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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 42665/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi d'impugnazione sono meramente reiterativi di quelli esposti con il gravame e oggi trasfusi nel ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai temi compiutamente affrontati dalla Corte di appello in punto di responsabilità e sussistenza dell'elemento psicologico (trattati alla pag. 4 della sentenza impugnata), alla causa di esclusione della punibilità ex 131-bis cod. pen. (alla pag. 5), alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (alla pag. 5), alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche (alla pag. 6).

A ciò si aggiunga che le censure si basano su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore I •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi d'impugnazione sono meramente reiterativi di quelli esposti con il gravame e oggi trasfusi nel ricorso, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione ai temi compiutamente affrontati dalla Corte di appello in punto di responsabilità e sussistenza dell'elemento psicologico (trattati alla pag. 4 della sentenza impugnata), alla causa di esclusione della punibilità ex 131-bis cod. pen. (alla pag. 5), alla riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. (alla pag. 5), alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche (alla pag. 6). A ciò si aggiunga che le censure si basano su di una diversa lettura dei dati processuali, di una differente ricostruzione storica dei fatti e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore I •
Sentenza Cassazione n. 42665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris