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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17233/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che in riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., ha presentato ricorso a mezzo del difensore l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione e la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate

1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento al fatto che il reato presupposto della ricettazione è il reato di riciclaggio e alla condotta tenuta dal ricorrente significativa della piena consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa, anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto.

Le censure, ora riprodotte nel ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore [OSCURATO:PERSONA] aco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di minaccia a pubblico ufficiale e ricettazione. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che in riforma della sentenza di primo grado ha riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen., ha presentato ricorso a mezzo del difensore l'imputato deducendo il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto della ricettazione e la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -con il riferimento al fatto che il reato presupposto della ricettazione è il reato di riciclaggio e alla condotta tenuta dal ricorrente significativa della piena consapevolezza della provenienza illecita del ciclomotore (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) - ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa, anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto. Le censure, ora riprodotte nel ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore [OSCURATO:PERSONA] aco [OSCURATO:PERSONA]