CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 05267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L.401/1989, per aver omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, all'autorità di pubblica sicurezza designata negli orari stabiliti dal provvedimento di Daspo emesso dal questore di Trapani. Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo motivo di ricorso errore sul fatto in ordine alla data in cui si è svolta la competizione, o inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., trattandosi di competizione svolta "a porte chiuse"; con il terzo motivo mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen.; con il quarto motivo, violazione di legge in quanto il giudice di merito non ha effettuato alcun controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti il Daspo. Considerato che i primi due motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che il giudice a quo ha affermato l'irrilevanza della circostanza fattuale relativa allo svolgimento della competizione sportiva "a porte chiuse" e in data diversa da quella originariamente prevista, in quanto tale profilo non incide sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria, di cui il ricorrente era a conoscenza, essendogli stato notificato il provvedimento del questore di Trapani; pertanto il giudice ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo, in quanto la competizione sportiva era programmata da tempo ed era indicata nel calendario, e anche lo spostamento a una data diversa da quella programmata era stato comunicato e pubblicizzato; che in ordine al diniego di applicazione della causa dì non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, il giudice a quo ha richiamato i plurimi precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, alcuni dei quali specifici, e le modalità dell'azione; Infine, in ordine alla quarta doglianza, premesso che si contesta al ricorrente la violazione dell'obbligo di presentazione in occasione degli incontri calcistici agli orari stabiliti nel provvedimento Daspo emesso dal Questore di Trapani convalidato con ordinanza dal giudice, si precisa che il controllo giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria che il ricorrente lamenta (la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la attribuibilità al soggetto, nonché la pericolosità concreta e attuale del destinatario) è stato effettuato dall'autorità giudiziaria in sede di convalida. che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il,Consigliere esten