CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 32561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12317/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lazio, n. 3236/2020depositata il 28/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (impugnazione di diniego di rimborso imposta pubblicità 2015-2017) 2. [OSCURATO:PERSONA],con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso; 3. la contribuente ha depositato memoria per la cessazione della materia del contendere o per la dichiarazione della mancanza di interesse,in quanto Roma C apitale ha medio tempore rideterminato gli importi dovuti per l’imposta. [OSCURATO:PERSONA] Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse, sopravvenuta, alla prosecuzione del giudizio come richiesto dalla parte ricorrente, stante la rideterminazione delle somme da parte della controricorrente; spese compensate. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). Nel caso in giudizio l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma,