CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12580/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23610/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pirrone e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la Sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 3933/2023 depositata i l 02/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente, avverso il silenzio - rifiuto formatosi sulla richiesta avanzata nei confronti dell’Agenzia delleentrate di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990, 1991 e1992, compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplinadi agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismicidel 13 e 16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. 1.1. In particolare, la CTP, rilevando che il contribuente, originariamente residente nel comune di Catania,in data 24 giugno 1991 aveva trasferito la propria residenza nel c omune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania, non ricadente nell’elenco, di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, riconosce va al ricorrente il diritto al rimborso del 90% dell’Irpef versata limitatamente al periodo in cui quest'ultimo aveva mantenuto la residenza nel Comune di Catania. 2. La CGT di II Grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva sia l’appello dell’Agenzia delle entrate, inteso a far dichiarare non dovuto l’intero rimborso, per difetto della residenza continuativa, per tutto il triennio 199 0 - 1992, in un Comune compreso nel suddetto elenco, sia l’appello incidentale del contribuente, inteso ad ottenere l’integrale rimborso richiesto. 3. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con unico motivo, eresiste con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la «Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modifiche e integrazioni; dell’art. 3, dell'Ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell'intero diritto. Pertanto, anche per il periodo in cui il contribuente risiedeva nel Comune di Catania, incluso nell'elenco dei Comuni di cui al D.P.C.M. del 15 gennaio 1991, non dovrebbe essere riconosciuto il rimborso. 2. Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento già affermato da questa Corte che, in cas i analog hi , ha affermato che il beneficio non può essere riconosciuto limitatamente alle imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M.(v. Cass.n. 12227 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 26342 del 09/10/2024). 2.1. L’art. 1, comma 665, per individuare i soggetti colpiti dalsisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province diCatania, Ragusa e Siracusa, rinvia all’art. 3 dell’ordinanza del Ministroper il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, ilquale stabilisce: «Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia». 2.2. Il successivo art. 5 prevede: «I soggetti di cui al primo comma dell'art. 3 per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza devono produrre al soggetto creditore –per ogni adempimento per il quale intendono avvalersi della sospensione - certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990». 2.3. L’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 contiene l’elenco dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. 2.4. Non è contestato che il contribuente fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1990 in uno dei comuni colpiti dal sisma, abbia trasferito la residenza in data 24 giugno 1991, prima di trasferirela propria residenza nel comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania, non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M. 2.5. Ciò posto, dal piano tenore letterale dell’art. 5 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990 –segnatamente dalla previsione secondo cui l’interessato deve certificato presentare certificato di residenza con attestazione del comune dalla quale risulti che l'interessato conserva la residenza nell'area di cui al medesimo primo comma da data anteriore al 13 dicembre 1990 -si ricava che il contribuente, per poter usufruire del rimborso delle imposte corrisposte negli anni 1990, 1991 e 1992, deve risultareresidente, in data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei comuni compresi nell’elenco di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 15 gennaio 1991 nell’arco temporale interessato dall’agevolazione. 2.6. Tuttavia, poichéil diritto al rimborso trova giustificazione nelle ricadute negative conseguenti al sisma che coinvolgono i soggetti che risiedono nella zona,non può essere riconosciuto per le imposte pagate nel periodo successivo al trasferimento in altro comune non compreso nell’elenco di cui al citato D.P.C.M. 3. Correttamente, pertanto, i giudici di appello, conformemente ai richiamati principi, hanno riconosciuto il diritto al rimborso, limitatamente al periodo – non contestato – anteriore al trasferimento in comune non ricompreso nel cratere sismico. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica ilD.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.200per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agl