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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 34342/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23705/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Perugia n. 574/2021 depositata il 02/03/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del30 novembre 2023 .

Rilevato che: 1.con ricorso al la Corte d’appello di Perugia ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi Professioni professionali per l’assistenza ad essa prestata in un giudizio ex lege n. 89 del 2001.

Il giudice adìto, nella contumacia di Bardeggia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato al ricorrente euro 900,00, oltre accessori, ed ha compensato, tra le parti, le spese del giudizio;

2. per la cassazione di tale ordinanza, ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e seguenti, cod. proc. civ. – denuncia che l’ ordinanza impugnata , in applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 , ha liquidato l’importo di euro 900,00, inferiore al valore minimo che ammonta a euro 1.020,00, facendo erroneamente riferimento alla tabella della volontaria giurisdizione benché il procedimento ex lege n. 89del 2001 abbia natura contenziosa ; sotto altro profilo, si ascrive al giudice di merito di non avere indicato, in maniera analitica, il criterio di liquidazione adottato;

2. il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ.– denuncia che l’ordinanza ha erroneamente compensato le spese del giudizio in ragione della contumacia di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi disatteso il principio della soccombenza;

3. il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;

3.1. la liquidazione operata dalla Corte d’appello del compenso al ricorrente per l’attività defensionale dal medesimo svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA], nella controversia ex lege n. 89 del 2001 , n on è corretta perché si basa sulla tabella della volontaria giurisdizione (tabella 7, allegata al d.m. 55 del 2014) mentre il procedimento per l’equa riparazione ha natura contenziosa ed ad esso si applica la tabella

12. È quanto afferma la giurisprudenza tralatizia di questa Corte, alla quale va data continuità. [OSCURATO:PERSONA]. 28/02/2019, n. 6015, (in termini, ex multis, Cass. n. 11918/2022 che, in motivazione, menziona «Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352») «[i]l giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato.

Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello»;

3.2. da un altro punto di vista, in presenza di una nota specifica della parte vittoriosa, come ricorda anche Cass. n. 20628/2014 ( nel processo di equa riparazione promoss o da [OSCURATO:PERSONA] , prodromico al presente giudizio), il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore alla soglia minima di cui alla tabellaallegata al d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore della causa, ma deve dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione delle voci che ha compiuto, al fine di consentire , attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti di causa e alle tariffe;4. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23705/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimata – Avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Perugia n. 574/2021 depositata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del30 novembre 2023 . Rilevato che: 1.con ricorso al la Corte d’appello di Perugia ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi Professioni professionali per l’assistenza ad essa prestata in un giudizio ex lege n. 89 del 2001. Il giudice adìto, nella contumacia di Bardeggia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato al ricorrente euro 900,00, oltre accessori, ed ha compensato, tra le parti, le spese del giudizio; 2. per la cassazione di tale ordinanza, ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e seguenti, cod. proc. civ. – denuncia che l’ ordinanza impugnata , in applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 , ha liquidato l’importo di euro 900,00, inferiore al valore minimo che ammonta a euro 1.020,00, facendo erroneamente riferimento alla tabella della volontaria giurisdizione benché il procedimento ex lege n. 89del 2001 abbia natura contenziosa ; sotto altro profilo, si ascrive al giudice di merito di non avere indicato, in maniera analitica, il criterio di liquidazione adottato; 2. il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ.– denuncia che l’ordinanza ha erroneamente compensato le spese del giudizio in ragione della contumacia di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi disatteso il principio della soccombenza; 3. il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito; 3.1. la liquidazione operata dalla Corte d’appello del compenso al ricorrente per l’attività defensionale dal medesimo svolta a favore di [OSCURATO:PERSONA], nella controversia ex lege n. 89 del 2001 , n on è corretta perché si basa sulla tabella della volontaria giurisdizione (tabella 7, allegata al d.m. 55 del 2014) mentre il procedimento per l’equa riparazione ha natura contenziosa ed ad esso si applica la tabella 12. È quanto afferma la giurisprudenza tralatizia di questa Corte, alla quale va data continuità. [OSCURATO:PERSONA]. 28/02/2019, n. 6015, (in termini, ex multis, Cass. n. 11918/2022 che, in motivazione, menziona «Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352») «[i]l giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello»; 3.2. da un altro punto di vista, in presenza di una nota specifica della parte vittoriosa, come ricorda anche Cass. n. 20628/2014 ( nel processo di equa riparazione promoss o da [OSCURATO:PERSONA] , prodromico al presente giudizio), il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore alla soglia minima di cui alla tabellaallegata al d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore della causa, ma deve dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione delle voci che ha compiuto, al fine di consentire , attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti di causa e alle tariffe;4. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitt