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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 07063/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato avendo la sentenza fatto proprie le diffuse ragioni per le quali il primo giudice aveva escluso la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle circostanze di fatto che designavano la non particolare tenuità del fatto, ribadendone - altresì - la sintomatica ricostruzione fattuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/01/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato avendo la sentenza fatto proprie le diffuse ragioni per le quali il primo giudice aveva escluso la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle circostanze di fatto che designavano la non particolare tenuità del fatto, ribadendone - altresì - la sintomatica ricostruzione fattuale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024
Sentenza Cassazione n. 07063/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris