CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 ottobre 2020 che, in parziale riforma della sentenza resa il 7 maggio 2013 dal G.u.p. del Tribunale di Tivoli all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi sei, giorni ventitré di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 17 febbraio 2012 in [OSCURATO:PERSONA] e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto, al fine procurarsi un profitto, una pistola, marca Beretta, con matricola abrasa; e) detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente detenuto una cartuccia, cal. 7,62, di tipo tracciante e due cartucce, cal. 8x57IS, di tipo perforante (da intendersi armi da guerra). 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché, con riferimento al capo e, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna valida motivazione in merito alla richiesta di riqualificare il fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Giova premettere che secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, i "capi" della sentenza, ossia ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, vanno tenuti distinti dai "punti", ossia da «tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo», fermo restando che «non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione»: pertanto, «ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e - nel caso di condanna - l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la 71 / sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700). La richiesta riqualificazione del reato di cui al capo e)quindi, riguardando uno dei punti della decisione, doveva formare oggetto dei motivi proposti con il gravame, posto che, a norma dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione devoluti con l'impugnazione. Nel caso di specie, invece, Giri non aveva espresso tale richiesta nel suo atto di appello, né aveva fatto alcuna richiesta in tal senso in udienza. L'imputato, infatti, aveva limitato tale richiesta al diverso reato di cui al capo di imputazione a, per il quale era intervenuta in secondo grado sentenza non doversi procedere per intervenuta prescrizione. 1.2. In ogni caso, il ricorso è generico e si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente non si confronta. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, infatti, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il C