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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10698/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla propria memoria e ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso e si è riportata alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese; e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 9 luglio 2020 (dep. il 5 ottobre 2020) la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Ignazio MUSTACCHIA, ha confermato la pronuncia del 3 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Palermo - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di: - abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (capo a) della rubrica); - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (capo c) della rubrica); - furto aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio (capo e) della rubrica); e lo ha condannato alle pene ritenute di giustizia, con le conseguenti pene accessorie e misure di sicurezza, oltre al pagamento delle spese processuali, e alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 81 cod. pen., 256 d.

Igs. 3 aprile 2006 n. 152 e 6, comma 1, lett. b), decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210, 260 d.

Igs. 152/2006, e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza sia del reato di cui al capo a) sia di quello di cui al capo c) della rubrica.

2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare dell'art. 624 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla sussistenza del reato di furto di cui al capo e) della rubrica.

2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 157, 159 e 624 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla contestazione della condotta di furto di cui al capo e) della rubrica come perpetrata in continuazione «in permanenza fino al 22 gennaio 2013», deducendo la conseguente estinzione per prescrizione del reato anteriormente alla sentenza di secondo grado.

2.4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter cod. pen., e la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla durata delle pene accessorie comminate.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono; i rimanenti motivi sono inammissibili.

1. Con il primo motivo la difesa ha rappresentato che: - all'imputato è stato contestato in fatto il mancato conferimento per il trattamento e il successivo smaltimento di rifiuti (di cui aveva la gestione in forza dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e il loro occultamento (miscelandoli con terra vegetale presso un'area sita in Monreale, contrada Perniciotta), dissimulando tali operazioni con la realizzazione di gradoni e terrapieni; - i Giudici di merito avrebbero violato la legge penale sostanziale perché uno dei presupposti essenziali del reato abituale di gestione illecita di rifiuti - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - è il compimento di più operazioni, nella specie del tutto mancanti, poiché il fatto in discorso (descritto nel capo c) della rubrica) costituirebbe un'unica operazione antigiuridica che poteva essere integrata da più momenti giuridicamente rilevanti (nella specie sei trasporti, oggetto di osservazione da parte degli operanti); di conseguenza, l'unico reato che avrebbe potuto essere contestato nella specie è quello descritto al capo a) della rubrica, ossia l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti; - in ogni caso, qualora si ritenesse sussistente il reato previsto dall'art. 260 cit. di cui al capo c), non potrebbe ravvisarsi pure quello contestato al capo a), poiché l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti in esso descritto sarebbe solo una porzione della condotta che integra la fattispecie di gestione illecita di rifiuti; - e le sentenze di merito non avrebbero affrontato il tema del concorso dei due reati in discorso ma sarebbe stata parcellizzata un'unica fattispecie antigiuridica, nonostante ricorra un concorso apparente di norme, tale per cui il reato di abbandono di rifiuti sarebbe assorbito da quello più grave di gestione illecita.

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con esclusione del reato di cui all'art. 260 cit. o, in via subordinata, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusione del reato di cui all'art. 256 cit.; con la conseguente rideterminazione della pena.

1.1. La prospettazione difensiva è fondata, nei limiti che si chiariscono.

All'imputato sono stati contestati: - al capo a) della rubrica, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (richiamando sia l'art. 256 d.

Igs. 152/2006 che l'art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172/2008, n. 172, a cagione della vigenza dello stato di emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225); - e al capo c), di aver posto in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 260 d.

Igs. 152/2006, ora previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.).

La condotta descritta al capo a), ossia l'abbandono e il deposito incontrollato, in un'area sita in contrada Percianotta, in agro di Monreale (PA), di rifiuti speciali provenienti da attività di costruzione e demolizione (e che avrebbero dovuto essere conferiti per il trattamento e il successivo smaltimento presso l'impianto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gestito dallo stesso imputato), in particolare occultati miscelandoli e ricoprendoli con terra vegetale e dissimulando tali operazioni con la realizzazione di gradoni e terrapieni (che alteravano l'orografia), è in effetti contemplata pure nel capo c).

Inoltre, il tempus dei reati è il medesimo (fino al 22 gennaio 2013, data di esecuzione del sequestro preventivo pure dell'area de qua).

Questa Corte ha già chiarito che il delitto di cui all'art. 260 cit.

«sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie» (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138 - 01, che richiama in particolare Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; cfr. pure Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 - 02).

Inoltre, « ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [oggi previsto 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale» (Sez. 3, n. 43710 del 23/05/2019, Gianino, Rv. 276937 - 01).

Sul punto, la sentenza impugnata, dopo aver dato conto degli altri elementi in atti (in maniera per vero analitica e logica) e, in particolare, di quanto riscontrato dagli operanti, ha chiarito che nel caso di specie «le quantità di materiale rinvenuto in c.da Percianotta e l'impiego, per il trasporto, dei veicoli aziendali, consentono di ravvisare [...] nella condotta una "organizzazione" di mezzi ed una sua continuità nel tempo».

Invero, la Corte di appello ha rilevato che è stato osservato l'impiego dei mezzi aziendali (che hanno compiuto più trasporti) ed ha argomentato pure sulla ingente quantità dei rifiuti oggetto materiale dell'agire in discorso (richiamando sia quanto rilevato dalla polizia giudiziaria sia gli accertamenti peritali).

Ragion per cui nel caso di specie correttamente è stata ravvisata la sussistenza del più grave reato di cui all'art. 260 cit. (oggi previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.).

Il reato in discorso assorbe l'ipotesi di cui al capo a), con il quale è stata contestata la condotta descritta pure nel capo c).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, e deve essere eliminata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa inflitta per il reato di cui al capo a).2.

Con il secondo motivo, con riferimento al reato di furto di cui al capo e) della rubrica, il ricorrente ha rassegnato che le pronunce di merito avrebbero concentrato la propria attenzione su taluni elementi di prova indimostrati poiché: - avrebbero sostenuto che l'imputato si è impossessato al fine di trarne profitto di materiale lapideo e sabbia calcarea presenti su un'area del demanio regionale, affermando - sulla scorta delle annotazioni di polizia giudiziaria in atti - che il personale operante ebbe modo di assistere alla prolungata attività estrattiva svolta mediante un escavatore munito di martellone che rompeva la parete rocciosa di un'area demaniale; - tuttavia, dalle annotazioni di polizia giudiziaria si rileverebbe che l'area in contestazione non è demaniale bensì a margine della medesima; - e la motivazione sul punto sarebbe apparente e contraddittoria ed anzi, quanto alla sentenza di secondo grado, mancante allorché la Corte di appello ha ritenuto di pervenire alla decisione di condanna sulla scorta della visualizzazione della mera frantumazione del costone roccioso e non dell'attività estrattiva.

Difatti, con l'atto di appello si era già segnalato che la mera frantumazione di una quantità modesta di materiale roccioso e non superiore a quella individuata nei servizi di osservazione (dei giorni 21, 31 maggio e 4 giugno 2012) non sarebbe ex se dimostrativa del delitto di furto aggravato; e ciò dovrebbe dirsi a fortiori ove si consideri che non è stato visto in funzione il frantoio di cui disponeva l'imputato.

Pertanto, o non avrebbe avuto luogo un'attività di estrazione ma solo di prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza (consistiti nella frantumazione di roccia precedentemente staccatasi, giusta autorizzazione del 2011); oppure i rilievi fotografici e i servizi di appostamento delle forze dell'ordine non si riferirebbero ad un'area di proprietà demaniale.

Ancora le decisioni di merito sarebbero in conflitto con le risultanze dell'elaborato peritale in quanto: la prima sentenza ha assunto che l'attività estrattiva sarebbe stata lungamente condotta dal ricorrente e che ciò troverebbe il riscontro tramite la sovrapposizione delle mappe catastali dei rilievi aerei relativi al periodo compreso tra il 2010 e il 2012; ma tale apparato argomentativo non esaminerebbe una inconfutabile prova contraria, cioè la frana verificatasi nel corso del 2011, i cui effetti hanno modificato lo Stato dei luoghi.

Ragion per cui la mera comparazione tra le immagini non sarebbe dimostrativa dell'eventuale sottrazione di materiale lapideo (tanto che l'elaborato redatto dal geologo massimo PERNICIARO ha affermato che il rilievo di campagna e il rilievo aerofotogrammetrico non hanno permesso di ricavare elementi utili ad accertare che i lavori di trivellazioni fossero recenti e riferibili al 2012); e il materiale rinvenuto potrebbe aver avuto origine dalla frana verificatasi nel gennaio 2011 e dalle successive opere di messa in sicurezza.

La sentenza della Corte territoriale sarebbe, altresì, viziata per mancanza di motivazione, per essersi sottratta alle puntuali doglianze della difesa che hanno attinto l'assunto (esposto nella sentenza di primo grado) secondo cui non sarebbe stata rinvenuta alcuna fatturazione di acquisto di materiale destinato alla produzione di calcestruzzo, traendo da ciò che il prodotto venduto a terzi derivava dalla lavorazione del materiale estratto in località Portella della Paglia.\ In particolare, con i motivi di gravame si era giustificato il mancato acquisto della materia prima con la presenza di cospicue precedenti eccedenze (tutt'oggi presenti di oltre 40.000 m 3 come emerso dalla perizia) e sul punto la Corte di merito non avrebbe confutato le allegazioni difensive.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

Anzitutto, con esso è stata censurata la sentenza impugnata poiché non avrebbe compiutamente argomentato sulla circostanza che il luogo dell'estrazione dei materiali in discorso sarebbe un'area diversa da quella demaniale.

Tuttavia, tale prospettazione non è stata oggetto di puntuale rappresentazione con l'atto di appello (con il quale la difesa ha assunto che i materiali medesimi sarebbero stati estratti nel compimento dei lavori di messa in sicurezza proprio della detta area); e con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»).

Il che esime dal rimarcare che - come si trae dalla sentenza di primo grado - il perito aveva rappresentato che la particella de qua fosse di proprietà demaniale; e il ricorso, comunque, non si è specificamente confrontato con tale dato.

Inoltre, il ricorso non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che: - è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato: valorizzando anzitutto la stessa nota inviata dal MUSTACCHIA al Comune di Monreale (pervenuta il 12 settembre 2011), con la quale egli aveva dichiarato di aver completato le opere di messa in sicurezza dell'area ben prima dell'attività estrattiva osservata dagli operanti (nell'anno 2012); nonché facendo riferimento al rinvenimento di un'ingente quantità di materiale all'interno dell'area aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - ed ha, pertanto, ritenuto - con argomentazione congrua e logica, che dunque non può qui essere sindacata (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) - che le allegazioni difensive volte a confutare gli altri elementi su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione in ordine al delitto di furto (ossia il fatto che le vendite di calcestruzzo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossero state compiute utilizzando materiale risalente al 2002, quando la società effettuava lecita attività estrattiva, e la dedotta contraddittorietà della prima sentenza che aveva evidenziato come all'atto del monitoraggio della polizia giudiziaria non fosse stato utilizzato il frantoio, con il quale tuttavia il primo Giudice avrebbe ritenuto sia stato demolito il materiale oggetto di furto per destinarlo alla vendita) avessero ad oggetto elementi ulteriori rispetto a quelli appena sopra ('\/ indicati e posti a fondamento della stessa decisione di appello (rilevando, peraltro, quanto al frantoio, che non si trattasse di dati idonei ad escludere che esso sia stato attivato in momenti diversi da quelli in cui la polizia giudiziaria ha compiuto le proprie verifiche).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato l'errata collocazione temporale del delitto di furto di cui al capo e) e l'inesistente motivazione in ordine all'asserita permanenza di esso, come indicato dal capo di accusa, fino al 22 gennaio 2013, data di esecuzione del sequestro preventivo delle aree de quibus.

La difesa ha evidenziato come il delitto di furto sia un reato istantaneo, dunque nel caso di in esame entrambe le pronunce di condanna sarebbero prive di un apparato argomentativo logico con riferimento alla dimostrazione di una attività sottrattiva almeno sino al 22 gennaio 2013, allorquando venne data esecuzione al provvedimento cautelare reale: difatti, dalle risultanze processuali (in particolare, dai servizi di osservazione di polizia giudiziaria, dall'elaborato peritale e dalle deposizioni di tutti i testi) emerge che l'ultimo accertamento ha avuto luogo il 4 giugno 2012 e in esso si fa riferimento, peraltro, non una parete rocciosa demaniale ma a un costone a margine dell'area boschiva (rispetto al quale sarebbe stata frantumata roccia in maniera tale da far ravvisare un tentativo di ampliare l'area oggetto dell'attività estrattiva); da tale atto, il cui contenuto è stato confermato in sede di istruttoria dibattimentale, emergerebbe l'incertezza sull'esatta attribuzione della parete rocciosa e l'indimostrabilità del contestato furto (che non può equipararsi alla mera frantumazione del costone); tanto più che il perito nel proprio elaborato avrebbe escluso categoricamente ogni attività estrattiva sia recente sia riferibile al 2012.

Ne discenderebbe che il contestato delitto di furto (pur negato della difesa) potrebbe al più collocarsi non oltre l'anno 2011 e certamente in data anteriore al 18 agosto 2011 (data del verbale di sopralluogo congiunto tra i verbalizzanti e l'imputato presso la cava, nel quale si rilevava che al momento del sopralluogo non si svolgeva alcuna attività estrattiva).

D'altra parte, per costante giurisprudenza, quando non è possibile individuare con esattezza il momento consumativo del reato va applicata la regola in dubio pro reo.

In conclusione alla data della pronuncia della Corte di appello (il 9 luglio 2020) il reato era già prescritto tenuto conto anche dei periodi di sospensione.

3.1. Il motivo in esame è generico e manifestamente infondato.

Il ricorrente ha collocato il termine ultimo nel quale avrebbe avuto luogo la condotta di furto in data anteriore al 18 agosto 2011, senza chiarire le ragioni per cui dovrebbe disattendersi quanto esposto nelle sentenze di merito che hanno indicato nel giorno 4 giugno 2012 la data dell'ultimo accertamento da parte della polizia giudiziaria dell'agire illecito ascritto in imputazione.

Ragion per cui, tenuto conto già solo dei periodi di sospensione nel corso del giudizio di primo grado (dal 24 maggio 2017 al 29 novembre 2017 e dal 23 febbraio 2018 al 20 giugno 2018, per il differimento del procedimento per l'astensione delle difesa; dal 20 giugno 2018, per sessanta giorni, per il differimento dovuto a legittimo impedimento), il termine prorogato di prescrizione del delitto di furto, di sette anni e sei mesi (art. 157 e 161 cod. pen.), pur facendolo decorrere dal 4 giugno 2012, non era spirato il 9 luglio 2020 all'atto della pubblicazione della sentenza di appello.

Né può giovare all'imputato il termine decorso successivamente, in ragione del disposto annullamento senza rinvio relativo ad altro delitto, tenuto conto invece che i motivi relativi al delitto di cui al capo e) sono inammissibili.

Difatti: - «la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico» (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 01); - e «in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (ivi, Rv. 268966 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130 - 01).

4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter cod. pen., e la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla durata delle pene accessorie comminate, profilo rispetto al quale nulla sarebbe stato argomentato, in particolare determinando la durata dell'interdizione dei pubblici uffici in cinque anni, nonostante le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01) abbiano statuito che le pene accessorie non possono avere una durata più lunga delle pene principali.

4.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto la questione non era stata sollevata con il gravame e, dunque, è stata tardivamente dedotta (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322 - 01); e nella specie non si ravvisa l'illegalità delle pene inflitte che ne consentirebbe la rilevabilità d'ufficio (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46765/2021, cit.; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080 - 01).

5. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato. ' P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo a) perché il fatto è assorbito da quello di cui al capo c) ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa.

Inammissibile il ricorso nel resto.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla propria memoria e ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso e si è riportata alle conclusioni scritte che ha depositato unitamente alla nota spese; e, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 luglio 2020 (dep. il 5 ottobre 2020) la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Ignazio MUSTACCHIA, ha confermato la pronuncia del 3 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Palermo - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di: - abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (capo a) della rubrica); - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (capo c) della rubrica); - furto aggravato perché commesso su cose destinate a pubblico servizio (capo e) della rubrica); e lo ha condannato alle pene ritenute di giustizia, con le conseguenti pene accessorie e misure di sicurezza, oltre al pagamento delle spese processuali, e alle statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 81 cod. pen., 256 d. Igs. 3 aprile 2006 n. 152 e 6, comma 1, lett. b), decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, conv. con mod. dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210, 260 d. Igs. 152/2006, e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza sia del reato di cui al capo a) sia di quello di cui al capo c) della rubrica. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare dell'art. 624 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla sussistenza del reato di furto di cui al capo e) della rubrica. 2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 157, 159 e 624 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla contestazione della condotta di furto di cui al capo e) della rubrica come perpetrata in continuazione «in permanenza fino al 22 gennaio 2013», deducendo la conseguente estinzione per prescrizione del reato anteriormente alla sentenza di secondo grado. 2.4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter cod. pen., e la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla durata delle pene accessorie comminate.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongono; i rimanenti motivi sono inammissibili. 1. Con il primo motivo la difesa ha rappresentato che: - all'imputato è stato contestato in fatto il mancato conferimento per il trattamento e il successivo smaltimento di rifiuti (di cui aveva la gestione in forza dell'attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e il loro occultamento (miscelandoli con terra vegetale presso un'area sita in Monreale, contrada Perniciotta), dissimulando tali operazioni con la realizzazione di gradoni e terrapieni; - i Giudici di merito avrebbero violato la legge penale sostanziale perché uno dei presupposti essenziali del reato abituale di gestione illecita di rifiuti - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - è il compimento di più operazioni, nella specie del tutto mancanti, poiché il fatto in discorso (descritto nel capo c) della rubrica) costituirebbe un'unica operazione antigiuridica che poteva essere integrata da più momenti giuridicamente rilevanti (nella specie sei trasporti, oggetto di osservazione da parte degli operanti); di conseguenza, l'unico reato che avrebbe potuto essere contestato nella specie è quello descritto al capo a) della rubrica, ossia l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti; - in ogni caso, qualora si ritenesse sussistente il reato previsto dall'art. 260 cit. di cui al capo c), non potrebbe ravvisarsi pure quello contestato al capo a), poiché l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti in esso descritto sarebbe solo una porzione della condotta che integra la fattispecie di gestione illecita di rifiuti; - e le sentenze di merito non avrebbero affrontato il tema del concorso dei due reati in discorso ma sarebbe stata parcellizzata un'unica fattispecie antigiuridica, nonostante ricorra un concorso apparente di norme, tale per cui il reato di abbandono di rifiuti sarebbe assorbito da quello più grave di gestione illecita. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con esclusione del reato di cui all'art. 260 cit. o, in via subordinata, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con esclusione del reato di cui all'art. 256 cit.; con la conseguente rideterminazione della pena. 1.1. La prospettazione difensiva è fondata, nei limiti che si chiariscono. All'imputato sono stati contestati: - al capo a) della rubrica, l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti (richiamando sia l'art. 256 d. Igs. 152/2006 che l'art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172/2008, n. 172, a cagione della vigenza dello stato di emergenza dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225); - e al capo c), di aver posto in essere attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex art. 260 d. Igs. 152/2006, ora previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.). La condotta descritta al capo a), ossia l'abbandono e il deposito incontrollato, in un'area sita in contrada Percianotta, in agro di Monreale (PA), di rifiuti speciali provenienti da attività di costruzione e demolizione (e che avrebbero dovuto essere conferiti per il trattamento e il successivo smaltimento presso l'impianto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gestito dallo stesso imputato), in particolare occultati miscelandoli e ricoprendoli con terra vegetale e dissimulando tali operazioni con la realizzazione di gradoni e terrapieni (che alteravano l'orografia), è in effetti contemplata pure nel capo c). Inoltre, il tempus dei reati è il medesimo (fino al 22 gennaio 2013, data di esecuzione del sequestro preventivo pure dell'area de qua). Questa Corte ha già chiarito che il delitto di cui all'art. 260 cit. «sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie» (Sez. 3, n. 35568 del 30/05/2017, Savoia, Rv. 271138 - 01, che richiama in particolare Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; cfr. pure Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 - 02). Inoltre, « ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [oggi previsto 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale» (Sez. 3, n. 43710 del 23/05/2019, Gianino, Rv. 276937 - 01). Sul punto, la sentenza impugnata, dopo aver dato conto degli altri elementi in atti (in maniera per vero analitica e logica) e, in particolare, di quanto riscontrato dagli operanti, ha chiarito che nel caso di specie «le quantità di materiale rinvenuto in c.da Percianotta e l'impiego, per il trasporto, dei veicoli aziendali, consentono di ravvisare [...] nella condotta una "organizzazione" di mezzi ed una sua continuità nel tempo». Invero, la Corte di appello ha rilevato che è stato osservato l'impiego dei mezzi aziendali (che hanno compiuto più trasporti) ed ha argomentato pure sulla ingente quantità dei rifiuti oggetto materiale dell'agire in discorso (richiamando sia quanto rilevato dalla polizia giudiziaria sia gli accertamenti peritali). Ragion per cui nel caso di specie correttamente è stata ravvisata la sussistenza del più grave reato di cui all'art. 260 cit. (oggi previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen.). Il reato in discorso assorbe l'ipotesi di cui al capo a), con il quale è stata contestata la condotta descritta pure nel capo c). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua, e deve essere eliminata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa inflitta per il reato di cui al capo a).2. Con il secondo motivo, con riferimento al reato di furto di cui al capo e) della rubrica, il ricorrente ha rassegnato che le pronunce di merito avrebbero concentrato la propria attenzione su taluni elementi di prova indimostrati poiché: - avrebbero sostenuto che l'imputato si è impossessato al fine di trarne profitto di materiale lapideo e sabbia calcarea presenti su un'area del demanio regionale, affermando - sulla scorta delle annotazioni di polizia giudiziaria in atti - che il personale operante ebbe modo di assistere alla prolungata attività estrattiva svolta mediante un escavatore munito di martellone che rompeva la parete rocciosa di un'area demaniale; - tuttavia, dalle annotazioni di polizia giudiziaria si rileverebbe che l'area in contestazione non è demaniale bensì a margine della medesima; - e la motivazione sul punto sarebbe apparente e contraddittoria ed anzi, quanto alla sentenza di secondo grado, mancante allorché la Corte di appello ha ritenuto di pervenire alla decisione di condanna sulla scorta della visualizzazione della mera frantumazione del costone roccioso e non dell'attività estrattiva. Difatti, con l'atto di appello si era già segnalato che la mera frantumazione di una quantità modesta di materiale roccioso e non superiore a quella individuata nei servizi di osservazione (dei giorni 21, 31 maggio e 4 giugno 2012) non sarebbe ex se dimostrativa del delitto di furto aggravato; e ciò dovrebbe dirsi a fortiori ove si consideri che non è stato visto in funzione il frantoio di cui disponeva l'imputato. Pertanto, o non avrebbe avuto luogo un'attività di estrazione ma solo di prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza (consistiti nella frantumazione di roccia precedentemente staccatasi, giusta autorizzazione del 2011); oppure i rilievi fotografici e i servizi di appostamento delle forze dell'ordine non si riferirebbero ad un'area di proprietà demaniale. Ancora le decisioni di merito sarebbero in conflitto con le risultanze dell'elaborato peritale in quanto: la prima sentenza ha assunto che l'attività estrattiva sarebbe stata lungamente condotta dal ricorrente e che ciò troverebbe il riscontro tramite la sovrapposizione delle mappe catastali dei rilievi aerei relativi al periodo compreso tra il 2010 e il 2012; ma tale apparato argomentativo non esaminerebbe una inconfutabile prova contraria, cioè la frana verificatasi nel corso del 2011, i cui effetti hanno modificato lo Stato dei luoghi. Ragion per cui la mera comparazione tra le immagini non sarebbe dimostrativa dell'eventuale sottrazione di materiale lapideo (tanto che l'elaborato redatto dal geologo massimo PERNICIARO ha affermato che il rilievo di campagna e il rilievo aerofotogrammetrico non hanno permesso di ricavare elementi utili ad accertare che i lavori di trivellazioni fossero recenti e riferibili al 2012); e il materiale rinvenuto potrebbe aver avuto origine dalla frana verificatasi nel gennaio 2011 e dalle successive opere di messa in sicurezza. La sentenza della Corte territoriale sarebbe, altresì, viziata per mancanza di motivazione, per essersi sottratta alle puntuali doglianze della difesa che hanno attinto l'assunto (esposto nella sentenza di primo grado) secondo cui non sarebbe stata rinvenuta alcuna fatturazione di acquisto di materiale destinato alla produzione di calcestruzzo, traendo da ciò che il prodotto venduto a terzi derivava dalla lavorazione del materiale estratto in località Portella della Paglia.\ In particolare, con i motivi di gravame si era giustificato il mancato acquisto della materia prima con la presenza di cospicue precedenti eccedenze (tutt'oggi presenti di oltre 40.000 m 3 come emerso dalla perizia) e sul punto la Corte di merito non avrebbe confutato le allegazioni difensive. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Anzitutto, con esso è stata censurata la sentenza impugnata poiché non avrebbe compiutamente argomentato sulla circostanza che il luogo dell'estrazione dei materiali in discorso sarebbe un'area diversa da quella demaniale. Tuttavia, tale prospettazione non è stata oggetto di puntuale rappresentazione con l'atto di appello (con il quale la difesa ha assunto che i materiali medesimi sarebbero stati estratti nel compimento dei lavori di messa in sicurezza proprio della detta area); e con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). Il che esime dal rimarcare che - come si trae dalla sentenza di primo grado - il perito aveva rappresentato che la particella de qua fosse di proprietà demaniale; e il ricorso, comunque, non si è specificamente confrontato con tale dato. Inoltre, il ricorso non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che: - è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato: valorizzando anzitutto la stessa nota inviata dal MUSTACCHIA al Comune di Monreale (pervenuta il 12 settembre 2011), con la quale egli aveva dichiarato di aver completato le opere di messa in sicurezza dell'area ben prima dell'attività estrattiva osservata dagli operanti (nell'anno 2012); nonché facendo riferimento al rinvenimento di un'ingente quantità di materiale all'interno dell'area aziendale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - ed ha, pertanto, ritenuto - con argomentazione congrua e logica, che dunque non può qui essere sindacata (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) - che le allegazioni difensive volte a confutare gli altri elementi su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione in ordine al delitto di furto (ossia il fatto che le vendite di calcestruzzo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fossero state compiute utilizzando materiale risalente al 2002, quando la società effettuava lecita attività estrattiva, e la dedotta contraddittorietà della prima sentenza che aveva evidenziato come all'atto del monitoraggio della polizia giudiziaria non fosse stato utilizzato il frantoio, con il quale tuttavia il primo Giudice avrebbe ritenuto sia stato demolito il materiale oggetto di furto per destinarlo alla vendita) avessero ad oggetto elementi ulteriori rispetto a quelli appena sopra ('\/ indicati e posti a fondamento della stessa decisione di appello (rilevando, peraltro, quanto al frantoio, che non si trattasse di dati idonei ad escludere che esso sia stato attivato in momenti diversi da quelli in cui la polizia giudiziaria ha compiuto le proprie verifiche). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato l'errata collocazione temporale del delitto di furto di cui al capo e) e l'inesistente motivazione in ordine all'asserita permanenza di esso, come indicato dal capo di accusa, fino al 22 gennaio 2013, data di esecuzione del sequestro preventivo delle aree de quibus. La difesa ha evidenziato come il delitto di furto sia un reato istantaneo, dunque nel caso di in esame entrambe le pronunce di condanna sarebbero prive di un apparato argomentativo logico con riferimento alla dimostrazione di una attività sottrattiva almeno sino al 22 gennaio 2013, allorquando venne data esecuzione al provvedimento cautelare reale: difatti, dalle risultanze processuali (in particolare, dai servizi di osservazione di polizia giudiziaria, dall'elaborato peritale e dalle deposizioni di tutti i testi) emerge che l'ultimo accertamento ha avuto luogo il 4 giugno 2012 e in esso si fa riferimento, peraltro, non una parete rocciosa demaniale ma a un costone a margine dell'area boschiva (rispetto al quale sarebbe stata frantumata roccia in maniera tale da far ravvisare un tentativo di ampliare l'area oggetto dell'attività estrattiva); da tale atto, il cui contenuto è stato confermato in sede di istruttoria dibattimentale, emergerebbe l'incertezza sull'esatta attribuzione della parete rocciosa e l'indimostrabilità del contestato furto (che non può equipararsi alla mera frantumazione del costone); tanto più che il perito nel proprio elaborato avrebbe escluso categoricamente ogni attività estrattiva sia recente sia riferibile al 2012. Ne discenderebbe che il contestato delitto di furto (pur negato della difesa) potrebbe al più collocarsi non oltre l'anno 2011 e certamente in data anteriore al 18 agosto 2011 (data del verbale di sopralluogo congiunto tra i verbalizzanti e l'imputato presso la cava, nel quale si rilevava che al momento del sopralluogo non si svolgeva alcuna attività estrattiva). D'altra parte, per costante giurisprudenza, quando non è possibile individuare con esattezza il momento consumativo del reato va applicata la regola in dubio pro reo. In conclusione alla data della pronuncia della Corte di appello (il 9 luglio 2020) il reato era già prescritto tenuto conto anche dei periodi di sospensione. 3.1. Il motivo in esame è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente ha collocato il termine ultimo nel quale avrebbe avuto luogo la condotta di furto in data anteriore al 18 agosto 2011, senza chiarire le ragioni per cui dovrebbe disattendersi quanto esposto nelle sentenze di merito che hanno indicato nel giorno 4 giugno 2012 la data dell'ultimo accertamento da parte della polizia giudiziaria dell'agire illecito ascritto in imputazione. Ragion per cui, tenuto conto già solo dei periodi di sospensione nel corso del giudizio di primo grado (dal 24 maggio 2017 al 29 novembre 2017 e dal 23 febbraio 2018 al 20 giugno 2018, per il differimento del procedimento per l'astensione delle difesa; dal 20 giugno 2018, per sessanta giorni, per il differimento dovuto a legittimo impedimento), il termine prorogato di prescrizione del delitto di furto, di sette anni e sei mesi (art. 157 e 161 cod. pen.), pur facendolo decorrere dal 4 giugno 2012, non era spirato il 9 luglio 2020 all'atto della pubblicazione della sentenza di appello. Né può giovare all'imputato il termine decorso successivamente, in ragione del disposto annullamento senza rinvio relativo ad altro delitto, tenuto conto invece che i motivi relativi al delitto di cui al capo e) sono inammissibili. Difatti: - «la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico» (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 2017, Aiello, Rv. 268965 - 01); - e «in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello» (ivi, Rv. 268966 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130 - 01). 4. Con il quarto motivo sono state prospettate la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter cod. pen., e la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla durata delle pene accessorie comminate, profilo rispetto al quale nulla sarebbe stato argomentato, in particolare determinando la durata dell'interdizione dei pubblici uffici in cinque anni, nonostante le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01) abbiano statuito che le pene accessorie non possono avere una durata più lunga delle pene principali. 4.1. Il motivo in esame è inammissibile in quanto la questione non era stata sollevata con il gravame e, dunque, è stata tardivamente dedotta (Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322 - 01); e nella specie non si ravvisa l'illegalità delle pene inflitte che ne consentirebbe la rilevabilità d'ufficio (Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 277956 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46765/2021, cit.; Sez. 5, n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080 - 01). 5. L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, di cui si dispone il pagamento in favore dello Stato. ' P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo a) perché il fatto è assorbito da quello di cui al capo c) ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa. Inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto di pagamento
Sentenza Cassazione n. 10698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris