CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 08918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23729/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- SONE che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenzan. 480/2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , d e- positata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 31/1/2019, la Corte d’appello di Roma, pronunciandoquale giudice di rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità(con sentenza n. 23219/2016), ha confermato la decisione conla quale il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizione propo- stada [OSCURATO:PERSONA] avverso la convalida di sfratto per fin ita loca- zioneproposta nei relativi confronti dall’Azienda territoriale per l’edili- zia residenziale pubblica del Comune di Roma (Ater) in relazione al contrattodi locazione ad uso diverso da quello di abitazione intercorso trale parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, muo- vendodal principio di diritto formulato in sede di legittimità (secondo cuinon sussiste alcuna incompatibilità tra la disdetta del contratto di locazionein vista della sua futura scadenza e la comunicazione con cui illocatore intende avviare il procedimento di cessione del bene al con- duttore, ai sensi dell’art. 38 della legge n. 392/78), ha evidenziato come,nel caso di specie, al di là dell’assoluta mancata formalizzazione, daparte dell’ente pubblico, di a lcuna specifica determinazione nego- zialevolta al la cessione del proprio immobile, nessun rilievo, tale cir- costanza,avrebbe assunto in relazione alle vicende del rapporto con- trattualedi locazione oggetto del presente giudizio , con la conseguente pienale gittimità della decisione di primo grado di rigetto dell’opposi- zionealla convalida di sfratto per finita locazione; sottoaltro profilo, con particolare riguardo alle rivendicazioni avan- zate dallo Spuntarelli in relazione al pagamento, da parte dell’Ater , dell’indennitàper la perdita dell’avviamento commerciale e dell’inden- nitàper i miglioramenti apportati dal conduttore all’immobile locato, la corteterritoriale h a evidenziato la mancata dimostrazione, da p arte del conduttore, della fondatezza dei propri assunti , non avendo lo stesso Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri prodotto in giudizio il proprio fascicolo di parte, con la conseguente impossibilitàdi procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti difatto per il riconoscimento dei diritti di credito rivendicati in questa sede; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto, propone ricorso per cassa- zionesulla base di due motiv i d’impugnazione ; l’Aziendaterritoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Roma resistecon controricorso; latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380 - bis .1. c.p.c.; ilPubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni; PaolaSpuntarelli ha depositato memoria; consideratoche, osservapreliminarmente il Collegio come, secondo l’insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, i n tema di giudizio di cassazione, poiché l ’ applicazione della disciplina di cui all ’ art. 110 c.p.c. non è espressamenteesclusa per il processo di legittimità, né appare incom- patibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguireil procedimento, quale successore a titolo universale di una delleparti già costituite, de ve allegare e documentare, tramite le pro- duzioniconsentite dall ’ art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un attoche, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia parte- cipatoalla controparte – p er assicurarle il contraddittorio sulla soprav- venuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della le- gittimazionedella parte originaria – m ediante notificazione, non essen- done, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte,come per le memorie ex artt. 378 e 380 - bis c.p.c., poiché l'at- tività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri innovativo (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 , Rv. 657936 – 01 ; conf. Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013 , Rv. 625791- 01) ; nelcaso di specie , sulla base della documentazione ritualmente de- positatae notificata alle controparti ai sensi dell'art. 372 c.p.c. , è risul- tato che Paola S p untarelli è succeduta a [OSCURATO:PERSONA] quale co - eredeunitamente a [OSCURATO:PERSONA] ; la mancata notificaz ione del l’odierno ricorso nei confronti di quest’ultima,tuttavia, non impone l’adozione di un provvedimento di integrazionedel contraddittorio in favore di [OSCURATO:PERSONA] , dovendo conferirsi decisivo rilievo all’esito specifico del presente giudizio di le- gittimità(su cui infra ) , dal quale risulta che l’odierno ricorso deve rite- nersiinammissibile; sul punto, infatti , trova applicazione i l consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte , ai sensi del quale , n el giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del pro- cessoimpone, in presenza di un ’ evidente ragione d'inammissibilità del ricorsoo qualora questo sia prima facie infondato, di definire con im- mediatezzail procedimento, senza la preventiva in tegrazione del con- traddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un ’ attività processuale del tutto inin- fluentesull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tuteladel contra ddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla par- tecipazioneal processo in condizioni di parità (v., ex plurimis , Sez. 2, Sentenzan. 11287 del 10/05/2018 , Rv. 648501 - 01) ; nelmerito del ricorso, c on il primo motivo, la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare le diverse manifestazioni di volontà rese dall’Ater nel Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri corsodel giudizio dirette ad esprimere la propria inequivoca intenzione di cedere l’immobile locato al conduttore, con la conseguente err ata applicazionedel principio di diritto sancito dalla C orte di cassazione ad esitodella fase di legittimità (circa l’esigenza di individuare la specifica determinazionenegoziale dell’ente locatore di cedere l’immobile) , con particolareriguardo all’acc ertamento dell’obbligo dell’Ater di procedere allavendita dell’immobile locato in favore del conduttore; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come l’odierna ricorrente non risulti aver c ò lto conesattezza la ratio del principio di diritto stabil ito in sede di legitti- mità(e ripreso dalla corte territoriale in sede di rinvio ) , là dove viene rimarcatala piena autonomia dei piani su cui si muov ono, da un lato, ladisdetta del contratto di locazione e , dall’altro, il procedimento di cui all’art.38 della legge n . 392/ 78 (in tema di prelazione del conduttore) , conla conseguenza che, solo in caso di avvenuto perfezionamento della cessione dell’immobile al conduttore prima della cessazione del con- trattodi locazione la disdetta avrebbe potuto perdere efficacia, l à dove, al contrario, qualora tale cessione fosse, in ipotesi, avvenut a dopo la cessazionedi efficacia del contratto di locazione , tale cessione sarebbe rimastadel tutto irrilevante rispetto alla sorte del rapporto locativo ; nelcaso di specie, lungi dall’avvenuto perfezionamento di alcuna cessionedell’immobile locato ( né prima, né dopo la cessazione di effi- caciadel contratto di locazione) , gli elementi di prova acquisiti al giu- diziohanno piuttosto evidenziato come, nell’ipotesi in esame, non vi fossestata financo l a formulazione , da parte dell’ente locatore , di al- cunaproposta di vendita dell’immobile locato destinata ad essere ac- cettatadal conduttore , essendosi l’odierna ricorrente limitata alla pro- spettazione di taluni meri rinvii intercorsi tra le parti in attesa di Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri un’eventualevendita, senza la formulazione di alcuna specifica propo- stacontrattuale minimamente dotata dei requisiti elementari indispen- sabilial fine di configurarne il riscontro; ciòposto, i pretesi ‘ fatti ’ il cui esame sarebbe stato asseritamente omessodal giudice a quo non risultano dotati di alcuna decisività ai fini dell’odiernogiudizio (ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.), come peraltro riconosciuto dallo stesso giudice de l rinvio che, dopo averli specifica- mente esaminati ( quanto a quelli verificatisi fino al primo giudizio di appello), ne ha evidenzia to l’assoluta irrilevanza giuridica ai fini della decisione; nederiva l’inevitabile inammissibilità dell’odierna censura, dovendo rilevarsi(non solo l’assenza di alcun omesso esame, da parte del giu- dicea quo , di fatti decisivi controversi tra le parti, ai sensi dell’art . 360 n.5 c.p.c. , bensì in primo luogo) la mancata comprensione, d a parte della ricorrente, attraverso la proposizione dell’odierna censura, della specifica ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impu- gnata; varràsul punto richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denzadi questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentatodall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui ilmezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondochi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la c onseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo(e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- rittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nutoin modo idoneo soltanto qualora i motivi con i qu ali è esplicato si concretinoin una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- citae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, peressere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ragioniche la sorr eggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi,dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo perinidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso perCassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. ( Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 18209 del 28/08/2007, Rv. 600479 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005,Rv. 579564 - 01) ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art . 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi ( in relazione all’art . 360 nn. 3 e 5), per avere la corteterritoriale erroneamente disatteso le domande proposte dal con- duttore per i l conseguimento dell e indennità di avviamento e di rim- borso per i miglioramenti apportati all’immobile locato, senza tener contodella mancata contestazione, ad opera di controparte, di tutte le affermazionirese in punto d i fatto dal conduttore nel corso del giudizio, di per sé i don e e , ai sensi dell’art . 115 c.p.c., a fornire la prova dei presuppostiindispensabili ai fini del riconoscimento dei crediti in questa sederivendicati; ilmotivo è inammissibile; osserva il C ollegio come , attraverso la proposizione dell’odierna censura,la ricorrente intenda avvalersi della pretesa mancata conte- stazionedella controparte in ordine alla prova dei presupposti di fatto destinatia fornire il r iscontro dei crediti qui rivendicati ; atale riguardo, varrà considerare come, secondo il consolidato in- segnamento della giurisprudenza di questa C orte, il ricorrente che agendoin sede di legit timità denunci la violazione della legge proces- sualeriscontrabile nell’avere il giudice a quo erroneamente omesso di Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevare la mancata contestazione di circostanze decisive ai fini della decisione,non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma pro- cessualedi cui, appunto, si denunz ia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498); siffattoonere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che unadata circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente me- desimo è tenuto a d allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare,in relazione al rivendicato dirit to, la sussistenza delle circo- stanzeaffermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria ripro- duzionedi singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte; è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevut o l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali,dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazi one del thema decidendum , attra- versola preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e daidocumenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ri- tenersisufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti afondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione deimotivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hannopoi ulteriorment e chiarito che il rispetto dell a citata disposizione delcodice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corsodelle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato inricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorsoa pena d 'improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008(Rv. 605631); con l'ulteriore precisazione che, qualora il documentosia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fa scicolo diparte, l'onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante laproduzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi lasede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161del 25/03/2010, Rv. 61210 9, e, con particolare riguardo al tema dell'allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619317) ; nellaviolazione di tali principi deve ritenersi incorsa l’odierna ricor- renticon il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa , nel dolersiche la corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di rilevare la mancata contestazione delle circostanze qui dedotte , ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti processuali(e il relativo contenu to) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore , con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di ap- prezzarela concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezzadel motivo d’impugnazione proposto ; sullabase di tali premesse , dev ’ essere dato atto del l’inammissibilità delricorso, con la conseguente condanna del la ricorrente al rimborso, infavore de ll’ente controricorrent e , delle spese del giudizio di legitti- mità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’esserealtresì attestata, ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater deld.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, o ve dovuto, per il ricorso, a normadell’art. 1 - bis, dello stesso articolo 13; Adunanzadel 2 1 febbr aio 202 3 - R.G. n. 23729 /20 19 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso in favore de l controricorrent e delle spese del giudizio di legitti- mità,liquidate in complessivi eu ro 3 . 0 00 ,00 oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in