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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02476/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2822/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA, SEZ.DIST.SIRACUSA n.5993/2019 depositata i l 15/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello del contribuente e, in parziale riforma della decisione di primo grado, annullava l’avviso di liquidazioneimposta di registro in revoca delle agevolazioni prima casa, al 50 % (relativo all’acquisto del coniuge, in comunione dei beni, che non aveva reso le dichiarazioni nell’atto notarile di acquisto);

2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso;

3. il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Spese compensate in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso.

2. La questione è prospettata con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 1, , nota II bis lettere B e lettera C, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).

La CTR ha ritenuto che nelle ipotesi di acquisto in comunione legale dei beni da parte di un coniuge, la dichiarazione resa dal coniuge intervenuto nell’atto di acquisto si estenda (per effetto della comunione legale) anche alla posizione dell’altro coniuge (che acquista la comproprietà automaticamente).

La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte di Cassazione con decisioni condivisibili alle quali deve darsi continuità: «In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd.

"prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto»(Cass. Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14326, Rv. 648871 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 14/10/2024, n. 26703, Rv. 672614 -01).

Il coniuge non intervenuto nell’atto potrebbe, infatti, essere proprietario di altro immobile ostativo e, conseguentemente, per il beneficio risulta obbligatoria la sua specifica dichiarazione e correlativa assunzione di responsabilità.

P.Q.M accoglie ilricorso; cassa la sentenza e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2822/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZ.DIST.SIRACUSA n.5993/2019 depositata i l 15/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe accoglieva l’appello del contribuente e, in parziale riforma della decisione di primo grado, annullava l’avviso di liquidazioneimposta di registro in revoca delle agevolazioni prima casa, al 50 % (relativo all’acquisto del coniuge, in comunione dei beni, che non aveva reso le dichiarazioni nell’atto notarile di acquisto); 2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo di ricorso; 3. il contribuente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è fondato e la decisione impugnata deve cassarsi con la decisione nel merito da parte di questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Spese compensate in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso. 2. La questione è prospettata con l’unico motivo di ricorso (violazione dell’art. 1, , nota II bis lettere B e lettera C, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). La CTR ha ritenuto che nelle ipotesi di acquisto in comunione legale dei beni da parte di un coniuge, la dichiarazione resa dal coniuge intervenuto nell’atto di acquisto si estenda (per effetto della comunione legale) anche alla posizione dell’altro coniuge (che acquista la comproprietà automaticamente). La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte di Cassazione con decisioni condivisibili alle quali deve darsi continuità: «In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto»(Cass. Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14326, Rv. 648871 – 01 ; vedi anche Cass. Sez. 5, 14/10/2024, n. 26703, Rv. 672614 -01). Il coniuge non intervenuto nell’atto potrebbe, infatti, essere proprietario di altro immobile ostativo e, conseguentemente, per il beneficio risulta obbligatoria la sua specifica dichiarazione e correlativa assunzione di responsabilità. P.Q.M accoglie ilricorso; cassa la sentenza e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. S
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