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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 20486/2024

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale e depositando comparsa conclusionale e nota delle spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, emessa il 25 febbraio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di sostituzione di persona e truffa, per essersi appropriato di un televisore ed altro bene stipulando un contratto di finanziamento per l'acquisto delle cose spacciandosi per la vittima attraverso l'uso di falsa documentazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato maturata in data antecedente alla sentenza di primo grado, tenuto conto che il contratto di finanziamento era stato stipulato il 12 gennaio 2009 e la data indicata nella imputazione era riferibile a quella della querela, sporta il 20 novembre 2017.

Al 12 gennaio 2009, infatti, era collegata l'attività illecita di sostituzione di persona che aveva indotto in errore la società [OSCURATO:PERSONA], la quale, in data 18 febbraio 2009, aveva erogato il finanziamento richiesto attraverso l'uso di documentazione fasulla; 2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato il difetto di querela in relazione al reato di truffa, la persona offesa dovendo identificarsi nella banca che aveva effettuato il finanziamento, destinataria del raggiro e vittima della diminuzione patrimoniale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, l'unico elemento essendo costituito dal fatto che il ricorrente era il proprietario dell'esercizio commerciale ove era avvenuta la transazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti ed in ragione di quanto segue.

1. Il secondo motivo, inerente alla validità della querela inerente al reato di truffa, è infondato in quanto, dalla lettura del capo di imputazione risulta che la persona offesa dal reato di truffa era tanto la banca che aveva erogato il finanziamento sulla base della documentazione fasulla, quanto [OSCURATO:PERSONA], persona alla quale il ricorrente si era sostituito compiendo a suo nome gli artifici e raggiri ed esponendola economicamente.

2. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso, circostanza che assorbe i restanti motivi.In punto di diritto, deve ricordarsi che la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo (Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420).

Nel caso in esame la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo conseguente alla condotta decettiva era avvenuta con l'erogazione del finanziamento e l'apprensione dei beni da parte dell'imputato.

L'imputato si era sostituito alla parte civile il 12 gennaio 2009, aveva stipulato e ottenuto il finanziamento il 18 febbraio 2019 e si era impossessato dei beni.

In tal modo, il reato di truffa e quello di sostituzione di persona si sono perfezionati, al massimo, il 18 febbraio 2009, con perenzione del termine di prescrizione decennale (in considerazione della recidiva reiterata specifica), tenuto conto dei periodi di sospensione indicati a fg. 3 della sentenza di appello, il 27 agosto 2019, data antecedente alla sentenza di primo grado, circostanza che comporta anche la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Revoca le statuizioni civili.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.04.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentiti i difensori: Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale e depositando comparsa conclusionale e nota delle spese; Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, emessa il 25 febbraio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di sostituzione di persona e truffa, per essersi appropriato di un televisore ed altro bene stipulando un contratto di finanziamento per l'acquisto delle cose spacciandosi per la vittima attraverso l'uso di falsa documentazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato maturata in data antecedente alla sentenza di primo grado, tenuto conto che il contratto di finanziamento era stato stipulato il 12 gennaio 2009 e la data indicata nella imputazione era riferibile a quella della querela, sporta il 20 novembre 2017. Al 12 gennaio 2009, infatti, era collegata l'attività illecita di sostituzione di persona che aveva indotto in errore la società [OSCURATO:PERSONA], la quale, in data 18 febbraio 2009, aveva erogato il finanziamento richiesto attraverso l'uso di documentazione fasulla; 2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato il difetto di querela in relazione al reato di truffa, la persona offesa dovendo identificarsi nella banca che aveva effettuato il finanziamento, destinataria del raggiro e vittima della diminuzione patrimoniale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, l'unico elemento essendo costituito dal fatto che il ricorrente era il proprietario dell'esercizio commerciale ove era avvenuta la transazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti ed in ragione di quanto segue. 1. Il secondo motivo, inerente alla validità della querela inerente al reato di truffa, è infondato in quanto, dalla lettura del capo di imputazione risulta che la persona offesa dal reato di truffa era tanto la banca che aveva erogato il finanziamento sulla base della documentazione fasulla, quanto [OSCURATO:PERSONA], persona alla quale il ricorrente si era sostituito compiendo a suo nome gli artifici e raggiri ed esponendola economicamente. 2. E' fondato, invece, il primo motivo di ricorso, circostanza che assorbe i restanti motivi.In punto di diritto, deve ricordarsi che la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo (Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420). Nel caso in esame la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo conseguente alla condotta decettiva era avvenuta con l'erogazione del finanziamento e l'apprensione dei beni da parte dell'imputato. L'imputato si era sostituito alla parte civile il 12 gennaio 2009, aveva stipulato e ottenuto il finanziamento il 18 febbraio 2019 e si era impossessato dei beni. In tal modo, il reato di truffa e quello di sostituzione di persona si sono perfezionati, al massimo, il 18 febbraio 2009, con perenzione del termine di prescrizione decennale (in considerazione della recidiva reiterata specifica), tenuto conto dei periodi di sospensione indicati a fg. 3 della sentenza di appello, il 27 agosto 2019, data antecedente alla sentenza di primo grado, circostanza che comporta anche la revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Revoca le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.04.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ra DEPOSITAT