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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 18969/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in funzione di Tribunale del riesame, in sede di secondo rinvio a seguito di annullamento dei rispettivi precedenti provvedimenti, in parziale riforma del decreto di sequestro impugnato, ha annullato il sequestro e restituito i beni e gli oggetti contenuti nelle scatole 1 e 2 di cui all'elenco compilato in occasione del sequestro eseguito all'esito della perquisizione del 24 ottobre 2019, con eccezione di quelli, quanto alla scatola n. 1, indicati ai punti numeri 4, 5, 6, 9, 14, 17, 19 e 20, in ordine ai quali si riteneva sussistesse un rapporto di pertinenzialità rispetto all'accusa afferente a plurimi delitti di corruzione in atti giudiziari ex artt. , di cui agli artt. 81, 110, 319, 319- ter, 321 cod. pen. connessi al conferimento di incarichi da parte del collegio del Tribunale fallimentare di Perugia; fatti che sarebbero stati posti in concorso con il giudice Rana, commessi in Perugia fino al 17 luglio 2019.

2. Il ricorrente censura il provvedimento per carenza di motivazione e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2.1.

In via preliminare rileva, dopo aver brevemente ripercorso il complesso iter che aveva portato al provvedimento impugnato, la sussistenza dell'attuale e concreta ricorrenza di un interesse a ricorrere, nonostante l'intervenuta restituzione di tutti i beni sequestrati come da provvedimento versato in sede di riesame dal P.M.

Osserva che il provvedimento di restituzione al momento dell'udienza camerale non era stato ancora eseguito, mentre solo in data successiva è stato restituito quanto oggetto di sequestro presso lo studio professionale, con eccezione di un documento («foglio Al dattiloscritto riportante la dicitura Quinta Commissione - Commissione per il conferimento di incarichi direttivi») che si assume essere stato rinvenuto all'interno della scatola n. 22, che, da quanto è dato leggere nel verbale di restituzione che la difesa allega al presente ricorso, sarebbe stato trattenuto in sequestro.

Qualora, pertanto, il sequestro non fosse annullato, detto documento, unitamente agli altri beni sequestrati, potrebbe avere valenza probatoria, condizione che legittima il permanere di un interesse ad evitare che l'oggetto del sequestro entri a far parte del compendio probatorio utilizzabile, conformemente a quanto stabilito da giurisprudenza di legittimità.

2.2. Ciò premesso il ricorrente osserva che il Tribunale di Firenze non si è adeguato alla sentenza di questa Corte che aveva annullato le due precedenti ordinanze, a causa della carenza di motivazione in ordine alle finalità probatorie, facendo - ancora una volta - riferimento alla necessità di condurre un'improbabile e generica indagine volta ad accertare la regolarità di tutte le procedure tenutesi presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Perugia.

Sarebbe, invero, irrealistico condurre un'indagine del genere apprendendo gli atti della procedura in possesso dei singoli professionisti, senza invece acquisire gli stessi direttamente presso quella A.G.

Si censura la parte della decisione che ha fondato la sussistenza delle esigenze probatorie ancorandolo ad improprio rinvio a future e non definite valutazioni circa il nesso di pertinenzialità dei beni rispetto alle contestazioni mosse nell'ambito delle indagini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2.

Dall'esame del ricorso e comunque dagli atti della procedura risulta che in data 5 maggio 2021 il Pubblico Ministero aveva disposto la restituzione dell'intero compendio dei beni oggetto di sequestro.

Venuto meno ogni vincolo sui beni, reputa il Collegio che, contrariamente a quanto è dato leggere nell'impugnazione, non sussista legittimazione al ricorso in capo al ricorrente che non può vantare alcun concreto ed attuale interesse in ordine all'astratta legittimità del provvedimento.

3. Ed infatti, ai fini dell'individuazione dell'interesse alla proposizione del ricorso necessario ex art. 568, comma 4, e 591 cod. proc. pen., lo stesso deve essere concreto, e cioè volto all'immediata rimozione delle conseguenze pregiudizievoli connesse all'erronea applicazione della legge penale; ovvio, pertanto, che nel caso in cui oggetto dell'impugnazione sia l'ablazione di un bene nei confronti di chi ne aveva la disponibilità, l'interesse coincide con la restituzione dei beni sequestrati (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713).

Seppure sia stato riconosciuto un interesse all'impugnazione quando comunque assumono rilievo questioni involgenti la titolarità del diritto all'uso e al godimento del bene (in tal senso si è affermata l'esistenza di un interesse da parte del figlio dell'intestatario del ciclomotore che poteva vantare l'uso costante sullo stesso, v.

Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463), ovvero la prospettata possibile incidenza del sequestro su diritti meritevoli di tutela, quali sono - ad esempio - quello alla riservatezza o al segreto (Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497), proprio la necessità di rinvenire comunque un interesse emergente da specifiche ipotesi di fatto in cui la restituzione non elimina ex se il pregiudizio prodotto dal mantenimento del vincolo, implica che detto elemento sia comunque in concreto esistente al momento del proposto ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA] non condivide quell'orientamento - che la difesa del ricorrente richiama - secondo cui sussisterebbe comunque un interesse all'impugnazione da parte del soggetto indagato teso ad elidere dal panorama probatorio il dato obiettivo dell'esistenza di determinati beni quando gli stessi siano stati illegittimamente acquisiti (Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273, Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402).

Ed invero, deve essere data continuità al differente e comunque maggioritario indirizzo a mente del quale «è inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene» (tra le tante: Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, 274975; Sez. 2, Sentenza n. 24958 del 14/06/2007, Cal, Rv. 236759; Sez. 2, n. 1480 del 23/03/1999, Ferrari, Rv. 213306).

Nella stessa direzione va quella giurisprudenza che affronta la specifica questione sottoposta ad esame che ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso un sequestro probatorio di bene già restituito, ove finalizzato al mero giudizio sulla legittimità del procedimento che ha condotto al sequestro, nella prospettiva futura, e meramente eventuale, dell'utilizzazione ai fini di prova dell'eseguito sequestro (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029).

5. Diversamente opinando, infatti, non troverebbe logica spiegazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di osservare che, quando il bene appartiene a terzi, il ricorso proposto dal soggetto indagato è inammissibile (Sez. 3, n. 25072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231), non essendo pertanto apprezzabile un interesse che si risolva nella mera elisione probatoria di quanto oggetto di ablazione.

Appare ovvio che, qualora fosse riconosciuta autonoma rilevanza e conseguente concreto interesse in ordine alla decisione del Tribunale del riesame in capo al soggetto che si sente pregiudicato dall'utilizzo di un elemento probatorio, non vi sarebbe ragione per non ritenere legittimato al ricorso anche colui che non è invece titolato alla restituzione.

Se tale interesse non viene riconosciuto al terzo, non vi è motivo di riconoscerlo al soggetto titolato alla restituzione allorché questa sia stata già conseguita.

6. La circostanza che ha visto il Tribunale del riesame, una volta intervenuta la restituzione da parte del P.M., esprimersi sulla legittimità del vincolo, anche all'esito del giudizio di rinvio, non muta il quadro sopra enunciato circa la necessità che l'interesse sia comunque sotteso a qualsiasi impugnazione.

Né la decisione di annullamento di questa Corte, una volta intervenuta la restituzione dei beni sequestrati, potrebbe vincolare il Collegio della cautela sulla necessità di esprimersi circa la pertinenzialità del sequestro operato rispetto ai reati per cui si procede.

In senso conforme - seppure espressa in ipotesi di sequestro preventivo e di restituzione del bene in favore di soggetto diverso da quello a cui era stato sequestrato - è la giurisprudenza di questa Corte che ha osservato come non sussista più un concreto interesse, nell'ipotesi in cui, a seguito di annullamento con rinvio, il bene sia stato nelle more restituito (Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Simonetti, Rv. 256919).

7. Non risulta elemento idoneo a far rivivere la concretezza dell'interesse la circostanza che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione, abbia inteso trattenere in sequestro (come dimostrato dal ricorrente con l'allegazione del verbale, ma non anche del decreto di restituzione) il «foglio Al dattiloscritto riportante la dicitura Quinta Commissione - Commissione per il conferimento di incarichi direttivi».

La mancata esecuzione da parte della polizia giudiziaria del provvedimento del Pubblico Ministero datato 5 maggio 2021 che non poneva alcun limite alla restituzione (provvedimento depositato nel corso della udienza camerale dinanzi al Tribunale) attiene alla fase meramente esecutiva del provvedimento, contesto che offre differenti strumenti processuali di tutela al soggetto pregiudicato; tale questione risulta pertanto estranea all'ambito di cognizione di questa Corte, come tracciato nel ricorso.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], impugna l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, in funzione di Tribunale del riesame, in sede di secondo rinvio a seguito di annullamento dei rispettivi precedenti provvedimenti, in parziale riforma del decreto di sequestro impugnato, ha annullato il sequestro e restituito i beni e gli oggetti contenuti nelle scatole 1 e 2 di cui all'elenco compilato in occasione del sequestro eseguito all'esito della perquisizione del 24 ottobre 2019, con eccezione di quelli, quanto alla scatola n. 1, indicati ai punti numeri 4, 5, 6, 9, 14, 17, 19 e 20, in ordine ai quali si riteneva sussistesse un rapporto di pertinenzialità rispetto all'accusa afferente a plurimi delitti di corruzione in atti giudiziari ex artt. , di cui agli artt. 81, 110, 319, 319- ter, 321 cod. pen. connessi al conferimento di incarichi da parte del collegio del Tribunale fallimentare di Perugia; fatti che sarebbero stati posti in concorso con il giudice Rana, commessi in Perugia fino al 17 luglio 2019. 2. Il ricorrente censura il provvedimento per carenza di motivazione e violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 2.1. In via preliminare rileva, dopo aver brevemente ripercorso il complesso iter che aveva portato al provvedimento impugnato, la sussistenza dell'attuale e concreta ricorrenza di un interesse a ricorrere, nonostante l'intervenuta restituzione di tutti i beni sequestrati come da provvedimento versato in sede di riesame dal P.M. Osserva che il provvedimento di restituzione al momento dell'udienza camerale non era stato ancora eseguito, mentre solo in data successiva è stato restituito quanto oggetto di sequestro presso lo studio professionale, con eccezione di un documento («foglio Al dattiloscritto riportante la dicitura Quinta Commissione - Commissione per il conferimento di incarichi direttivi») che si assume essere stato rinvenuto all'interno della scatola n. 22, che, da quanto è dato leggere nel verbale di restituzione che la difesa allega al presente ricorso, sarebbe stato trattenuto in sequestro. Qualora, pertanto, il sequestro non fosse annullato, detto documento, unitamente agli altri beni sequestrati, potrebbe avere valenza probatoria, condizione che legittima il permanere di un interesse ad evitare che l'oggetto del sequestro entri a far parte del compendio probatorio utilizzabile, conformemente a quanto stabilito da giurisprudenza di legittimità. 2.2. Ciò premesso il ricorrente osserva che il Tribunale di Firenze non si è adeguato alla sentenza di questa Corte che aveva annullato le due precedenti ordinanze, a causa della carenza di motivazione in ordine alle finalità probatorie, facendo - ancora una volta - riferimento alla necessità di condurre un'improbabile e generica indagine volta ad accertare la regolarità di tutte le procedure tenutesi presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Perugia. Sarebbe, invero, irrealistico condurre un'indagine del genere apprendendo gli atti della procedura in possesso dei singoli professionisti, senza invece acquisire gli stessi direttamente presso quella A.G. Si censura la parte della decisione che ha fondato la sussistenza delle esigenze probatorie ancorandolo ad improprio rinvio a future e non definite valutazioni circa il nesso di pertinenzialità dei beni rispetto alle contestazioni mosse nell'ambito delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2. Dall'esame del ricorso e comunque dagli atti della procedura risulta che in data 5 maggio 2021 il Pubblico Ministero aveva disposto la restituzione dell'intero compendio dei beni oggetto di sequestro. Venuto meno ogni vincolo sui beni, reputa il Collegio che, contrariamente a quanto è dato leggere nell'impugnazione, non sussista legittimazione al ricorso in capo al ricorrente che non può vantare alcun concreto ed attuale interesse in ordine all'astratta legittimità del provvedimento. 3. Ed infatti, ai fini dell'individuazione dell'interesse alla proposizione del ricorso necessario ex art. 568, comma 4, e 591 cod. proc. pen., lo stesso deve essere concreto, e cioè volto all'immediata rimozione delle conseguenze pregiudizievoli connesse all'erronea applicazione della legge penale; ovvio, pertanto, che nel caso in cui oggetto dell'impugnazione sia l'ablazione di un bene nei confronti di chi ne aveva la disponibilità, l'interesse coincide con la restituzione dei beni sequestrati (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713). Seppure sia stato riconosciuto un interesse all'impugnazione quando comunque assumono rilievo questioni involgenti la titolarità del diritto all'uso e al godimento del bene (in tal senso si è affermata l'esistenza di un interesse da parte del figlio dell'intestatario del ciclomotore che poteva vantare l'uso costante sullo stesso, v. Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463), ovvero la prospettata possibile incidenza del sequestro su diritti meritevoli di tutela, quali sono - ad esempio - quello alla riservatezza o al segreto (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497), proprio la necessità di rinvenire comunque un interesse emergente da specifiche ipotesi di fatto in cui la restituzione non elimina ex se il pregiudizio prodotto dal mantenimento del vincolo, implica che detto elemento sia comunque in concreto esistente al momento del proposto ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] non condivide quell'orientamento - che la difesa del ricorrente richiama - secondo cui sussisterebbe comunque un interesse all'impugnazione da parte del soggetto indagato teso ad elidere dal panorama probatorio il dato obiettivo dell'esistenza di determinati beni quando gli stessi siano stati illegittimamente acquisiti (Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273, Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402). Ed invero, deve essere data continuità al differente e comunque maggioritario indirizzo a mente del quale «è inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame di sequestro probatorio volta ad ottenere non già la restituzione del bene sequestrato, bensì una pronuncia sulla legittimità od utilizzabilità della prova acquisita essendo tale ultima valutazione riservata al solo giudice del processo ed essendo di contro la procedura di riesame destinata unicamente ad eliminare le conseguenze pregiudizievoli per la parte derivanti dal vincolo d'indisponibilità del bene» (tra le tante: Sez. 5, n. 13694 del 15/02/2019, Pannella, 274975; Sez. 2, Sentenza n. 24958 del 14/06/2007, Cal, Rv. 236759; Sez. 2, n. 1480 del 23/03/1999, Ferrari, Rv. 213306). Nella stessa direzione va quella giurisprudenza che affronta la specifica questione sottoposta ad esame che ha ribadito l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso un sequestro probatorio di bene già restituito, ove finalizzato al mero giudizio sulla legittimità del procedimento che ha condotto al sequestro, nella prospettiva futura, e meramente eventuale, dell'utilizzazione ai fini di prova dell'eseguito sequestro (Sez. 2, n. 34517 del 15/05/2019, Sammali, Rv. 277029). 5. Diversamente opinando, infatti, non troverebbe logica spiegazione la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha avuto modo di osservare che, quando il bene appartiene a terzi, il ricorso proposto dal soggetto indagato è inammissibile (Sez. 3, n. 25072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231), non essendo pertanto apprezzabile un interesse che si risolva nella mera elisione probatoria di quanto oggetto di ablazione. Appare ovvio che, qualora fosse riconosciuta autonoma rilevanza e conseguente concreto interesse in ordine alla decisione del Tribunale del riesame in capo al soggetto che si sente pregiudicato dall'utilizzo di un elemento probatorio, non vi sarebbe ragione per non ritenere legittimato al ricorso anche colui che non è invece titolato alla restituzione. Se tale interesse non viene riconosciuto al terzo, non vi è motivo di riconoscerlo al soggetto titolato alla restituzione allorché questa sia stata già conseguita. 6. La circostanza che ha visto il Tribunale del riesame, una volta intervenuta la restituzione da parte del P.M., esprimersi sulla legittimità del vincolo, anche all'esito del giudizio di rinvio, non muta il quadro sopra enunciato circa la necessità che l'interesse sia comunque sotteso a qualsiasi impugnazione. Né la decisione di annullamento di questa Corte, una volta intervenuta la restituzione dei beni sequestrati, potrebbe vincolare il Collegio della cautela sulla necessità di esprimersi circa la pertinenzialità del sequestro operato rispetto ai reati per cui si procede. In senso conforme - seppure espressa in ipotesi di sequestro preventivo e di restituzione del bene in favore di soggetto diverso da quello a cui era stato sequestrato - è la giurisprudenza di questa Corte che ha osservato come non sussista più un concreto interesse, nell'ipotesi in cui, a seguito di annullamento con rinvio, il bene sia stato nelle more restituito (Sez. 6, n. 41114 del 18/09/2013, Simonetti, Rv. 256919). 7. Non risulta elemento idoneo a far rivivere la concretezza dell'interesse la circostanza che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione, abbia inteso trattenere in sequestro (come dimostrato dal ricorrente con l'allegazione del verbale, ma non anche del decreto di restituzione) il «foglio Al dattiloscritto riportante la dicitura Quinta Commissione - Commissione per il conferimento di incarichi direttivi». La mancata esecuzione da parte della polizia giudiziaria del provvedimento del Pubblico Ministero datato 5 maggio 2021 che non poneva alcun limite alla restituzione (provvedimento depositato nel corso della udienza camerale dinanzi al Tribunale) attiene alla fase meramente esecutiva del provvedimento, contesto che offre differenti strumenti processuali di tutela al soggetto pregiudicato; tale questione risulta pertanto estranea all'ambito di cognizione di questa Corte, come tracciato nel ricorso. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Decreto Cassazione n. 18969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris