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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 43996/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la richiesta in data 4 ottobre 2022 trasmessa dalla difesa della ricorrente che ha rilevato l'ammissibilità del ricorso richiedendo un rinvio dell'udienza con la notifica della data d'udienza.

OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; rilevato che la sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore; osservato che il ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione con particolare riferimento alla determinazione della pena; che trattasi, dunque, di un motivo un motivo carente di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato che priva di pregio risulta, nondimeno, la richiesta trasmessa telematicamente dal ricorrente con cui richiede un rinvio affinché questa Corte provveda alla notifica della data d'udienza; che, infatti, la decisione a cui il ricorrente fa riferimento (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284, a mente della quale il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio) riguarda ipotesi in cui il concordato sia stato rigettato, situazione niente affatto corrispondente a quella del presente procedimento in cui la Corte di appello ha accolto il concordato sulla pena con contestale rinuncia ai motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminata la richiesta in data 4 ottobre 2022 trasmessa dalla difesa della ricorrente che ha rilevato l'ammissibilità del ricorso richiedendo un rinvio dell'udienza con la notifica della data d'udienza. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; rilevato che la sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore; osservato che il ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione con particolare riferimento alla determinazione della pena; che trattasi, dunque, di un motivo un motivo carente di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato che priva di pregio risulta, nondimeno, la richiesta trasmessa telematicamente dal ricorrente con cui richiede un rinvio affinché questa Corte provveda alla notifica della data d'udienza; che, infatti, la decisione a cui il ricorrente fa riferimento (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284, a mente della quale il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio) riguarda ipotesi in cui il concordato sia stato rigettato, situazione niente affatto corrispondente a quella del presente procedimento in cui la Corte di appello ha accolto il concordato sulla pena con contestale rinuncia ai motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 43996/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris