Tribunale di Forlì aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 477,482 cod. pen., accertato il 18 febbraio 2015, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine all'esistenza di un atto originale, del quale l'atto esibito dall'imputato costituirebbe contraffazione, e in ordine alla falsità o meno della fotocopia della denuncia di smarrimento; rilevato che la sentenza ha accertato che l'imputata aveva esibito documento che, pur essendo fotocopia, dava contezza dell'esistenza di documento originale, in realtà contraffatto, mentre la contraffazione o meno della denuncia di smarrimento non è oggetto di contestazione; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argornentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 mar