CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato, in ragione del modesto allontanamento dallo stesso posto in essere durante l'esecuzione degli arresti domiciliari, e, con il secondo motivo, l'errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a ribadire censure già proposte in secondo grado e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale (alle pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Rilevato, peraltro, che entrambi i motivi si limitano a sollecitare un rinnovato esame di merito sui punti dedotti, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio