CassazionesentenzaSezione UDecisione del 18 agosto 2026
Cassazione n. 24699/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro-) [OSCURATO:PERSONA] del Territorio e dell'ambiente della RegioneSiciliana; Presidenza della Regione Siciliana; Autorità di Bacino delDistretto Idrografico della Sicilia, in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] 21 luglio2023 n. 119;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/20261. Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi alTribunale Regionale delle Acque per la Regione Sicilia l’[OSCURATO:PERSONA] e dell'Ambiente della Regione Siciliana, chiedendone lacondanna al risarcimento del danno.A fondamento della domanda dedussero:-) di essere comproprietari di diversi fondi agricoli nel Comune diRamacca, coltivati ad albicoccheto;-) che i suddetti fondi e le colture ivi impiantate erano statiripetutamente danneggiati, a partire dal 1979, dalle esondazioni del vicinotorrente “Sbarda l’Asino”, ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche dellaProvincia di Catania e incluso nel demanio regionale;-) che le esondazioni erano state provocate dall’incuriadell’Amministrazione convenuta, la quale non aveva mai provveduto né acurare l’alveo del torrente (il cui fondo nel corso degli anni si eraprogressivamente innalzato), né a tenere pulite le sponde, ove la fittavegetazione aveva creato in alcuni punti una barriera favorente leesondazioni;-) che l’Amministrazione convenuta era stata già condannata quattrovolte al risarcimento dei danni causati da esondazioni avvenute tra il 1979 edil 2012, con sentenze pronunciate tra il 1988 ed il 2014;-) che, da ultimo, i fondi degli attori erano stati danneggiati da quattroesondazioni avvenute nell’arco di tre anni (10 agosto 2015, 10 novembre2015, 22 gennaio 2017 e 19 settembre 2018).Chiesero pertanto di essere risarciti dei danni ai fondi ed alle colture provocatida tali ultime esondazioni.2. L’Assessorato si costituì eccependo che le competenze in materia didemanio idrico regionale, e quindi la legitimatio ad causam, erano statetrasferite con l. reg. Sicilia 8 maggio 2018 n. 8 all' “Autorità di bacino delNumero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026distretto idrografico della Sicilia”, costituente un dipartimento dellaPresidenza della Regione privo di autonoma personalità giuridica.3. Il Tribunale regionale ordinò agli attori l’integrazione del contraddittorio neiconfronti della suddetta “Autorità presso la Presidenza della Regione” .[OSCURATO:PERSONA] della Regione si costituì regolarmente.4. Con sentenza 26.7.2022 n. 1296 il Tribunale Regionale delle AcquePubbliche:-) accertò in fatto che il torrente “Sbarda l’Asino” era soggetto ad uncostante fenomeno di innalzamento del fondo dell’alveo, dovuto alla scarsapendenza del tracciato; che la sezione idraulica del torrente, nel punto in cuiera attraversato da un ponte, era quasi interamente ostruita da vegetazioneche ne sbarrava il deflusso;-) ritenne sussistente la responsabilità dell’Autorità di Bacino ex art.2051 c.c.;-) attribuì agli attori un concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primocomma, c.c., per non avere provveduto a tenere puliti i fossi di scolo delleacque reflue esistenti sui propri fondi, “avendo allegato documentazionefotografica, in sede di accertamento peritale, relativa però soltanto all'anno2019, che nulla dimostra e, piuttosto, comprova l'imputabilità del relativoonere manutentivo”;-) quantificò in euro 55.179 il danno emergente ed in euro 86.512 illucro cessante da perdita del frutto (al lordo del concorso di colpa);-) accordò agli attori gli interessi compensativi di mora da calcolarsi“coi criteri stabiliti dalle SS.UU. con la sentenza 1712 del 1995”, senzatuttavia indicare né il saggio, né la decorrenza, ma quantificandone l’importofinale in euro 1.835,24;-) stabilì che sul complessivo credito risarcitorio (capitale ed interessicompensativi) decorressero gli interessi legali dalla data della sentenza;Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026-) condannò al risarcimento l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Autorità dibacino in solido, “in considerazione della difficoltà di operare una nettadistinzione tra entità dei danni riferiti all'uno o all'altro evento”.5. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Gli appellanti si dolsero:-) dall’attribuzione ad essi d’un concorso di colpa;-) della stima del danno;-) della parziale compensazione delle spese;-) della mancata rifusione delle spese sostenute per l’assistenza d’unconsulente di parte;-) dell’erronea taxatio dell’obbligazione risarcitoria, non liquidata inmoneta attuale.6. Con sentenza 21 luglio 2023 n. 119 il Tribunale Superiore delle AcquePubbliche ha rigettato il gravame ritenendo che:-) corretta fu l’attribuzione ai danneggiati d’un concorso di colpa;-) corretto fu il rigetto delle prove orali articolate dai danneggiati alloscopo di dimostrare l’assenza del proprio concorso di colpa;-) corretta fu la stima del quantum, fondata su una condivisibileconsulenza tecnica d’ufficio;-) corretta fu la compensazione parziale delle spese;-) corretto fu il rigetto della domanda di rifusione delle spese dellaconsulenza di parte, non avendo gli attori dimostrato l’avvenuto pagamento;-) corrette furono la aestimatio e la taxatio del credito risarcitorio.[OSCURATO:PERSONA] tuttavia, pur dichiarando di “rigettare l’appello”,condannò in solido la Presidenza della Regione e l’[OSCURATO:PERSONA] “acorrispondere la rivalutazione monetaria sull'importo di € 101.018,94,secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado”.7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Giuseppe LaRussa e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su diciotto motivi.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Hanno resistito con controricorso unitario l’[OSCURATO:PERSONA] delTerritorio e dell'Ambiente, la Presidenza della Regione siciliana e l’Autorità dibacino del distretto idrografico della Sicilia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Ordine delle questioni.I primi cinque motivi di ricorso investono la statuizione con cui il TribunaleSuperiore ha condiviso l’attribuzione agli attori di un concorso di colpa.Essi devono essere esaminati non nell’ordine con cui sono stati proposti dalricorrenti, ma nell’ordine di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c..Va quindi esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, il quale sollevauna questione pregiudiziale di rito (extrapetizione); successivamente tutti glialtri nell’ordine con cui sono prospettati dai ricorrenti.2. Il secondo motivo di ricorso (p. 15).Col secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112, 329e 342 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile:-) in primo grado il Tribunale Regionale attribuì agli attori un concorsodi colpa, sul presupposto che essi “non avessero provato di avere provvedutoalla pulizia dei fossi di scolo”, e dunque in applicazione del principio dell’oneredella prova;-) in secondo grado il Tribunale Superiore ha confermato la statuizionedi corresponsabilità dei danneggiati, ma con una diversa motivazione: nonper mancato assolvimento da parte loro dell’onere della prova, ma perpositivo accertamento in facto della mancata pulizia;-) così giudicando il Tribunale Superiore ha pronunciato ultra petita, inquanto nessuna delle Amministrazioni convenute aveva impugnatol’affermazione con cui il primo giudice ritenne non esservi la prova d’unadiligente pulizia dei canali di scolo da parte dei danneggiati.2.1. Il motivo è infondato.N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero registro generale 3710/2024Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026In primo grado il Tribunale Regionale attribuì ai danneggiati un concorso dicolpa, e tale statuizione fu da loro impugnata.L’impugnazione sul punto del concorso di colpa del danneggiato consentiva algiudice di secondo grado di riesaminare fatti e prove, e quindi ravvisare laprova positiva della condotta colposa.La sentenza d'appello, infatti, si sostituisce sempre alla sentenza di primogrado anche quando la confermi. Sicché il giudice d'appello ben può neldispositivo confermare la decisione impugnata e nella motivazione enunciare,a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelleaddotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabileuna contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenzad'appello.Pertanto il giudice d'appello che abbia confermato la sentenza impugnata equindi rigettato la domanda, in parte sostituendo la motivazione del primogiudice ed in parte proponendo una interpretazione della sentenza di primogrado diversa da quella ritenuta dall'appellante, ma conforme a diritto, nonviola i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 10/10/2003,n. 15185; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017).2.2. Né era possibile nel caso di specie la formazione d’un “giudicato interno”sull’esistenza o sull’inesistenza della prova della condotta colposa.Il giudicato si forma sui “capi” della sentenza (cioè sulle statuizioniconcettualmente autonome rispetto alle altre: ad es., la statuizione sul saggiodegli interessi da applicare, rispetto alla statuizione di determinazione delcapitale dovuto); non si forma invece sui “punti” della sentenza, ovvero lecircostanze di fatto che il giudice deve esaminare, o la valutazione in dirittoche il giudice deve compiere, per pervenire a decidere il singolo capo dellasentenza.Pertanto la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicatointerno è soltanto quella che ha ad oggetto congiuntamente: a)l’accertamento dell’esistenza d’un fatto; b) l’individuazione della norma chelo disciplina; c) l’individuazione degli effetti da tale norma associati al fatto.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono,dunque, costituite dai singoli quesiti sul fatto, sulla norma e sugli effetti cheogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma sono soltanto quellein cui al giudice si domanda la valutazione congiunta dei suddetti elementi(ex plurimis, Cass. Sez. L., 29/10/1998, n. 10832; Cass. Sez. 2, 28/09/2012,n. 16583; Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10760; Cass. Sez. L., 26/06/2018,n. 16853; Cass. Sez. 6, 16/05/2017, n. 12202).Naturalmente anche uno soltanto dei tre elementi suddetti potrà formareoggetto di un apposito motivo d'impugnazione: ma la necessità della lorovalutazione congiunta fa sì che l’impugnazione su uno di essi riapre lacognizione del giudice dell'impugnazione sull'intera statuizione.Pertanto, affinché questi possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispettoa quanto prospettato dalle parti, e/o procedere ad una diversa loroqualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra,ma è sufficiente che sia contestato anche uno soltanto dei suddetti treelementi (Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8645).2.3. Nel caso di specie la contestazione formulata dagli appellantisull’attribuzione ad essi d’una quota di corresponsabilità impedì la formazionedel giudicato su tutte le questioni sottese da tale accertamento, ivi compresaquella dell’esistenza o meno della prova.3. Il primo motivo di ricorso.Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c.;1362 e “1372 e seguenti” c.c..Nella illustrazione del motivo si prospetta una censura così riassumibile:-) il Tribunale Regionale attribuì ai danneggiati un concorso di colparitenendo che essi non avessero dimostrato di avere mantenuto puliti edefficienti i fossi di scolo esistenti sui propri fondi;-) il Tribunale Superiore confermò tale statuizione, affermando che iconsulenti d’ufficio prima, ed il Tribunale poi, avessero positivamente“accertato” la mancata manutenzione periodica dei fossi di scolo;Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026-) così giudicando, il Tribunale Superiore aveva “male interpretato” lasentenza di primo grado, la quale in realtà nulla aveva positivamenteaccertato, ma si era limitata a rilevare non esservi prova d’una diligentemanutenzione dei fossi da parte dei danneggiati.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.L’erronea interpretazione della sentenza di primo grado da parte del giudiced’appello è un vizio che viene in rilievo quando di quella sentenza occorrastabilire gli effetti: ad es. ai fini dell’individuazione del mezzo diimpugnazione, del giudicato interno, dell’eseguibilità, dell’esistenza o menod’una statuizione implicita suscettibile di impugnazione.Quando, invece, il giudice d’appello ritenga di confermare la sentenza di primogrado affermandone la correttezza in punto di fatto (questo è il nostro caso),qualsiasi errore interpretativo diviene irrilevante.In questa ipotesi, infatti, la sentenza d’appello si sostituisce a quella di primogrado anche quando la confermi. Non rileva più stabilire cosa abbia deciso ilgiudice di primo grado: quel che rileva è la ratio decidendi sottesa dallasentenza d’appello.Così, nel caso di specie, il Tribunale Superiore ha ritenuto “accertata, conadeguata indagine tecnica, la concorrente responsabilità dei proprietariappellanti per la mancata periodica pulitura dei fossi”: questa fu la ragionedel rigetto del gravame, ragione che si è sostituita alla sentenza di primogrado e che rende irrilevante lo stabilire se il giudice d’appello l’abbia bene omale interpretata. Anche nella seconda ipotesi, infatti, a sorreggere ladecisione d’appello resterebbe l’accertamento di fatto, compiuto dal giudiced’appello, secondo cui doveva ritenersi “accertata, con adeguata indaginetecnica, la concorrente responsabilità dei proprietari”.4. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si deduce che il Tribunale Superiore ha ritenutodimostrato il concorso di colpa dei danneggiati nonostante mancasse in attiNumero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026la prova della loro negligenza. Deducono che né i consulenti, né leamministrazioni convenute, avevano dimostrato quale fosse lo statomanutentivo dei fossi di scolo al momento delle esondazioni, e ciò impedivadi ritenere sussistente il loro concorso colposo.4.1. Il motivo è infondato nella parte in cui invoca la nullità della sentenzad’appello, inammissibile nella parte restante.Una sentenza può dirsi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. quando la motivazionemanchi del tutto, sia incomprensibile o contraddittoria (Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014).Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. La motivazione dellasentenza impugnata, infatti, è sintetica ma ben chiara: il Tribunale Superioreha ritenuto positivamente dimostrato il concorso di colpa dei danneggiati.4.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile in quanto censura lavalutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.5. Il quarto motivo di ricorso.Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 1227, 2051 e 2697c.c.; nonché dell’art. 115 c.p.c..Il motivo contiene due censure.5.1. Con una prima censura i ricorrenti deducono che le Amministrazioniconvenute non contestarono l’allegazione, da essi formulata nel ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, di avere, “in conseguenza e pereffetto di ciascun evento alluvionale, dovuto provvedere alla ripulitura deifossati”.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., ritenendoinesistente un fatto (ripulitura dei fossati) la cui esistenza era incontestata.5.1.1. La censura è infondata.N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero registro generale 3710/2024Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e nonbisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche peri fatti ad essa ignoti (ex multis, Cass. 08/05/2023, n. 12064; Cass.31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 13/02/2013, n. 3576;Sez. 3, Ordinanza n. 3942 del 22/02/2026). E va da sé che deve presumersiignota all’Assessorato ed alla Presidenza della Regione la condizione dei fossidi scolo dei fondi rivieraschi del torrente “Sbarda l’Asino”.5.2. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano la violazione delle regolesul riparto dell’onere della prova. Deducono che la sentenza impugnata haillegittimamente addossato loro l’onere di provare l’inesistenza del fattocostitutivo dell’eccezione di concorso di colpa.5.3.1. La censura è infondata.In primo grado il Tribunale Regionale così motivò l’attribuzione agli attori d’unconcorso di colpa: “i ricorrenti non hanno fornito prova di avere sempreeffettuato la pulizia dei suddetti fossi di scolo, avendo allegatodocumentazione fotografica, in sede di accertamento peritale, relativa peròsoltanto all'anno 2019, che nulla dimostra e, piuttosto, comproval’imputabilità del relativo onere manutentivo”.Il giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto “comprovata” dalle fotografiein atti l’omissione ascritta ai danneggiati, ed il giudice d’appello ha condivisotale statuizione.Non spetta a questa Corte stabilire se tale valutazione sia stata erronea ogiustificata.Quel che rileva è che il giudice d’appello non decise affatto la causa in baseal principio actore non probante reus absolvitur, ma la decise per avereritenuto “comprovata” la negligenza degli attori, e ciò esclude la violazionedell’art. 2697 c.c..6. Il quinto motivo di ricorso.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Col quinto motivo è denunciata la nullità della sentenza per vizio dimotivazione.La censura è rivolta contro il capo di sentenza che ha rigettato il motivod’appello col quale si lamentava il rigetto della richiesta di prova testimonialeformulata dagli attori in primo grado.I ricorrenti deducono di avere chiesto di provare per testimoni di averesempre provveduto alla pulizia dei fossi di scolo; che la richiesta era statarigettata dal Tribunale Regionale senza motivazione; che la richiesta fureiterata in appello; che il Tribunale Superiore ha rigettato l’istanza ritenendola causa “ampiamente istruita mediante i documenti e la consulenzad’ufficio”; che la sentenza impugnata è irrazionale nella parte in cui dichiara“condivisibile la valutazione del tribunale circa l’irrilevanza delle proverichieste”, dal momento che il Tribunale Regionale aveva omesso qualsiasistatuizione sulle istanze istruttorie.6.1. Il motivo è fondato.Nel giudizio di primo grado gli attori avevano chiesto di provare per testimonile seguenti circostanze:-) “Vero o no che i ricorrenti (…) dopo ciascuno degli eventi alluvionalisu indicati, hanno provveduto ad effettuare anche i lavori di ripulitura deifossati di scolo ed i lavori di ripulitura e di ripristino delle baulature”;-) “Vero o no che i lavori [sopra] descritti (…) sono stati effettuatirispettivamente nella prima decade di settembre 2015, nella prima decade dimarzo 2016, nella prima decade di marzo 2017 e nella prima decade di agosto2019” (così la p. 3 della memoria depositata per l’udienza c.d. “cartolare” del15.6.2021. all.ta sub 10.16 al ricorso per cassazione; le richieste istruttoriefurono espressamente ribadite nella memoria di precisazione delle conclusionidatata 6.6.2022, depositata per l’udienza “cartolare” del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all.ta sub10.14 al ricorso per cassazione).6.1. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la suddetta richiesta con la seguentemotivazione:Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026“è condivisibile la valutazione del Tribunale circa l'irrilevanza delle prove oralidi cui i ricorrenti avevano chiesto l'ammissione, essendo la causa ampiamenteistruita mediante i documenti prodotti e le risultanze della consulenza tecnicad'ufficio, la quale ha consentito di accertare la mancata manutenzioneperiodica dei fossi di scolo da parte dei proprietari, obbligo non assolvibilemediante la prova per testi degli interventi di ripristino, occasionali e tardivi(dopo gli eventi alluvionali)”.6.2. Questa motivazione è nulla per inesplicabilità sotto quattro aspetti.6.2.1. In primo luogo la motivazione è inesplicabile nella parte in cui haritenuto “condivisibile” una valutazione che nella sentenza di primo gradomancava. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non dedicò alcun cenno all’esamedelle richieste istruttorie formulate dagli attori: né per accoglierle, né perrigettarle, né per dichiararle inammissibili o tardive.6.2.2. In secondo luogo la suddetta motivazione è inesplicabile nella parte incui discorre di “obbligo non assolvibile mediante la prova per testi degliinterventi di ripristino”.Se, infatti, si intende la suddetta espressione come un giudizio diinammissibilità della prova per testimoni, la statuizione sarebbe ovviamenteillegittima, dal momento che alcuna norma vieta di provare per testimoni seil proprietario di un fondo abbia provveduto alla ordinaria manutenzione deicanali di scolo delle acque reflue.Se per contro si intendesse la suddetta espressione come “rigetto” dellerichieste istruttorie, tale statuizione risulterebbe non sorretta da motivazionealcuna.6.2.3. In terzo luogo la motivazione trascritta al precedente § 6.1 è illogicase comparata coi fatti costitutivi della domanda per come dichiarati dallostesso Tribunale Superiore.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Gli attori chiesero di essere risarciti dei danni causati da quattro esondazioniavvenute nel 2015, nel 2017 e nel 2019.[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la prova per irrilevanza, sul presuppostoche essa avrebbe consentito di dimostrare soltanto che gli interventi diripulitura dei fossi furono eseguiti dopo l’esondazione.Ma poiché le esondazioni fonte di danno, secondo la prospettazione attorea,furono quattro, una motivazione di questo tipo poteva al massimo giustificarel’irrilevanza della prova soltanto con riferimento ai lavori eseguiti dopo laprima esondazione. Se infatti la pulizia fu eseguita dopo l’esondazione giàavvenuta, essa per ciò solo doveva ritenersi eseguita prima dell’esondazionesuccessiva: è una legge della logica, prima che del diritto.Gli attori infatti chiesero di provare che i lavori di pulizia dei fossi avvennero:- entro il 10.9.2015;- entro il 10.3.2016;- entro il 10.3.2017;- entro il 10.8.2019.Le esondazioni produttive dei danni avvennero il 10.8.2015, il 1°.11.2015, il22.1.2017 e il 19.9.2018.Dunque gli attori chiesero di provare per testimoni che ciascuna opera dipulizia dei fossi di scolo avvenne rispettivamente 50 giorni prima dellaseconda esondazione; dieci mesi prima della terza esondazione; undici mesiprima della terza esondazione.In definitiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la prova perché intesa aprovare il compimento di interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scoloritenuti “tardivi”, nonostante essi precedettero tre delle quattro esondazionifonti di danno. Una motivazione dunque illogica.6.2.4. In quarto luogo, ma è quel che più rileva, la sentenza è nulla in partequa alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in tema disindacabilità in cassazione delle statuizioni di rigetto della prova pertestimoni.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Il principio generale è che il rigetto d’una istanza d’ammissione di provetestimoniali è insindacabile, quando la decisione di merito sia fondata suargomenti che, di per sé, escludono la rilevanza della circostanza oggetto delmezzo di prova (così già Cass. Sez. 2, 13/11/1970, n. 2381, ma v. anche, piùdi recente, SS.UU. 8077/12, § 4.1 dei “Motivi della decisione”).6.2.5. Questo principio tuttavia non è senza eccezioni. L’insindacabilità delgiudizio di irrilevanza della prova per testimoni cede, e la relativa statuizioneè sindacabile in sede di legittimità, quando ricorra almeno una delle seguentiipotesi:a) il giudice rigetti l’istanza istruttoria senza una “appropriatavalutazione di tutte le circostanze dedotte ed in base ad argomentazionilogiche e coerenti” (Cass. Sez. 1, 14/10/1966, n. 2456);b) i mezzi di prova non ammessi erano “diretti a dimostrare circostanzedecisive della controversia” (Cass. Sez. 2, 12/11/1968, n. 3727);c) i mezzi di prova non ammessi erano diretti a contrastare le risultanzedi altre fonti di prova, ed il provvedimento di rigetto della relativa istanza siamotivato “con una generica asserzione di superfluità ed irrilevanza della provarichiesta a fronte delle chiare ed esaurienti altre risultanze processuali” (Cass.Sez. 3, 22/07/1981, n. 4709).6.2.6. Nel caso di specie nessuno di questi tre princìpi è stato rispettato dallasentenza impugnata, in quanto:-) è omessa la valutazione “logica e coerente” delle circostanze dedottedalla parte, ed in particolare delle date di esecuzione dei lavori di pulizia;-) le prove non ammesse avevano ad oggetto circostanze decisive;-) le prove non ammesse erano volte a contrastare le risultanze dellaconsulenza tecnica, e sono state rigettate con una “generica asserzione disuperfluità”.6.2.7. Infine, l’impugnata sentenza ha finito per addossare al danneggiato unconcorso di colpa, senza consentirgli di dimostrare l’assenza della propriaNumero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026condotta colposa: con violazione dunque del diritto di difesa di cui all’art. 24della Costituzione.7. Il sesto motivo di ricorso.Col sesto motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui haconfermato la liquidazione del danno compiuta dal primo giudice.Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre censure così riassumibili:a) la sentenza impugnata è nulla per carenza di motivazione, in quantonon ha preso in esame le analitiche controdeduzioni mosse dagli appellantialle risultanze della consulenza d’ufficio condivisa dal Tribunale Regionale;b) la sentenza impugnata è nulla per contraddittorietà, per averedapprima rigettato le prove testimoniali intese a dimostrare la superficie deifondi e il numero di piante essiccate, e poi ritenuti “non provati” i fatti dedottidai danneggiati a fondamento della domanda d’una più cospicua liquidazionedel danno;c) la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sui motivi diappello intesi a censurare la sentenza di primo grado per il mancato computo,nella liquidazione del danno, sia del lavoro svolto personalmente daidanneggiati, sia del mancato guadagno futuro.7.1. La censura sub (a) è fondata.E’ principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice di meritonon ha l’obbligo di motivare la decisione con cui aderisca alle conclusioni delconsulente d’ufficio. Quell’obbligo sorge tuttavia quando alla consulenzad’ufficio siano rivolte censure analitiche e dettagliate (ex multis, Cass. Sez.3, 26/09/2024, n. 25767; Cass. Sez. 1, 06/06/2024, n. 15804; Cass. Sez. 3,26/05/2021, n. 14599).Nel caso di specie con l’atto d’appello gli odierni ricorrenti mossero allaconsulenza d’ufficio analitiche ed approfondite censure (pp. 13-31; si badiche la numerazione delle pagine dell’appello non corrisponde al numeroeffettivo, in quanto il numero di alcune pagine è duplicato).Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/20267.1.1. A tali analitiche censure la sentenza impugnata ha dato risposta cosìmotivando:“La valutazione del primo giudice in senso adesivo alle risultanze dellaconsulenza tecnica d'ufficio, "in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnicirigorosi e immuni da censura", è condivisa da questo Tribunale Superiore conil conforto dell'esperto componente del Collegio.Le censure riguardano la quantificazione dei danni risarcibili operata in viaequitativa in mancanza di prove (non fornite dagli appellanti) del lorospecifico ammontare e si risolvono nella contestazione di fatti accertati dalconsulente tecnico (circa il numero delle piante e delle superfici coinvolteecc.) che postulano la prova di fatti diversi non data dai proprietari”.7.1.2. Tale motivazione non solo rende poco comprensibile l’iter logico seguitodal Tribunale per confutare le censure degli appellanti, ma neanche fa cennoa numerose delle censure da essi proposte: circa il numero delle alluvioniprese in esame, il rigetto delle prove orali, l’erroneità del metodo seguito daiconsulenti d’ufficio per calcolare le superfici, la circostanza che le piantedistrutte fossero in fase di crescita al momento del danno, le ore lavorativeimpiegate per il ripristino del frutteto.7.2. Anche la seconda censura è fondata.La sentenza impugnata ha ritenuto che le critiche mosse dagli appellanti allac.t.u. fossero fondate su “fatti la cui prova non è stata data dai proprietari”.Nello stesso tempo, però, ha omesso di provvedere, ovvero implicitamenterigettato, le istanze istruttorie formulate dagli odierni ricorrenti ed intese adimostrare:a) il numero effettivo delle piante messe a coltura nei fondi deidanneggiati;b) la misura della superficie lorda coltivata;c) il numero reale delle piante essiccate;d) il numero delle piante sopravvissute;N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero registro generale 3710/2024Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026e) l’estensione delle aree che, nei fondi danneggiati, erano utilizzatecome corsie perimetrali di manovra dei mezzi.La sentenza deve perciò ritenersi nulla alla luce del principio, ripetutamenteaffermato da questa Corte, secondo cui la mancata ammissione di una provatestimoniale si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone afondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio exart. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (Cass. Sez. 3,15/10/2025, n. 27479; Cass. n. 32547 del 2024; Cass. 30/09/2019, n.24205; Cass. 21/04/2005, n. 8357).7.3. La terza censura resta assorbita.8. Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso.Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso investono la sentenza d’appellonella parte in cui ha determinato l’ammontare del danno, e restano assorbitidall’accoglimento del sesto motivo di ricorso.9. Il decimo motivo di ricorso.Il decimo motivo di ricorso investe il capo di sentenza che ha confermato lastatuizione con cui il giudice di primo grado ha parzialmente compensato lespese di lite.Anche tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo diricorso. Infatti se in sede di rinvio l’appello fosse accolto anche in parte, neresterebbe caducata ex art. 336 c.p.c. la regolazione delle spese compiutadal Tribunale Regionale.10. L’undicesimo motivo di ricorso.L’undicesimo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cuiha ritenuto non ripetibili le spese sostenute dagli attori per le consulenze diparte, sul presupposto che non risultava effettuato il pagamento in favore delprofessionista incaricato.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/202610.1. Il motivo non resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo diricorso. Il rigetto della domanda di rifusione delle spese sostenute per laconsulenza di parte, infatti, è stato giustificato dalla sentenza d’appello peruna ragione di diritto sostanziale e non processuale, sicché tale statuizionesfuggirebbe all’effetto espansivo interno della cassazione con rinvio, ai sensidell’articolo 336 c.p.c., pronunciata per ragioni processuali (ovvero nullità ocontraddittorietà della motivazione concernente le istanze istruttorie).10.2. Il motivo in esame solleva una questione che ha visto dividersi (per dipiù in modo inconsapevole) la giurisprudenza di questa Corte, come segnalatodallo stesso ricorrente.10.3. Secondo un primo orientamento il soccombente non può esserecondannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese perl’assistenza d’un consulente tecnico di parte “in mancanza di provadell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere chel'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”(Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, richiamata dal Tribunale a sostegnodella propria decisione; sono conformi Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605;Cass. Sez. L., 12/12/1985, n. 6283).10.4. Per un diverso orientamento, invece, la condanna del soccombente allespese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esigela prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la partevittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. 3, 02/03/2026 n.4600; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L., 29/06/1985, n.3897; Cass. Sez. L., 19/10/1977, n. 4475).10.5. Ritiene la Corte che al primo dei suddetti orientamenti non possa darsiséguito; va invece condiviso il secondo.Il primo orientamento è stato motivato con argomenti diversi.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Talora la decisione si è basata sulla equiparazione, non altrimenti motivata,tra le spese per la consulenza di parte e le “spese vive” di cui alla vecchiatariffa professionale: dalla necessità della prova di queste, si trasse così lanecessità della prova documentale anche di quelle (Cass. 6283/85, cit.).In altri casi l’affermazione del principio scaturì da fattispecie del tuttoparticolari: ovvero la circostanza che il giudice di merito avesse condannatoil soccombente alla rifusione, in favore della parte vittoriosa, “delle eventualispese per la consulenza di parte” non ancora sostenute: decisione(giustamente) cassata sul presupposto che, in tal modo, le spese diconsulenza erano state “rimesse all'arbitrio del professionista” (Cass.2605/06, forse inopportunamente ed acriticamente richiamata, in ben diversafattispecie, da Cass. 21402/22, ovvero dalla decisione invocata dal Tribunalea sostegno della decisione qui impugnata).10.6. Questi argomenti non possono condividersi: l’uno per la irripetibilitàdella fattispecie da cui scaturì; l’altro per l’inconciliabilità coi princìpi generaliin tema di spese processuali.10.7. Le spese che la parte ha sostenuto - o dovrà sostenere - per remunerareil proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “speseprocessuali” di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come lespese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo:in tal senso si vedano già, ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass.Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez.2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1,11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2,23/12/1993, n. 12759).10.8. Se le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari dellealtre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidated’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero registro generale 3710/2024Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tantod’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che laparte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; cosìcome è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativaobbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momentodella sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1,07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L,29/06/1985, n. 3897).L’assunzione dell’obbligazione di pagamento del consulente di parte èimplicita nel conferimento dell’incarico professionale, dal momento che ilmandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto diprestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suoconsulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, epuò essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).10.9. L’esattezza della conclusione appena raggiunta è corroborata dal rilievoche nessuno esigerebbe - ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. - chela parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore,debba dimostrare di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi perle spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte.Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare ilconsulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che ilgiudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’art. 92, primocomma, c.c..Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulentedi parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicandole tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previstedal d.m. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.10.10. Discorso in parte differente va fatto per le spese sostenute dalla partenella fase stragiudiziale, al fine di ottenere una perizia di parte.N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero registro generale 3710/2024Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Le spese stragiudiziali non sono spese processuali: esse costituiscono inveceun danno emergente, con la conseguenza che non possono essere liquidated’ufficio ed esigono una domanda di parte e la prova del danno.Se dunque la spesa sostenuta per remunerare un consulente di parte nellafase stragiudiziale è dichiarata già sostenuta, ma chi la allega non ne dimostril’entità, nessun risarcimento potrà essere accordato.Non così quando la parte interessata alleghi di avere nominato un consulentedi parte nella fase stragiudiziale, ma di non averlo ancora remunerato.In questo caso sarebbe inesigibile dal danneggiato la prova d’un pagamentonon ancora effettuato. Il "danno civile" infatti può essere rappresentato siada una perdita pecuniaria, sia dall'insorgenza d'un debito nel patrimonio deldanneggiato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23952 del 02/08/2022; Sez. 3,Sentenza n. 14982 del 11.5.2022), dal momento che è conforme ad unaregola di normalità che i debiti siano pagati.Pertanto anche la sola insorgenza d’un debito, causata dal fatto illecito odall’inadempimento altrui, costituisce un danno risarcibile.Il principio affermato dalla sentenza impugnata, per contro, introdurrebbe inmateria di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve etrepete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbepretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fattoillecito sia stato onorato.Ovviamente ben può accadere che il creditore del danneggiato possa perdereil proprio credito per prescrizione, rimessione, o qualsiasi altra causaestintiva: ma tale circostanza costituisce un fatto impeditivo della pretesarisarcitoria, che come tale va allegato e dimostrato da chi lo invoca.10.11. Il motivo in esame va dunque accolto, in applicazione dei seguentiprincìpi di diritto:“(A) la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumerede facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensidell’art. 1709 c.c.. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spesedi lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenutaNumero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che laprestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”;“(B) il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di doversostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte deldanneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta”;“(C) se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa cheassume già sostenuta, ha l’onere di provare il pagamento; se invece chiededi essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, hal’onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione,oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro”.11. Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso.Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo denunciano la violazione del d.m.55/14 con riferimento alla regolazione delle spese del primo grado, e sonoassorbiti dall’accoglimento del sesto e dell’undicesimo motivo.12. Il quattordicesimo motivo di ricorso.Il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 12 disp.prel. c.c., 1362 e “1372 e seguenti” c.c..Al di là di tali riferimenti normativi, il motivo contiene una censura cosìriassumibile:-) il Tribunale Regionale aveva liquidato il danno recependo gli importistimati dai consulenti, senza attualizzarli alla data della decisione(pronunciata due anni dopo);-) questa statuizione era stata impugnata dai danneggiati;-) il Tribunale Superiore ha rigettato il motivo di appello ritenendo chela sentenza di primo grado avesse liquidato il danno “all’attualità”;-) così giudicando il Tribunale Superiore ha travisato la sentenza diprimo grado, la quale aveva liquidato il danno senza attualizzare affatto gliimporti stimati dai consulenti due anni prima.12.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026La sentenza di primo grado liquidò il danno puramente e semplicementerecependo la stima compiuta dai consulenti due anni prima. Le parole“all’attualità” che compaiono a p. 13, quarto rigo, della sentenza di primogrado, avuto riguardo al contesto generale in cui sono inserite, furonoimpiegate dal Tribunale Regionale non per spiegare che il danno venivaliquidato in moneta attuale, ma solo per illustrare la regola giuridica che stavaapplicando per calcolare la mora.In ogni caso, quale che fosse il senso che volesse attribuirsi alla sentenza diprimo grado, quel che è certo è che il Tribunale Regionale liquidò nel 2022importi determinati dai consulenti due anni prima, ed a fronte di questaoggettiva ed indiscutibile statuizione viene meno qualsiasi elucubrazione sulsenso da attribuire alle parole usate dall’estensore di quella sentenza: qualeche fosse il senso, non si uscirebbe dall’alternativa: la c.d. taxatio del creditorisarcitorio o è stata omessa, o è stata negata illegittimamente.13. Il quindicesimo motivo di ricorso.Col quindicesimo motivo - a prescindere dai riferimenti normativi indicati inepigrafe, non pertinenti - i ricorrenti censurano la sentenza d’appello nellaparte in cui ha rigettato il motivo di gravame inteso a censurare la sentenzadi primo grado nella parte in cui aveva liquidato gli interessi compensativi dimora.Espongono i ricorrenti che il primo giudice aveva liquidato tali interessi in euro1.835,24 senza indicare né il saggio applicato, né la decorrenza, né il criteriodi calcolo; che di tale statuizione fu denunciata in appello la nullità per viziodi motivazione; che il Tribunale Superiore ha rigettato il motivo ritenendoconsentito al giudice, chiamato a risarcire il danno aquiliano, “conglobare inuna unica somma capitale ed interessi”; che tale motivazione è illogica ecomunque illegittima, perché il giudice di primo grado aveva liquidato il dannoin modo analitico (distinguendo cioè capitale ed interessi di mora) e nonglobale, mentre il principio richiamato dal Tribunale Superiore era stato sìformulato da questa Corte, ma solo con riferimento alle ipotesi di liquidazioneglobale e forfettaria del danno.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/202613.1. Il motivo è fondato.La sentenza d’appello ha rigettato il motivo concernente la liquidazione degliinteressi compensativi di mora osservando che la liquidazione del danno damora nelle obbligazioni di valore è equitativa, e che di conseguenza èconsentito al giudice conglobare capitale ed interessi di mora in una unicasomma.Questa motivazione è tuttavia effettivamente illogica, in quanto non coerentecon la censura prospettata dagli appellanti. Questi non avevano affattocontestato la facoltà del giudice di merito di liquidare il danno da fatto illecitoin una somma unitaria; avevano però dedotto che la sentenza di primo grado,pur avendo scelto di liquidare separatamente il capitale e gli interessicompensativi di mora, non consentiva di stabilire con quale criterio fosserostati conteggiati questi ultimi: ovvero a quale saggio e con quale decorrenza.[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato tale censura adottando una motivazioneche non spiega il rigetto. La circostanza che il giudice possa liquidare in modounitario capitale e danno da mora, infatti, non dà risposta alla richiesta disapere come fu conteggiato quest’ultimo, in un caso in cui il primo giudicenon aveva affatto scelto la strada della liquidazione unitaria.Né la nullità è sanata dal riferimento alla liquidazione equitativa: quest’ultimainfatti non è un usbergo bonne à tout faire, dietro il quale il giudice possarifugiarsi a fronte di operazioni di stima complesse. Alla liquidazioneequitativa si può ricorrere nel caso di oggettiva impossibilità o di estremadifficoltà nella stima dell’ “esatto ammontare” del danno, ma né l’una, nél’altra di tali ipotesi ricorrono quando si tratta di conteggiare gli interessicompensativi di mora.“Equitativa” ex art. 1226 c.c., infatti, può essere la scelta del saggio daapplicare, la decorrenza e la periodicità, ma non l’esecuzione del relativocalcolo.14. Il sedicesimo motivo di ricorso.Numero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026Il sedicesimo motivo è formulato in via subordinata rispetto al rigetto del 14ºe del 15º motivo, e resta perciò assorbito.15. Il diciassettesimo motivo di ricorso.Il diciassettesimo motivo torna a censurare la statuizione con cui il TribunaleSuperiore delle Acque ha rigettato il motivo di appello volto a sostenere chela decisione di primo grado aveva omesso di liquidare il danno all’attualità.Esso resta dunque assorbito dall’accoglimento del 14° motivo.16. Il diciottesimo motivo di ricorso.Col diciottesimo motivo è prospettata la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 13d.p.r. 115/02.Al di là di tali riferimenti, l’illustrazione del motivo si può così riassumere:-) il giudice di primo grado aveva stabilito che il risarcimentocomplessivo, comprensivo di capitale ed interessi compensativi, per effettodella sentenza si convertiva in una obbligazione di valuta, e dalla data di essaproduceva interessi nella misura legale;-) tale statuizione era stata impugnata dai danneggiati, i quali avevanosostenuto che la conversione del credito risarcitorio aquiliano in unaobbligazione di valuta si produce non dalla data della decisione che liquida ildanno, ma dalla data del suo passaggio in giudicato;-) il Tribunale Superiore aveva ritenuto corretto in punto di diritto ilprincipio invocato dagli appellanti; aveva tuttavia rigettato l’appello,osservando che il relativo motivo di gravame non era idoneo “a giustificare lariforma della sentenza impugnata, valendo come sollecitazione a riconoscerela rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT maturata nel periodosuccessivo alla sentenza”; aveva quindi condannato le Amministrazioniappellate a corrispondere agli appellanti una ulteriore somma di denaro, atitolo di rivalutazione dell’importo liquidato dal giudice di primo grado.Gli appellanti sostengono che, in tal modo, il giudice d’appello hasostanzialmente accolto il loro gravame; che di conseguenza non potevadichiarare di rigettare l’appello; che hanno interesse ad ottenere la cassazioneNumero registro generale 3710/2024N.R.G.: 3710/24Camera di consiglio del 24 marzo 2026 Numero sezionale 116/2026Numero di raccolta generale 24699/2026Data pubblicazione 18/08/2026della sentenza su questo punto, affinché resti caducata l’attestazione dellasussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti deldoppio contributo unificato.16.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento parziale del ricorso.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensidell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) accoglie il quinto, il sesto, l’undicesimo, il quattordicesimo ed ilquindicesimo motivo di ricorso;(-) rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso;(-) dichiara assorbiti tutti i restanti motivi non indicati nei capi 1 e 2 delpresente dispositivo;(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causaal Tribunale Superiore delle Acque, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Cortedi cassazione, addì 24 marzo 2026.Il PresidentePasquale D'Ascola