CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37810/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo A [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il suo difensore di fiducia, avverso la. sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, in data 21 novembre 2019, ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi l'impugnazione, dallo stesso proposta, avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico in data 30 aprile 2018 dal Tribunale di Trapani in relazione a delitto di furto aggravato commesso il 26 giugno 2016. Nell'appellare la condanna il deducente aveva invocato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale, a fronte dei motivi d'appello, ha ritenuto non sufficientemente specificate le ragioni di censura in base alle quali l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado, con riferimento al punto concernente le predette attenuanti, in ordine al quale e censure dell'imputato sono state qualificate come meramente apparenti. 2. Nell'unico motivo di ricorso, si lamentano violazione di legge processuale e vizio di motivazione: il deducente osserva che la Corte ha provveduto emettendo un provvedimento che non ha mostrato di tenere conto delle ragioni poste a base dei motivi d'appello, con i quali l'odierno ricorrente aveva inteso censurare l'estrema stringatezza della motivazione resa dal Tribunale trapanese e l'omessa valutazione di elementi militanti in senso favorevole alla concessione delle attenuanti in parola, tra cui il ravvedimento mostrato dall'imputato, accompagnato dal risarcimento del danno; su tale aspetto la Corte di merito ha contraddittoriamente ritenuto che il ravvedimento del Clementi, pur essendosi concretizzato in un'offerta risarcitoria che gli è valsa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., è stato ritenuto non veritiero ed espresso con una mera clausola di stile. Ma soprattutto, la Corte di merito ha ritenuto di qualificare inammissibile l'appello senza considerare che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite limita il giudizio di inammissibilità dell'appello ai casi di "genericità estrinseca" (quando vi è mancanza di correlazione tra i motivi d'appello e le ragioni in fatto o in diritto poste a base della sentenza impugnata; e di "genericità intrinseca" quando l'appello si basa su argomentazioni generiche, astratte o non pertinenti: nella specie, invero, quello della Corte di merito è stato un giudizio di infondatezza delle critiche mosse con l'atto di gravame, che non poteva essere liquidato come inammissibile. 3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. La ricerca di un ben preciso spartiacque tra sufficiente e insufficiente specificità nei motivi d'appello ha, nel tempo, formato oggetto di difformi indirizzi giurisprudenziali, indotti dalla preoccupazione di conferire, da un lato, un minimo di serietà all'impugnazione e, dall'altro, di non stabilire regole troppo preclusive con riguardo all'appello. Sintetizzando al massimo può affermarsi che, nella giurisprudenza di legittimità, si sono registrati due distinti orientamenti: il primo e meno restrittivo si é orientato in senso favorevole ad una differente valutazione dell'inammissibilità dei motivi di appello rispetto a quella caratteristica dei motivi di ricorso per cassazione; il secondo orientamento, invece, afferma la necessità di una valutazione omogenea della specificità dei motivi di ricorso in appello e in cassazione. 1.1. Il criterio distintivo tra motivi d'appello "specifici" e "aspecifici" é stato individuato dalla recente sentenza a Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In quest'ultima pronunzia, si é in primo luogo escluso che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'impugnazione, atteso che il giudizio d'appello, diversamente da quello di legittimità, ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo; ed anzi i motivi d'appello, per essere specifici, devono necessariamente essere basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo luogo, il Collegio apicale ha affermato che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Perciò l'atto d'appello non può dirsi inammissibile laddove esso si fondi su motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca. Nel caso specificamente devoluto alle Sezioni Unite, é stata ritenuta corretta la declaratoria d'inammissibilità dell'appello dell'imputato, che constava della mera richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle modalità del fatto»: richiesta ritenuta palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, siccome del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal Tribunale. 2. Appare alquanto diversa la questione sollevata con il ricorso in esame: prescindendo infatti dalla valutazione di infondatezza più o meno manifesta dei motivi di censura articolati nell'atto d'appello (valutazione che, lo si é visto, é inconferente ed eccentrica rispetto a quella relativa alla sufficiente o insufficiente specificità dei motivi stessi), non può affermarsi che le doglianze dichiarate inammissibili dalla Corte distrettuale - riferite in sostanza all'atteggiamento processuale dell'odierno ricorrente e alla inaffidabilità del suo ravvedimento - fossero prive di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione correlati alla vicenda sottostante, né che esse mancassero di censurare il percorso argonnentativo del provvedimento impugnato rispetto a tali elementi oggettivi. Non può, in definitiva, estendersi l'ambito dell'inammissibilità dell'appello (confinata, come detto, ai casi di genericità estrinseca o intrinseca) alle ipotesi in cui il giudizio sull'appello si sostanzia in una valutazione di infondatezza più o meno manifesta: ciò che è consentito, come noto, nel giudizio di cassazione in base al parametro di cui all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., ma che è estraneo al giudizio d'appello. 3. Il provvedimento impugnato (emesso in forma di sentenza in camera di consiglio, anziché di ordinanza) va perciò annullato con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio. Così deciso in Roma il