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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06017/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 15 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, porto e detenzione di un'arma e danneggiamento, aggravati e unificati dal vincolo della continuazione, con recidiva specifica infraquinquennale.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata eliminazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che si limita a controaffernnare; osservato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 3, ha sottolineato come l'assenza di qualsivoglia contributo collaborativo o, in generale, informativo, da parte dell'imputato e la notevole pericolosità della sua condotta giustificassero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; considerato che, a pagina 4, il giudice di appello, ha puntualmente motivato la conferma della ritenuta recidiva evidenziando la qualificata proclività delittuosa dimostrata dal prevenuto nel commettere, a nemmeno tre anni dalla consumazione del furto, un altro reato della stessa indole con modalità così gravose; ritenuto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, alla luce del tenore letterale dall'art. 168, n. 1, cod. pen., la causa della revoca di diritto del beneficio è correlata unicamente alla commissione del delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e non anche all'ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto (cfr., Sez. 1, n. 18843 del 25/02/2020; Hayari); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non è frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico ed è conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, pronunciata il 15 settembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina, porto e detenzione di un'arma e danneggiamento, aggravati e unificati dal vincolo della continuazione, con recidiva specifica infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata eliminazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, che si limita a controaffernnare; osservato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 3, ha sottolineato come l'assenza di qualsivoglia contributo collaborativo o, in generale, informativo, da parte dell'imputato e la notevole pericolosità della sua condotta giustificassero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; considerato che, a pagina 4, il giudice di appello, ha puntualmente motivato la conferma della ritenuta recidiva evidenziando la qualificata proclività delittuosa dimostrata dal prevenuto nel commettere, a nemmeno tre anni dalla consumazione del furto, un altro reato della stessa indole con modalità così gravose; ritenuto che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, alla luce del tenore letterale dall'art. 168, n. 1, cod. pen., la causa della revoca di diritto del beneficio è correlata unicamente alla commissione del delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio e non anche all'ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto (cfr., Sez. 1, n. 18843 del 25/02/2020; Hayari); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sfuggendo al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non è frutto di mero arbitrio e di ragionamento illogico ed è conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 ge
Sentenza Cassazione n. 06017/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris