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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 05465/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 922/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2019 depositata il 21/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Numero registro generale 922/2020 Numero sezionale 2083/2026 Numero di raccolta generale 5465/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA].

COOP.

P.A. era attinta da avviso di accertamento, relativo ad IRES, con aggravio di interessi e sanzioni, per l’a.i. 2010, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la variazione in diminuzione riportata al rigo RF41 mod.

SC 2011 conseguente alla ritenuta indeducibilità degli accantonamenti per euro 1.235.105,00 a titolo di rischi su crediti, segnatamente con riguardo alla prima quota, delle diciotto previste, dedotta per l’anno 2010.

La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 17/02/2018, depositata l’11 gennaio 2018, accoglieva il ricorso.

L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe.

Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

La contribuente restava intimata.

Considerato che: In data 16 gennaio 2020 risulta depositata domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, ove indicasi la determinazione dell’importo dovuto in euro “0”.

L’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 26 gennaio 2026, insta per la cessazione della materia del contendere.

Preso atto di quanto precede, rilevato che è decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.

Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Numero registro generale 922/2020 Numero sezionale 2083/2026 Numero di raccolta generale 5465/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il processo.

Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso a Roma, lì 5 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 922/2020 Numero sezionale 2083/2026 Numero di raccolta generale 5465/2026 Data pubblicazione 11/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 922/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2019 depositata il 21/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 922/2020 Numero sezionale 2083/2026 Numero di raccolta generale 5465/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A. era attinta da avviso di accertamento, relativo ad IRES, con aggravio di interessi e sanzioni, per l’a.i. 2010, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la variazione in diminuzione riportata al rigo RF41 mod. SC 2011 conseguente alla ritenuta indeducibilità degli accantonamenti per euro 1.235.105,00 a titolo di rischi su crediti, segnatamente con riguardo alla prima quota, delle diciotto previste, dedotta per l’anno 2010. La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 17/02/2018, depositata l’11 gennaio 2018, accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. La contribuente restava intimata. Considerato che: In data 16 gennaio 2020 risulta depositata domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, ove indicasi la determinazione dell’importo dovuto in euro “0”. L’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 26 gennaio 2026, insta per la cessazione della materia del contendere. Preso atto di quanto precede, rilevato che è decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate. Numero registro generale 922/2020 Numero sezionale 2083/2026 Numero di raccolta generale 5465/2026 Data pubblicazione 11/03/2026 P.Q.M Dichiara estinto il processo. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso a Roma, lì 5 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 922/2020 Numero sezionale 2083/2026 Numero di raccolta generale 5465/2026 Data pubblicazione 11/03/2026
Sentenza Cassazione n. 05465/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris