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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 23327/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13292-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 145/2016 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 109/2016; [OSCURATO:PERSONA] autonomi R.G.N.13292/2018 Cron.

Rep.

Ud.30/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria d’illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà eseguite dalla Cassa sulla pensione da lui goduta e alla condanna della Cassa medesima alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli accessori di legge; che avverso tale ultima pronuncia la Cassa in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., deducendo sei motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che nelle more della decisione la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto dell’orientamento contrario di questa Corte rispetto alle questioni agitate nel gravame; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata – come nella specie – alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (così da ult.

Cass. n. 13923 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult.

Cass. n. 34025 del 2023); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, e si distraggono in favore dei difensor i della parte controricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13292-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 145/2016 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 109/2016; [OSCURATO:PERSONA] autonomi R.G.N.13292/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con ordinanza depositata il 26.10.2017, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla declaratoria d’illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà eseguite dalla Cassa sulla pensione da lui goduta e alla condanna della Cassa medesima alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli accessori di legge; che avverso tale ultima pronuncia la Cassa in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., deducendo sei motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che nelle more della decisione la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, avendo preso atto dell’orientamento contrario di questa Corte rispetto alle questioni agitate nel gravame; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata – come nella specie – alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (così da ult. Cass. n. 13923 del 2019); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano e distraggono come da dispositivo; che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 34025 del 2023); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, e si distraggono in favore dei difensor i della parte controricorrente, d