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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 15/07/2020 del G.u.p. del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione della propria responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie (in particolare, dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulla quale la Corte d'appello di Brescia ha ampiamente e logicamente motivato alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego di detta diminuente, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Brescia, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, ha fatto riferimento alla gravità del reato in ragione dell'entità del danno patrimoniale da esso cagionato e delle riprovevoli modalità della condotta); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equital:ivamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 15/07/2020 del G.u.p. del Tribunale di Brescia, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione continuata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione della propria responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie (in particolare, dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulla quale la Corte d'appello di Brescia ha ampiamente e logicamente motivato alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego di detta diminuente, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda la pag. 6 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Brescia, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare, ha fatto riferimento alla gravità del reato in ragione dell'entità del danno patrimoniale da esso cagionato e delle riprovevoli modalità della condotta); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equital:ivamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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